Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42985 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42985 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Latina il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 31/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME, per proporre appello avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino in data 28 ottobre 2022 con cui veniva dichiarato “non doversi procedere …” in ordine al reato di cui all’art. 392 cod. pen. alla stessa
ascritto “per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. perché presentata oltre il termine di dieci giorni.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge, relazione all’art. 175, cornma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per omissione.
Ha osservato la ricorrente che il dies a quo di decorrenza del termine di presentazione dell’istanza doveva essere individuato nella data del 27 marzo 2024, ovvero quando ella, rimasta assente nel giudizio di primo grado, aveva appreso la notizia del decesso del proprio difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e non – come erroneamente ritenuto dalla Corte distrettuale – dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Cassino. Pertanto, l’istanza era stata tempestivamente proposta avendo ella provveduto al deposito dell’atto in Cancelleria il successivo 28 marzo 2024.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
La Corte di appello nel gravato provvedimento – sulla corretta premessa che l’istanza fosse stata presentata da imputata che, giudicata in assenza, lamentava la mancata conoscenza del procedimento a proprio carico – riteneva che l’istanza di restituzione in termine era tardiva, perché proposta oltre il termine di dieci giorni dalla conoscenza della sentenza; e che il maggior termine di trenta giorni introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022 n.150 (c.d. riforma Cartabia) non era applicabile al caso in esame, essendo stata la sentenza emessa prima dell’entrata in vigore della citata novella.
2.1. Invero, il comma 2-bis dell’art. 175 cod. proc. pen. individua in trenta giorni il termine perentorio, entro cui proporre l’istanza di restituzione, e n individua il dies a quo di decorrenza nella effettiva conoscenza del provvedimento.
Il termine di dieci giorni è, invece, previsto nella differente ipotesi contemplata al comma 1 del medesimo articolo e decorre dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
1.3. Ora, nel caso in esame, dalla stessa prospettazione posta a fondamento della istanza di restituzione in termine e dalla scansione procedimentale descritta nel provvedimento impugnato, emerge che la COGNOME aveva nella sostanza lamentato la mancata conoscenza del processo penale che si era svolto innanzi al Tribunale di Cassino e nel quale era imputata del reato di cui all’art. 392 cod. peri.; che la predetta aveva avuto conoscenza della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado in data 29 febbraio 2024, per effetto e in conseguenza della notifica del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese per la difesa di ufficio; e che l’istanza di restituzione in termine era stata depositata nella competente Cancelleria il 28 marzo 2024 , ovvero nei trenta giorni successivi alla conoscenza della sentenza.
1.4. I Giudici di appello – nel ritenere l’istanza de qua tardiva perché proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento e nel ritenere che il maggior termine di trenta giorni fosse stato introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2024 n. 150 – sono incorsi in un evidente errore di diritto: perché, da un lato, il termine di dieci giorni è ex lege riferito alla situazione descritta dal comma 1 dell’art. 175 cod. proc. pen., nettamente distinta da quella prospettata e posta a fondamento della originaria istanza di restituzione in termini; e, da altro lato, il termine di trenta giorni, previsto dal comma 2-bis del citato articolo, no rappresenta una novità introdotta dalla riforma Cartabia.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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