Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 6407 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto rimettersi in termini la ricorrente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha trasmesso, per competenza, l’istanza presentata nell’interesse di AVV_NOTAIO di restituzione nel termine impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 25 ottobre 2021.
1.1. Espone il ricorrente che la Corte di appello aveva riservato 90 giorni per il deposito de motivazioni; che l’ultimo giorno cadeva il 24/01/2022; che, in data 25 gennaio 2022, i difensore del coimputato, collega di studio, aveva inoltrato richiesta di copia della senten alla segreteria della Corte d’Appello, che, tuttavia, aveva erroneamente risposto che, a quella data, la sentenza non risultava depositata ( come da riscontro documentale allegato all’istanza); solo in data 16 marzo 2022, la Difesa ricorrente aveva appreso in cancelleri che, invece, la sentenza era stata depositata tempestivamente, entro i termini stabiliti d giudice, con conseguente decorrenza del termine di 45 giorni per proporre appello. Chiede, quindi, di essere rimesso in termini per impugnare, essendo incorso nella decadenza del tutto incolpevolmente.
Dato atto che il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso, con requisitoria scritta, per l’accoglimento del ricorso e per la remissione in ter per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino del 25 gennaio 2021.
3. L’istanza è fondata.
3.1. Va premessa la competenza funzionale della Corte di cassazione a decidere sull’istanza in esame, correttamente trasmessa dalla Corte di appello. Invero, ai sensi del disposto di cu all’art. 175 c.p.p., comma 4, sulla richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazion una sentenza decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione. La competenza decisoria spetta, pertanto, alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza emessa dall Corte di appello. Si è di fronte, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, un’ipotesi di competenza funzionale, la cui violazione è rilevabile ex officio anche nel giudizio di legittimità (così, da ultimo, Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Rv. 252928 ).
3.2. Nel merito dell’istanza de qua, la ricorrente, per mezzo della difesa, ha dimostrato che, effettivamente, la cancelleria della Corte di appello di Torino ha, erroneamente, indicato c la motivazione della sentenza non era stata depositata entro il termine di novanta giorni fissato dallo stesso Giudice, (come risulta dalla copia della p.e.c. allegata al ricorso), c ha comportato l’impossibilità, per la ricorrente, di presentare tempestivo ricorso cassazione, per causa a lei non imputabile. Ne consegue che deve essere rimessa in termini
per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino n. 6705 del 21/10/ 2021, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Restituisce COGNOME NOME nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 25/10/2021, n. Sent. 6705, che dichiara non esecutiva. Revoca per l’effetto l’ordine di esecuzione della predetta sentenza, ove emesso, e dispone la liberazione dell’imputata se non detenuto per altro titolo o causa. Dispone che l presente ordinanza sia notificata all’imputata e al suo difensore e comunicata al P.M, competente per l’esecuzione nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 – 165 bis disp. Att. Cod. Proc. Pen Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell’estra contumaciale di detta sentenza alla notificazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023 Il Consigliere estensore