Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34819 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME COGNOME ha presentato richiesta di rescissione del giudicato e restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 9637 del 13 ottobre 2021 della Corte d’appello di Roma, in quanto non aveva potuto partecipare al processo di appello, avendo conferito nomina fiduciaria ed eletto domicilio presso il difensore di fiducia, che, nelle more del processo, cessava l’attività processuale e di avere avuto notizia della sentenza solo nel momento in cui era tratto in arresto a seguito di provvedimento unificazione pene concorrenti
La Corte d’appello di Roma, con ordinanza in data 14.11.2023, ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen, proposta dal
COGNOME, riqualificandola come richiesta ex art. 670 cod. proc. pen.e ha disposto trasmettersi gli atti al giudice dell’esecuzione per competenza.
La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rilevata la propria incompetenza per territorio, ha trasmesso gli atti alla Corte d’appello di Genova, competente per territorio. Questa, con ordinanza in data 12 febbraio 2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che la Corte rimettente, quale giudice dell’impugnazione e non quale giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per la restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 11 aprile 2024, la Prima sezione penale di questa Corte, decidendo sul conflitto, ha dichiarato la competenza della Corte di cassazione a delibare la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va premesso in fatto che NOME COGNOME ha presentato alla Corte d’appello di Roma istanza di rescissione del giudicato di cui alla sentenza in data 13.10.2021 della medesima Corte d’appello, e contestuale richiesta di essere rimesso in termini per poter impugnare tale pronuncia, non avendo potuto partecipare al giudizio di appello della cui celebrazione non era mai stato informato, dal momento che il difensore cui egli aveva conferito il mandato fiduciario e presso il quale aveva eletto domicilio, nel frattempo aveva cessato l’attività professionale. Per tale ragione la notificazione dell’atto di citazione per il giudizio d’appello non era andata a buon fine, né gli era mai stata notificata la sentenza emessa all’esito del giudizio di impugnazione.
Per effetto dell’ordinanza della Prima sezione penale di questa Corte in data 11 aprile 2024, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 175 cod. proc. pen. per la rimessione in termini del ricorrente al fine di proporre impugnazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Roma, che, dichiarata l’assenza del COGNOME, aveva confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado.
3. Occorre altresì precisare che nel caso in esame trova applicazione la previgente formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali. Invero, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, essa continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che – come nella specie – siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo.
Con riguardo al tema della restituzione nel termine per proporre impugnazione, questa Corte ha precisato che la previgente formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 1 d.l. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire, in atti, l’esistenza di una prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna e la rinuncia a proporre personale impugnazione, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio ( Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219; Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151; Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, COGNOME, Rv 258775).
La giurisprudenza di legittimità, con metodo casistico, ha indìviduato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l’elezione di domicilio presso lo stesso, l’effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto (ex plurimis Cass. 29482/2006 rv. 235237 – Cass.25618/2006 rv. 234369 – Cass.19907/2006 rv. 233868 -Cass.33935/2006 n/. 235252 – Cass. 16704/2008 riv 240118 – Cass. 3746/2009 riv 242535 – Cass. 66/2009 riv 245343 – Cass. 22247/2011 riv 250054; Cass. 43436/2013 Rv. 256727), la notifica presso il domicilio dichiarato.
Nel caso in esame, il COGNOME ha chiesto di essere rimesso in termini per non avere avuto conoscenza del processo di appello e della sentenza emessa all’esito, non avendo mai ricevuto la notifica della citazione in appello né della relativa sentenza, rilevando che, nelle more del citato procedimento il difensore aveva cessato di svolgere la propria attività professionale.
Ciò posto, deve escludersi che il ricorrente non abbia mai avuto conoscenza del procedimento, come prospettato nell’istanza, e ciò perché egli è stato giudicato in primo grado ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., con rito abbreviato, procedimento nel quale aveva nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO
ed aveva eletto domicilio presso il suo studio. Ai fini dell’accesso al rito alte aveva, altresì, conferito procura speciale al medesimo difensore di fiducia, sic non è prospettabile che il COGNOME non avesse conoscenza del procedimento, nel quale il nominato difensore aveva poi proposto appello.
Pertanto, la nomina di un difensore di fiducia e la conoscenza effettiva procedimento a sua carico, comporta che circostanza che egli avesse trascurato d assumere informazioni presso il suo domiciliatario, nonché di mantenere i contatt con il difensore da lui nominato, così potendo anche acquisire contezza del cessazione da parte del medesimo dello svolgimento dell’attività professione, e eventualmente nominare un nuovo patrocinatore, deve considerarsi espressione di responsabilità idonea ad escludere una incolpevole ignoranza della celebrazion del processo a suo carico.
In sostanza, il ricorrente prospetta un classico caso di sua negligenza, ipotesi del tutto estranea alla previsione di cui all’art. 175 cod. proc. pen. formulazione applicabile ratione temporis, che tende a tutelare la mancata involontaria conoscenza del provvedimento e non la mancata conoscenza dovuta ad incuria, negligenza o disinteresse (Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni Rv. 261965 – 01).
Alle esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.