Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43519 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Cremona, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, avanzata da NOME COGNOME, di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Crema il 10 maggio 2013, divenuta irrevocabile I’l ottobre 2020, con la quale COGNOME è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.
A tal fine, ha, tra l’altro, osservato:
che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza de qua agitur è stata ritualmente eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna di copia dell’atto al difensore di ufficio;
che, a seguito dell’irrevocabilità della sentenza, è stato emesso ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen., la cui nullità (per non essere stato preceduta l’adozione dell’ordine da idonee ricerche volte ad accertare l’effettivo domicilio del destinatario) è stata sanata dalla sospensione disposta dalla competente Procura generale, che ha rimesso COGNOME in termini in vista della proposizione di richiesta di ammissione a misura alternativa alla detenzione, onde è venuto meno, di conseguenza, l’interesse dell’istante a far valere il vizio davanti al giudice dell’esecuzione.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, dei quali si darà atto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 173, comma 1, disp.att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con i primi due motivi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione omesso di vagliare l’istanza di restituzione, ex art. 175 cod. proc. pen., nel termine per proporre ricorso per cassazione, da lui formulata con l’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione.
Rileva, al riguardo, che la sospensione dell’ordine di esecuzione e la proposizione di istanza finalizzata all’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione non hanno fatto venir meno il suo interesse ad impugnare la sentenza di condanna innanzi al giudice di legittimità.
Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la regolarità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna senza considerare che la documentazione versata in atti avrebbe agevolmente consentito di accertare la sua effettiva residenza, ove l’adempimento avrebbe potuto essere utilmente effettuato.
Con il quarto motivo, eccepisce, ancora, vizio di motivazione addebitando al giudice dell’esecuzione di avere trascurato che egli, all’atto di formalizzare,
all’anagrafe, il cambio di residenza, riteneva di avere adempiuto ad ogni onere finalizzato al suo rintraccio, come del resto sancito dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen..
Il Procuratore Generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ragioni di ordine logico impongono di muovere, nell’esame del ricorso, dal positivo apprezzamento della rituale formazione del titolo esecutivo, cui consegue l’infondatezza del terzo e del quarto motivo.
Al riguardo, deve premettersi che è pacifico che NOME COGNOME, nell’ambito del procedimento penale suggellato dalla condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, ha dichiarato un domicilio – in Offanengo INDIRIZZO INDIRIZZO – che, successivamente, si è rivelato inidoneo alla notificazione degli atti processuali (essendo egli risultato ivi assente e sconosciuto wL..` anagrafe comunale), sicché quelli successivi, a partire dal decreto di citazione a giudizio e sino all’estratto contumaciale della sentenza di condanna, sono stati notificati mediante consegna al difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..
Considerato che COGNOME non ha mai formalmente comunicato il luogo in cui egli, dopo avere abbandonato il domicilio in origine indicato, ha trasferito la residenza, il giudice dell’esecuzione – innanzi al quale ha eccepito, in linea con quanto precisato, in termini generali, dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, in motivazione), l’invalidità della procedura notificatoria quale fattore ostativo alla formazione del giudicato – ha, dunque, ritenuto la regolarità della formazione del titolo esecutivo che, ha aggiunto, non può essere messa in dubbio dall’avere COGNOME nominato, nell’ambito di altro procedimento, un difensore di fiducia né dall’avere quest’ultimo, in detta distinta sede, da tempo comunicato la sua attuale residenza.
La decisione impugnata si palesa, sotto questo aspetto, coerente con il corrente indirizzo ermeneutico, che attesta la legittimità della notifica mediante consegna dell’atto al difensore, effettuata sulla premessa dell’impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato, persino nei casi, diversi da quello di specie (nel quale la nuova ed attuale residenza dell’imputato non è stata mai comunicata nelle forme di legge né risulta,
comunque, aliunde nota all’autorità giudiziaria procedente) in cui dagli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, ma il mutamento o la revoca della precedente dichiarazione domiciliare non siano avvenuti nelle forme di legge (Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, COGNOME, Rv. 272824 – 01; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, COGNOME, Rv. 271627 – 01; Sez. 5, n. 31641 del 01/06/2016, COGNOME, Rv. 267428 – 01).
Priva di pregio si palesa, pertanto, l’obiezione sollevata dal ricorrente ed imperniata sulla pretesa valenza erga omnes dell’iscrizione, a far data dal 27 novembre 2019, nei registri anagrafici del comune di San Giuliano Milanese che, a suo dire, avrebbe reso invalida la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, eseguita, sul presupposto dell’inidoneità del domicilio dichiarato e dell’omessa comunicazione della nuova residenza, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero mediante consegna di copia dell’atto al difensore di ufficio.
Il provvedimento impugnato appare, invece, affetto dal dedotto vizio di legittimità con riferimento all’omessa pronunzia sull’istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, che COGNOME risulta avere espressamente avanzato con l’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione (cfr., in particolare, pagg. 3-4) e che non è stata espressamente considerata dal Tribunale di Cremona.
Al riguardo, occorre segnalare come detta richiesta non possa intendersi implicitamente disattesa in forza delle considerazioni dedicate alla regolare formazione del titolo esecutivo, discendente dal pedissequo rispetto del prescritto iter notificatorio, che non valgono, di per sé, a comprovare l’infondatezza dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen., che, qualora il processo sia stato celebrato nella contumacia dell’imputato, deve essere delibata sulla base del diverso parametro dell’effettiva conoscenza, in capo al destinatario, del provvedimento e della volontaria rinuncia alla proposizione dell’impugnazione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 273066 – 01), condizioni l’onere della cui prova ricade, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 8138 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 246126 – 01; Sez. 1, n. 46176 del 17/11/2009, COGNOME, Rv. 245515 – 01), sull’autorità giudiziaria.
I precedenti rilievi impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla richiesta di restituzione nel termine, con rinvio al Tribunale di Cremona per un nuovo giudizio sul punto, ossequioso dei principi di diritto testé richiamati.
P.Q.M.
Annulla GLYPH l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di restituzione nel termine con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cremona.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.