Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 44491 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 08/10/1991
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/seatjte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubbli presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità de richiesta di restituzione nel termine.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza inviata a mezzo PEC, in data 24 luglio 2024, il difensore di fiducia NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ha chiesto la restituzione nel termine del suo assistito, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per proporre ricorso straordinario ex art bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte, n. 28365 del 10 maggio 2023, depositata il 3 luglio 2023, con cui è stato dichiarato inammissibile ricorso straordinario proposto contro la sentenza emessa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte in data 3 marzo 2022, che annullava la sentenza emessa dalla Corte di assise di Catania in data 16 ottobre 2020 nei confronti del suddetto per gli aumenti di pena in continuazion relativi ai reati satellite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte, rigettando nel resto il ricorso e, quindi, dichiarando l’irrevocabilità della pronun affermazione della responsabilità penale dell’imputato sia in relazione a detti reati che relazione al reato più grave di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi.
Ha dedotto il difensore istante di aver preso atto in data 24 luglio 2024, per la prima vol della circostanza che in data 3 luglio 2023 era stata depositata la sentenza della Corte cassazione sopra indicata, a seguito di accesso al portale polisweb – quadra (allegato n. 1) Ha, quindi, rappresentato, a riprova dell’ignoranza in buona fede della suddetta mancata conoscenza, che, come da schermata allegata (allegato n. 2), sul sito ufficiale di detta Corte in particolare sul portale sentenze web, l’unico fino a tale momento consultato, ancora all data odierna, attraverso la ricerca testuale con il nominativo del condannato, non risul affatto il deposito della sentenza. Ha, quindi, chiesto, poiché venuto a conoscenza del deposito tardivamente, ma incolpevolmente per mancato aggiornamento del suddetto sito, di essere rimesso in termine per la proposizione del rimedio del ricorso straordinario.
1.1. La difesa deposita, altresì, memoria di replica alla requisitoria sopra indic rilevando che l’errore da cui la stessa muove e che ne inficia le conclusioni consiste nell’a ritenuto l’operatività di un principio di preclusione in forza del quale una sentenza dichiara di inammissibilità di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. impedisca, appunto, proposizione di un nuovo ricorso straordinario avente ad oggetto detta sentenza. Insiste, quindi, per l’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine, osservando che a differen delle sentenze di merito quelle di legittimità non indicano un termine per il deposito de motivazione e gravano pertanto la difesa dell’onere di verificare il deposito della motivazion verifica che, però, non può tradursi in un controllo assiduo, costante e quotidiano.
Pur dovendosi rilevare che, diversamente da come osservato con la requisitoria della Procura generale, non opera alcuna preclusione per essere stato il ricorso straordinario gi esperito con esito di inammissibilità (si veda al riguardo Sez. 6, n. 56966 del 11/09 )/2017, COGNOME, Rv. 272201, secondo cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che lo stesso sia proposto entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla decisione impugnata e non dall originaria sentenza che abbia definito il processo, ed abbia ad oggetto l’errore di fatto in cui incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario), la richiesta manifestamente infondata.
«L’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di for maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forz maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa dolo.
Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua “imprevedibilità”, mentre n distintiva della forza maggiore è l’elemento della “irresistibilità”.
Connotazione comune ad entrambi è la “inevitabilità” del fatto”».
Concetti, questi appena delineati, evidenziati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel sentenza n. 14991 dell’11/04/2006, COGNOME, Rv. 233419, nell’escludere il caso fortuito ovvero la forza maggiore con riferimento all’ipotesi di «un difensore d’ufficio – che rivesti qualifica di sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. e, quindi, esercitava gli stessi diritt assumere gli stessi doveri del difensore di fiducia -» che «ha violato gli obblighi di dilige che incombevano su di lui, in quanto era tenuto ad avvertire il difensore di fiducia che l’ista di rinvio dallo stesso presentata era stata respinta, che era stata emessa una sentenza di condanna dell’imputato e che decorrevano i termini per impugnarla». Nella specie, la Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione.
Varie sono, poi, le pronunce di questa Corte relative all’obbligo di diligenza del difensor al suo rapporto con la richiesta di restituzione nel termine.
A tale riguardo si osserva che:
in tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pe dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche d. posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo rec presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in
modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali “antipandemici” (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284816 – 02);
il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito d vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il co sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, COGNOME, Rv. 271660);
l’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o f maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittima restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osserva dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438: nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituz in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell’omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nel conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare).
Nel caso in esame, il mancato aggiornamento del portale sentenze web, del quale neppure è chiara la prova, risultando, invero, documentata la ricerca con i soli dati rela all’imputato, non ha senza dubbio dato luogo ad evento irresistibile, ne’ imprevedibile dunque, inevitabile nei termini evidenziati dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riporta in quanto non ha impedito di verificare il deposito della sentenza, avverso cui si vole esperire il ricorso straordinario, presso la cancelleria.
L’istanza va, pertanto, dichiarata inammissibile, senza statuizione sulle spese, attes che, secondo il Collegio, non si può applicare, in questo caso, il principio di cui all’art. 59 proc., che contempla l’emissione della pronuncia sulle spese, non introducendo la richiesta di restituzione nel termine direttamente un giudizio di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 e Sez. 1, Ordinanza n. 14865 del 07/03/2024, S., non massimata sul punto).
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2024.