Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39719 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 39719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sulla istanza proposta da:
NOME COGNOME nato nella Repubblica Dominicana il DATA_NASCITA;
per la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30/01/2008;
visti gli atti, la sentenza di appello e l’istanza;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto della domanda.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il giorno 30 gennaio 2008 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della medesima città (appellata dal difensore di ufficio), aveva condannato in contumacia NOME COGNOME alla pena di anni undici di reclusione ed euro 60.000 di multa per il reato di cui all’art.73 d.P.R. 309/90: la sopra indicata sentenza della Corte territoriale diveniva irrevocabile il giorno 30 giugno 2008.
Il condannato, con istanza del 20 febbraio 2024, ha chiesto alla Corte di appello di Firenze la restituzione nel termine ai sensi dell’art.175 del codice di rit ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza della Corte territoriale, depositando contestualmente l’impugnazione.
2.1. In particolare, egli ha dedotto di non avere mai avuto effettiva conoscenza dell’esistenza di un processo a suo carico e della avvenuta emissione di una sentenza di condanna nei suoi confronti, essendo stato processato in contumacia senza ricevere la notifica dell’estratto contumaciale e degli atti precedenti, non avendo potuto così esercitare in concreto il proprio diritto di difesa fissato dall’ar 111 Cost.
Infatti, dalla sentenza di condanna emergeva chiaramente che le forze di polizia (e nello specifico il maresciallo COGNOME esaminato in sede dibattimentale) erano ben a conoscenza del fatto che NOME COGNOME fosse residente nella Repubblica Dominicana così come del suo domicilio e del suo numero telefonico; ciò nonostante non si era invitato l’imputato ad eleggere domicilio in Italia a norma dell’art.169 cod. proc. pen.
2.2. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 18 marzo 2004, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di restituzione del termine, rispetto alla quale la competenza appartiene al giudice superiore con la conseguente trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.
Alla udienza tenutasi il giorno 20 giugno 2024 il procedimento è stato rinviato a quella odierna per acquisire, dalla Corte di appello di Firenze, copia degli atti del procedimento di secondo grado celebrato a carico dell’istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto risulta che il condannato è stato estradato in Italia dalla Repubblica Dominicana il giorno 4 febbraio 2024 e che la richiesta è stata proposta il giorno 20 febbraio 2024, vale a dire entro il termine di trenta giorni, stabilito a pena d decadenza, dal comma 2-bis dell’art.175 del codice di rito.
Inoltre, nel caso in esame, deve trovare applicazione l’art. 175 cod. pen. nel testo antecedente alla modifica operata dall’art. 11, comma 6, I. 28 aprile 2014, n. 67, in quanto, alla data di entrata in vigore della legge (17 maggio 2014), era già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di secondo grado nei confronti dell’imputato.
2.1. Ciò posto, NOME COGNOME chiede la restituzione nel termine per impugnare la decisione emessa in grado di appello denunciando che egli non era a conoscenza del procedimento e che il gravame era stato presentato da un difensore di ufficio.
2.2. In linea di principio, occorre osservare che, con sentenza n. 317 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. In seguito a tale decisione, costituisce ormai principio di diritt affermato anche nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui spetta all’imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza (v., in proposito, Sez. 6, n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245852, e Sez. 1, n. 2226 del 17/01/2011, COGNOME, Rv. 249497, nonché per una fattispecie relativa ad imputato latitante, Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029).
Identica affermazione di principio, ancora, è rinvenibile nella giurisprudenza sovranazionale proprio con riferimento ad un imputato dichiarato latitante, il cui difensore di ufficio aveva proposto rituale impugnazione (Corte EDU, 01/09/2016, Huzuneanu c. Italia).
L’istanza, come sopra indicato, deve essere decisa quindi in base al vecchio testo dell’art. 175 cod. pen., antecedente le modifiche operate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, conformemente all’insegnamento di Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992, secondo cui “l’istituto della rescissione del giudicato cti cui
all’art. 625ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente”.
Nel caso in esame, infatti, sia il processo di primo grado che quello di secondo si sono svolti sotto il vigore della disciplina della contumacia (nella sentenza di appello l’imputato NOME COGNOME è, infatti, indicato come latitante e contumace).
3.1. Il vecchio testo dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. disponeva che, “se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione”.
Nel caso in esame, l’esistenza dei presupposti per la restituzione nel termine è indiscussa, in quanto era stata pronunciata per l’appunto sentenza contumaciale, e dagli atti trasmessi dalla Corte di appello non vi è prova che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e nemmeno che abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.
3.2. Nella intestazione della sentenza di appello l’odierno ricorrente è indicato come latitante e contumace e dagli atti inviati dalla Corte territoriale non risult che lo stesso abbia mai nominato un difensore di fiducia, né che abbia dichiarato o eletto domicilio e neppure che sia mai stato attinto da atti (per esempio, arresto in flagranza, perquisizione, interrogatorio, esecuzione di ordinanza cautelare) da cui può risultare la conoscenza del procedimento a suo carico.
Inoltre, le sentenze di primo grado e di appello sono state, rispettivamente, notificate al difensore di ufficio AVV_NOTAIO in data 23 giugno 2006 e 30 maggio 2008 ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen.; anche i decreti di citazione a giudizio in primo ed in secondo grado risultano notificati, sempre a norma dell’art. 165 del codice di rito, al citato difensore di ufficio (in data 16 aprile 2004 e ottobre 2007). Deve poi aggiungersi che NOME COGNOME era stato dichiarato latitante con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 18 novembre 2003, con il quale veniva dato atto che non era stato possibile notificare la ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.
3.3. Per completezza deve evidenziarsi che dalla sentenza di appello è emerso che uno degli operanti (il maresciallo COGNOME) aveva preso contatto telefonicamente con NOME COGNOME in Santo Domingo, che conosceva il suo domicilio e che lo aveva anche incontrato sul posto (pagg. 6 e ss.); ne consegue che nel caso in esame ricorrevano le condizioni per procedere a norma dell’art. 169 cod. proc. pen.
In definitiva, manca la prova che NOME COGNOME abbia avuto conoscenza del procedimento o che abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione. L’istanza di restituzione nel termine per ricorrere per cassazione contro la sentenza di appello va, pertanto, accolta.
P.Q.M.
Restituisce NOME COGNOME nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 30 gennaio 2008 n.322, che dichiara non esecutiva. Revoca per l’effetto l’ordine di esecuzione della predetta sentenza e dispone la liberazione dell’imputato se non detenuto per altro titolo o causa. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all’imputato ed al suo difensore e comunicata al P.M. competente per l’esecuzione, nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164165-bis disp. att. cod. proc. pen.. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell’estratto contumaciale di detta sentenza alla notificazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024.