Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bari, in funzion giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME irrevocabilmente condannato a pena detentiva con sentenza pronunciata dal medesimo giudice, all’esito del rito abbreviato, in data 26 ottobre 2021.
L’istanza era volta ad ottenere la restituzione in termini per proporre app
Il giudice dell’esecuzione rilevava che l’interessato aveva presenziat processo, avendo in esso preliminarmente avanzato istanza di definizione nell forme del rito alternativo, così come ne era stato regolarmente informato difensore di fiducia. Era sopravvenuta, nelle more dello svolgimento, detenzione di COGNOME per altra causa, integrante un suo legittimo impedimento comparire. La mancata rilevazione di tale impedimento integrava una nullità assoluta endoprocedimentale, che non avrebbe potuto farsi valere con il rimed azionato.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 175 e 6 comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione da mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
A suo giudizio, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa avrebb al tempo, impedito la sua partecipazione alla fase ulteriore del proces avrebbe precluso la conoscenza della sentenza terminativa (non assicurat neppure dal difensore di fiducia), venendo ad integrare un’ipotesi di caso fort o di forza maggiore rilevante ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata non si sarebbe espressa sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta ne corso del processo, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire so se comunicata al giudice procedente (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600-01), tale condizione detentiva non rappresenta in sé neppure, linea di principio, un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore rilevan rispetto del termine d’impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. pr pen.
E’ fin troppo evidente che la rappresentazione della stessa condizione giudice procedente avrebbe comportato l’autorizzazione alla partecipazione, in vinculis, all’ulteriore corso del giudizio. In alternativa, l’imputato avrebbe po servirsi, allo stesso scopo, del suo difensore (essendo dotato, nella spec difesa fiduciaria). La mancata partecipazione alla fase conclusiva del processo cognizione, e la mancata conoscenza del suo esito, sono dunque riconducibili a inerzia colpevole, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale requirente. E l’inerzia colpevole certamente non può valere ad integrare u causa di restituzione nel termine, pena il radicale snaturamento di un ist destinato ad operare in casi eccezionali e, viceversa, non assoggettabi volontà arbitraria.
Per ragioni analoghe la giurisprudenza di legittimità considera sopravvenuta detenzione per altra causa, sopravvenuta alla sentenza, inidonea legittimare la restituzione nel termine d’impugnazione, ai sensi dell’art. comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, COGNOME, Rv 285518-01; Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, COGNOME, Rv. 251555-01). Tale condizione non costituisce un ostacolo insormontabile all’esercizio del diri potendo il detenuto adempiere mediante dichiarazione formalizzata all’intern dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., o per il un ufficiale di polizia giudiziaria se ristretto al domicilio. L’eventuale sarebbe, anche qui, a lui solo ascrivibile, e non riferibile a caso fortuito maggiore.
La decisione assunta è dunque conforme a legge e nessun rilievo riveste i fatto che l’ordinanza impugnata non abbia offerto, sul punto, una pertinen motivazione.
Nel giudizio di cassazione, infatti, il vizio di motivazione non è denuncia con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disa dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo all’annullamento della decisione, mentre, se sono infondate, come nella specie, il loro mancato esa non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 5, n. 47575 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, COGNOME, Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264273).
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 06/03/2024