Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in CINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 del GIP TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Il 28 agosto 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha emesso il decreto penale di condanna n. 159/23 a carico di NOME COGNOME imputato del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 / lett. b) e commi 2 bis e 2 sexíes d.lgs. d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Il decreto penale di condanna è stato notificato all’imputato il 23 novembre 2023. La notifica è avvenuta presso lo studio del difensore d’ufficio ove l’imputato aveva eletto domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.
In data 20 dicembre 2023, per mezzo del difensore di fiducia (nominato il 13 dicembre 2023), l’imputato ha proposto opposizione al decreto penale di condanna, ma, resosi conto che erano decorsi più di quindici giorni dalla notifica del decreto e l’opposizione era tardiva, ha chiesto di essere restituito nel termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Nell’istanza, presentata il 5 gennaio 2024, l’imputato ha sostenuto di non aver avuto tempestivamente conoscenza effettiva del provvedimento essendo stato avvisato dal difensore d’ufficio dell’emissione del decreto penale di condanna con una lettera del 27 novembre 2023 che, essendogli stata spedita per posta ordinaria, non gli sarebbe stata consegnata per tempo.
L’8 gennaio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha respinto la richiesta di restituzione nel termine «difettando le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore» e ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna.
Contro il provvedimento di rigetto dell’istanza, l’imputato ha proposto ricorso per mezzo del difensore, cui ha conferito apposito mandato. Il ricorrente deduce violazione di legge e sottolinea che, facendo riferimento al caso fortuito o alla forza maggiore, il Giudice ha richiamato l’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. ma , nel caso di specie, trova applicazione l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen (richiamato anche dall’art. 462 cod. proc. pen.) che disciplina la restituzione nei termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. «L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del
provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato, che fa riferimento al caso fortuito e alla forza maggiore richiamando il contenuto dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., non è pertinente al caso in esame.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67) sull’istante grava un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, se l’interessato abbia avuto o meno effettiva conoscenza del decreto penale di condanna. Ne deriva che, qualora l’istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione e via sia una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, se tale incertezza non è superata, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273427; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271944; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265678). A ciò deve aggiungersi che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la notifica del decreto penale di condanna presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, la conoscenza effettiva dell’atto (Sez. 5, n. 10443 del 07/02/2019, Nguia, Rv. 276124). Del resto, neppure la notifica del decreto penale di condanna all’avvocato di fiducia presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio è stata ritenuta idonea in tal senso e si è sottolineato che una tal notifica non poteva essere da se sola dimostrativa dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, l’istante ha adempiuto al proprio onere di allegazione. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto verificare, eventualmente svolgendo i necessari accertamenti, se vi fosse la prova, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza del decreto penale di condanna e, in caso negativo, avrebbe dovuto disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione.
Per quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lucca, Ufficio G.i.p., giudice diverso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Lucca.
Così deciso il 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore , –
V