Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37881 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 della CORTE ASSISE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo la Corte di assise di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’istanza presentata nell’interesse di NOME al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pe restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa dalla stessa Corte di assise in data 19 aprile 2021, confermata dalla Corte di appel definitiva il 4 ottobre 2021, per mancata conoscenza del relativo processo.
Rilevava, a ragione della decisione, che ai sensi dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., la richiesta di restituzione nel termine per impugnare u sentenza contumaciale doveva essere presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, e che tale termine perentorio doveva, nel caso di specie, ritenersi inutilmente trascorso, poi l’istanza era stata depositata il 21 luglio 2023, laddove il condannato era s tratto in arresto per quel titolo, in esecuzione dell’ordine emesso dalla pro della Repubblica di Catania, in data 6 luglio 2022; pertanto, a tale data vi stata la piena conoscenza della condanna a suo carico.
Ricorre il condannato per cassazione, per il tramite del difensore d fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, giacché il termine perentorio di all’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. non poteva essere applicato, poiché detta norma, all’epoca dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, «n prevedeva il termine dei trenta giorni per la legittimazione dell’istanza».
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 febbraio 2024, ha chiesto dichiar inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già chiarito che la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. del 2005, è tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorn
c•NOME
dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020, COGNOME NOME, Rv. 278773).
E’, inoltre, fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, «l’effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, d oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento d un’attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata e di far così decorrere, da quest’ultim termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di restituzione» (Sez n. 26834 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263992; Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246436)
In applicazione di detto principio, correttamente l’ordinanza impugnata ha individuato nella data dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione riguardante sentenza della corte di appello di Catania, irrevocabile il 4 ottobre 2021, il dies a quo da cui era decorso il termine previsto dall’art. 175, comma 2-bis, cod. pro pen e ne ha tratto la tardività dell’istanza, presentata in data 21 luglio quando il termine di trenta giorni era già abbondantemente scaduto.
All’inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sente 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremi euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell 8mmende.
Così deciso, il 13 giugno 2024