Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29078 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29078 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Terni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; (2,2cc GLYPH 5 tìo
Pu · ico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvioga tsentenza impugnata e trasmissione gli atti ad altra sezione della Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, all’udienza dell’11/01/2023, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo B) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, in relazione alle residue imputazioni di cui ai capi C), art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capi D) ed E), art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in anni uno e mesi due di reclusione.
Con istanza depositata a mezzo pec, l’AVV_NOTAIO ha proposto istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.proc.pen., per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Roma, pronunciata all’udienza del 11 gennaio 2023, in presenza di forza maggiore che ha impedito la proposizione nei termini del ricorso per cassazione e ciò in quanto la sentenza è stata pronunciata ex art.
23 bis della legge 176 del 2020 e né al difensore né all’imputato era stato comunicato il dispositivo, né notificato l’avviso di deposito della sentenza, situazione che ha impedito la conoscenza del provvedimento da impugnare e il conseguente deposito tempestivo del ricorso per cassazione. La comunicazione del dispositivo della sentenza e la motivazione della sentenza sono poi stati notificati in data 8 maggio 2023, l’istanza di restituzione è stata depositata in data 18 maggio 2023 e il ricorso per cassazione è stato depositato in data 27 novembre 2023. Chiede la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Avverso la sentenza l’AVV_NOTAIO ha depositato, a mezzo pec, in data 27 novembre 2023, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello e ne ha chiesto l’annullamento deducendo vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È preliminare la decisione sulla richiesta, ex art. 175 cod.proc.pen., dal cui accoglimento consegue la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’appello da parte dell’imputato i cui termini decorrono dalla notificazione dell’ordinanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 comma 7 cod.proc.pen.
L’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna della Corte d’appello di Roma, pronunciata in data 11 gennaio 2023, è stata inoltrata alla Corte di cassazione, giudice competente ai sensi dell’art.175 comma 4 cod.proc.pen., dalla Corte d’appello di Roma.
Tuttavia, l’istanza de quo, è stata depositata dall’AVV_NOTAIO, a mezzo pec indirizzata a: EMAIL sez.1.EMAIL in data 18 maggio 2023. Gli atti sono pervenuti in Corte di cassazione il 3 gennaio 2024.
L’istanza è inammissibile perché proposta senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE forme e termini.
La domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale deve ritenersi tempestiva se presentata al giudice competente entro dieci giorni, ai sensi dell’art 175 comma 1 cod.proc.pen., dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
In relazione all’individuazione del giudice competente, ai sensi dell’art 175 comma 4 cod.proc.pen., questo deve essere individuato nel giudice competente a decidaull’impugnazione e, nel nostro caso, la Corte di cassazione (Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013 – dep. 09/07/2013, COGNOME, Rv. 255464, la quale, in applicazione del principio ora enunciato, ha annullato senza rinvio, per incompetenza funzionale, l’ordinanza con cui la Corte di appello aveva deciso, in
luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione).
Peralto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non sia applicabile il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come inteso d alla Corte d’appello, la quale, ha poi trasmesso gli atti a questa Corte, quale giudice competente a provvedere sull’istanza ex art. 175, cod.proc. pen. unitamente al ricorso per cassazione depositato in data 27 novembre 2023.
Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la disposizione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in forza del quale l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente – non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l’erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione dovendo altrimenti ritenersi inammissibile il gravame (Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, Rv. 278773 – 01; Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 255464).
Ma, anche a voler ritenere applicabile l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., vi è la dirimente circostanza, che inficia la tempestività della domanda di restituzione, che questa è pervenuta al giudice competenl:e tardivamente in quanto, come si è detto, questa deve essere presentata, al giudice competente, nel termine di dieci giorni “da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento a carico del ricorrente il rischio che l’istanza presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia pervenuta a quello competente nei termini previsti.
Nel caso in esame, l’istanza di restituzione nel termine presentata a mezzo pec alla Corte d’appello di Roma, in data 18 maggio 2023, è tardiva, essendo pervenuta a questa Corte, quale giudice competente, il 03/01/2024, quando il termine di dieci giorni, decorrente dal 08 maggio 2023, era già decorso.
L’inammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare preclude l’esame del ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza ormai passata in giudicato.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 05/04/2024