Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Clusone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE DI BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 17 novembre 2023 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 6 ottobre 2022 del Tribunale di Bergamo, quale giudice dell’esecuzione, che revocava la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e ripristinava la pena sostituita della reclusione, a lui inflitta con sentenza di applicazione pena del 19 maggio 2022 dello stesso Tribunale di Bergamo.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, a differenza di quanto sostenuto nella istanza di restituzione ermine, l’avviso di udienza al condannato era stato correttamente notificato alla madre dello stesso, che in ogni caso il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso all’esito dell’udienza era stato
notificato al condannato mediante notifica a mani del padre convivente, e / comunque / che il condannato personalmente era venuto a conoscenza del provvedimento impugnato quantomeno il 10 gennaio 2023, quando era stato notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, e che ancora il 4 agosto 2023 era stato n i tificato al condannato il decreto di sospensione dell’ordine di b) e re–esecuzione che l’istanza di restituzione nel termine era stata depositata soltanto il 6 novembre 2023 1 quando era abbondantemente decorso il termine legale di 10 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione perché l’avviso di udienza su cui il giudice dell’esecuzione ha fondato la decisione aveva avuto in realtà come destinatario la signora NOME COGNOME e consegnatario la di lei madre; risulta pertanto dagli atti che nessuno notifica ha ricevuto il condannato.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’ordinanza impugnata deve essere annullata, sia pure per motivi diversi da quelli indicati in ricorso.
L’istante aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione.
L’art. 175, comma 4, terzo periodo, cod. proc. pen., dispone che “se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione”.
Il giudice competente sulla impugnazione che l’istante voleva essere restituito nel termine per presentare era la Corte Suprema di Cassazione, che quindi era il giudice che avrebbe dovuto decidere la istanza di restituzione nel termine che il ricorrente aveva proposto, invece, al Tribunale di Bergamo.
Con riferimento, infatti, all’ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva, la giurisprudenza di legittimità,ti ha già letto il rapporto tra la norma dell’ar 175, comma 4, primo periodo, che dispone che l’istanza di restituzione nel termine debba essere decisa dal giudice che procede, e quella del terzo periodo dello stesso comma, che dispone che l’istanza debba essere decisa dal giudice dell’impugnazione, nel senso che “in tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull’istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l’ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell’esecuzione, salvo che l’istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo!’ (Sez. 1, Sentenza n. 16063 del 10/03/2023, A., Rv. 284534).
Questo orientamento, che si è formato con riferimento alla impugnazione della ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva prevista dalla disciplina speciale in tema di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., deve essere ritenuto applicabile, per identità di presupposti, anche all’impugnazione dell’ordinanza di revoca delle pene sostitutive previste dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen., non residuando ulteriore attività da svolgere per il giudice dell’esecuzione.
Trattenuta la competenza a decidere l’istanza di remissione in termini, essa deve essere respinta.
Per disporre la restituzione nel termine per impugnare occorre, infatti, che il termine non sia stato osservato per caso fortuito o per forza maggiore, ma anche che l’istanza sia proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal momento in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
Il ricorso si concentra esclusivamente sulla notifica dell’avviso di fissazione ch udienza, ovvero sull’esistenza o meno della nullità che il ricorrente avrebbe voluto dedurre con il ricorso per cassazione non proposto e per cui chiede la restituzione nel termine, ma nulla deduce sugli argomenti contenuti nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha evidenziato correttamente che il provvedimento che il ricorrente avrebbe voluto impugnare, e che chiede adesso di essere restituito nel termine per farlo, era, al momento della presentazione dell’istanza, già da tempo conosciuto, perché il di quel provvedimento era desumibile anche dal 157x-p pc- contenuto dell’ordine deli di esecuzione che gli era stato notificato personalmente.
Tra il 6 ottobre 2022, data in cui è stato deciso l’incidente di esecuzione all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza che il ricorrente chiede di essere restituito nel termine per impugnare, ed il 15 novembre 2023, data in cui il nuovo difensore di fiducia del ricorrente ha presentato l’istanza di restituzione nel termine, sono intercorsi, infatti, diversi momenti in cui il condannato ha avuto la possibilità di avere conoscenza del provvedimento impugnato, e che fanno venir meno la condizione di forza maggiore, atteso che il 10 gennaio 2023 e 18 maggio 2023 era stato notificato a COGNOME l’ordine di esecuzione ed il 4 agosto 2023 il
decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione con esecuzione della pena presso il domicilio.
Ne consegue che, a prescindere dalla esistenza o meno della nullità nell’avviso di fissazione udienza del 6 ottobre 2022 davanti al giudice dell’esecuzione, il ricorrente non può essere restituito nel termine per impugnare l’ordinanza emessa all’esito di tale udienza, in quanto decorsi i termini di cui all’art. 175 cod. proc pen.
L’istanza di restituzione nel termine deve essere, pertanto, rigettata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, presa in decisione la istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, la rigetta. Così deciso il 20 marzo 2024.