Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4520 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4520 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla sentenza n. 7514/2025 della medesima Corte di appello.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto ritualmente eseguita la notifica del decreto di citazione nel giudizio di impugnazione presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poichØ l’imputato, all’epoca, risultava libero, così come lo era alla data dell’udienza di discussione davanti allo stesso giudice.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico (promiscuo) motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.
L’istanza di restituzione nel termine Ł stata proposta allegando la mancata conoscenza, da parte del ricorrente, della fissazione dell’udienza davanti alla Corte di appello di Napoli.
Nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente risultava detenuto per altra causa, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 2011.
L’impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Napoli Ł stata notificata a COGNOME presso la Casa circondariale di Teramo il 15 dicembre 2011.
Emesso il decreto di citazione in appello il 10 luglio 2015 per l’udienza del 30 settembre 2015, la notifica Ł stata tentata presso il domicilio dell’imputato e, poichØ lo stesso Ł risultato ‘trasferito’, l’adempimento Ł stato effettuato presso il difensore.
Nonostante il giudice dell’esecuzione abbia acquisito la posizione giuridica del ricorrente e dalla stessa sia risultato che, alla data della notifica del decreto di citazione in appello (16 luglio 2015), l’imputato fosse libero, l’adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, ai sensi
dell’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., preliminarmente, presso l’istituto penitenziario ove risultava la detenzione nel corso del giudizio di primo grado.
In tal senso, depone anche la previsione dell’art. 164 cod. proc. pen. che, per quanto riguarda l’elezione o l’indicazione del domicilio, individua proprio nella condizione di detenzione dell’imputato (stante l’espresso riferimento all’art. 156 cod. proc. pen.) una eccezione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perchØ emesso da giudice privo di competenza funzionale e, valutata nel merito, l’istanza di restituzione nel termine deve essere rigettata.
Preliminarmente va rilevata d’ufficio l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Napoli, spettando la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine a questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Con l’istanza originaria, il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 7514/2015 della Corte di appello di Napoli eccependo la mancata notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l’istanza nella competenza del giudice dell’impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, determinata ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere AVV_NOTAIO, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento)» (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277017 – 01; conformi Sez. 1, n. 15526 del 07/04/2006, COGNOME, Rv. 234134 – 01; Sez. 1, n. 16645 del 20/04/2010, COGNOME, Rv. 247561 – 01; Sez. 1, n. 25070 del 08/05/2012, COGNOME COGNOME, Rv. 253039 – 01; Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, COGNOME, Rv. 258389 – 01; Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 268251 – 01).
I precedenti indicati hanno concordemente affermato che la competenza del giudice dell’esecuzione Ł limitata, in caso di restituzione del termine, al caso in cui l’istanza si accompagni o sia subordinata a quella di accertamento di invalidità del titolo esecutivo.
Nella fattispecie, non risulta che l’originaria istanza abbia fatto riferimento ai vizi di mancanza, invalidità o non esecutività del titolo esecutivo, essendo stata proposta solo in funzione della restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. ponendo esclusivamente il tema della regolarità della notifica della vocatio in iudicium nel processo di appello e della restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale che, alla luce dell’orientamento ampiamente richiamato, appartiene alla competenza di questa Corte quale giudice dell’impugnazione.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata alla luce della nullità che la affligge per essere stata emessa da giudice funzionalmente incompetente (Sez. 1, n. 3115 del 30/06/1994, Italiano, Rv. 199445).
In tal senso, fra le recenti, Sez. 1, n. 16063 del 10/03/2023, A., Rv. 284534 – 01, in motivazione.
Venuta meno l’ordinanza impugnata e ritenuta la propria competenza a decidere sull’istanza, deve ritenersi che la medesima sia priva di fondamento.
Vertendosi in tema di richiesta di restituzione nel termine avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza contumaciale, trova applicazione la disposizione dell’art. 175 cod. proc. pen. come modificato dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005 e antecedente alle modifiche apportate con legge n. 67 del 2014, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 che disponevano: «2. Se Ł stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato Ł restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica; 2 bis. La richiesta indicata al comma 2 Ł presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato».
In tal senso, fra le molte, Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634.
Nell’individuare il discrimine tra l’applicazione dell’istituto della rescissione del giudicato e della restituzione del termine le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che «l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali Ł stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).
In ordine ai presupposti ai quali Ł subordinata la restituzione nel termine, giova richiamare il principio in base al quale «ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, Ł necessario che sussistano, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare, con la conseguenza che Ł legittimo il rigetto della richiesta di restituzione nel termine qualora emerga il difetto anche soltanto di una di tali condizioni» (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271913 – 01).
Nel caso di specie, risulta che l’atto di appello del pubblico ministero Ł stato notificato personalmente all’imputato detenuto, mentre il decreto di citazione in appello Ł stato notificato, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di fiducia dell’imputato, nel frattempo tornato libero e non rinvenuto presso il domicilio eletto.
Anche la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello Ł stata effettuata presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Alla luce di tale ricostruzione, l’istanza di restituzione nel termine deve essere rigettata.
Invero, l’imputato era a conoscenza del procedimento, avendo ricevuto personalmente la notifica dell’atto di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado.
Ad ogni modo, come segnalato, dalla mancata contestazione dell’avvenuta scarcerazione al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, deriva l’impossibilità
di pretendere, come pure prospetta il ricorrente, l’effettuazione dell’inutile notifica nel luogo di detenzione ove l’imputato non era piø ristretto.
Si tratta di adempimento del tutto ininfluente atteso che non avrebbe garantito alcuna effettiva conoscenza ulteriore del procedimento; conoscenza già ampiamente assicurata dalla notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Alla luce di tale complessivo succedersi dei fatti processuali, la conoscenza del procedimento può dirsi garantita e, comunque, presunta.
Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, nel merito il rigetto dell’istanza di restituzione nel termine proposta da NOME COGNOME in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 7514/2015.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rigetta l’istanza di restituzione nel termine per impugnare avanzata dal ricorrente.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME