Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15276 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, n. Perugia il 24/12/1978
avverso l’ordinanza n. 41/2024 della Corte di appello di Perugia del 15/1 )/2024
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del 3ostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inamn iissibilità
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Perugia ha di hiarato
inammissibile per manifesta infondatezza l’istanza di rescissione del iudicato proposta ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME in relazione alla pronuncia emessa a suo carico dal Tribunale di Perugia in data 13/1.1/2024 con la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione o non accoglibilt quella, avanzata in via subordinata, di volerlo restituire nel termine per ir terporre appello.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il con( annato, attraverso il suo difensore, formulando tre motivi di censura.
2.1. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli ari t. 127 e 629-bis cod. proc. pen. per avere la Corte di appello dichiarato l’inamrr issibilità dell’istanza senza fissare camera di consiglio per la discussione in contra idittorio della stessa, dal momento che la pronuncia di inammissibilità di cui all’i rt. 127, comma 9, cod. proc. pen. è contemplata solo per difetti di forma, quali la mancanza di procura speciale o il decorso termine per proporla e rigua -da solo l’atto introduttivo della procedura.
2.2. Violazione di legge e vizi congiunti della motivazione in relazi )ne alla omessa considerazione dello stato detentivo dell’istante al momen 😮 della esecuzione delle notifiche eseguite al domicilio eletto nonché omessa motivazione dei motivi dedotti in relazione all’istanza di rescissione.
Sostiene e documenta la difesa del ricorrente che questi venne tra lotto in carcere in data 19/03/2019, risultando, perciò, impossibile – come 3ostiene l’ordinanza – che il 09/04/2029 potesse essergli notificato a mani propri€ l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. pen.
Devono, pertanto, ritenersi del tutto nulle le successive notifiche ?.seguite presso il difensore di fiducia, venendo, inoltre, l’imputato d chiarato erroneamente assente all’udienza del 12/12/2019, alla quale non veniva tradotto, per arrivare, infine al momento in cui il difensore di fiducia avrebbe dismesso il mandato in data 10 settembre 2021.
2.3. Violazione di legge e vizi congiunti della motivazione in relazi )ne alla omessa considerazione dello stato detentivo dell’istante al momen:o della esecuzione delle notifiche eseguite al domicilio eletto nonché omessa motivazione dei motivi dedotti in relazione alla richiesta di restituz one nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto mediante restituzione dell’impu .ato nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Perugia, come in di positivo meglio indicata.
Prima di affrontare la vicenda processuale, occorre, però, disatte Idere la prima delle censure formulate dalla difesa del ricorrente, attinente alla dedotta nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del contraddittorio ai se Isi dello art. 129, comma 9, cod. proc. pen.
Si assume, infatti, che l’inammissibilità dell’atto introduttivo del proce imento, che esime il giudice dal disporre l’avviso alle parti, debba valere solo n( i casi di difetto di forma, mentre non varrebbe in quelli di cd. inammissibilità intri
La tesi è infondata perché pretende di cogliere nel dato normativo una distinzione che la sua formulazione letterale non autorizza, sicché c el tutto correttamente la Corte di appello di Perugia ha emesso il provv€ dinnento impugnato ‘senza formalità di procedura’, avendo ritenuto di q( alificare intrinsecamente inammissibile l’istanza, per le ragioni ivi compiu:amente esposte.
Proprio su tale argomento, del resto, si è già pronunciata la giurispru lenza di questa Corte di legittimità con l’affermare che in tema di resciss one del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per n anifesta infondatezza pronunciata de plano, in quanto l’art. 629-bis cod. proc. pe i. rinvia all’art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provveder! ‘senza formalità di procedura’ alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell’atto introduttivo, sicché l’instaurazione del contraddittorio camerale è necess Iria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla rich iesta di rescissione (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Wajdi, Rv. 279026) c ove per merito deve ritenersi la sussistenza di elementi atti a consentire l’acco jlimento dell’istanza.
Correttamente, del resto, la Corte di appello ha risolto la questic ne della mancata conoscenza del procedimento da parte dell’istante, rilevante ai ‘ini della richiesta e non accodata rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.).
La difesa ha prodotto prova documentale – consistente in un eli!nco dei movimenti in entrata e in uscita registrati dal Dipartimento dell’Ammini! trazione Penitenziaria attestanti la permanenza del ricorrente negli istituti di pena – della circostanza che questi era stato tradotto in carcere in data 19 mari . o 2019, affermando, invece, l’ordinanza impugnata che l’avviso di cui all’art. 415 .bis cod. proc. pen. gli era stato notificato a mani proprie il successivo 9 apri e 2019,
verosimilmente mentre si trovava agli arresti domiciliari e che in quell’o:casione aveva nominato un difensore di fiducia, eleggendo domicilio pressc di lui; aggiunge, inoltre, la Corte di appello che i successivi atti erano stati nc tificati detto difensore domiciliatario, il quale avrebbe dismesso il mandato s )Io circa due anni dopo.
L’esame degli atti del procedimento, necessario e consentito in ragic ne della natura processuale della questione dedotta (Sez. U, n. 42792 del 311:0/2001, Policastro, Rv. 220092), evidenza che in realtà non v’è contrasto tn le due posizioni, atteso che effettivamente l’avviso di cu all’art. 415-bis cod. p) DC. pen. venne notificato a mani proprie dell’istante COGNOME il 9 aprile 2019 me itre era detenuto nel Nuovo Complesso penitenziario ‘INDIRIZZO‘ di Perugia, nell’o :casione nominando egli difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME del Foro di Perugia, presso il cui studio eleggeva domicilio.
Ciò premesso si può trarre una prima conclusione.
Sebbene l’avviso predetto non costituisca propriamente un atto di v )catio in iudicium come nel caso di quello emesso ai sensi dell’art. 429 (dec eto che dispone il giudizio) o di quello adottato dal PM ai sensi dell’art. 550 (decreto di citazione diretta a giudizio) cod. proc. pen. o ancora di quello di cui a l art. 456 cod. proc. pen. (decreto del G.i.p. di giudizio immediato), l’avvenuta ni NOME di un difensore di fiducia, il quale solo due anni dopo la relativa nomina avrebbe dismesso il mandato, evidenza l’inconsistenza della tesi difensiva della nancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, vertendosi nella fa:tispecie in una situazione obiettivamente diversa da quella considerata da SE Z U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, P.G. in proc. NOME COGNOME Rv. 279420 (notifica dell’avviso citato a difensore d’ufficio).
La censura difensiva va, pertanto, sul punto disattesa
Avrebbe, invece, dovuto essere accolta l’istanza, presentata dall’imputato in via subordinata, di restituzione nel termine onde proporre appello a verso la sentenza del Tribunale.
Come risulta dall’ordinanza impugnata, la sentenza veniva emessa in data 13/11/2023, divenendo irrevocabile il 13/03/2024, ma il ricorrente ne reniva a conoscenza solo il successivo 13 giugno 2024 allorquando gli veniva r otificato decreto ingiuntivo da parte del sostituto difensore d’ufficio ex art. 97, o n mma 4, cod. proc. pen.
Sostiene la Corte territoriale, in sintonia con il Procuratore Generale in sede, che irrilevante sarebbe lo stato di detenzione dimostrato dal foglio ma ricolare, che attesta come il ricorrente fosse detenuto in istituto fin dal 19 mar. o 2019, sicché la circostanza era ben nota al suo difensore di fiducia, chE. aveva
rinunciato al mandato solo il 10 settembre 2021.
Ma, deve rilevare il Collegio, proprio perché era intervenuta rin Jncia al mandato fiduciario – di cui nulla si conosce quanto ad effettiva comur icazione
all’imputato – molto tempo prima (quasi due anni) rispetto alla di primo grado (13/11/2023), che l’istanza merita accoglimento.
Sul punto la Corte di appello mostra, infatti, di parificare l’istituto di c( i al
175, comma 1, cod. proc. pen. a quello di cui al comma 2.1 dello stesso articolo, introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022, il quale contempla il diverso caso dello
imputato giudicato in assenza in primo grado e che implica la dimostra zione di una mancata effettiva conoscenza del procedimento.
Ma nella fattispecie il ricorrente ha dimostrato che durante l’intero gi Alzi° di primo grado (ed oltre) era rimasto in stato di detenzione per altri causa,
ristretto in carcere o presso il proprio domicilio (ultimo ingresso in
istituto occorso in data 20 novembre 2022 con prosecuzione a data non indi :ata ma
successiva al 24 aprile 2024, v. certificazione DAP allegata a ricorso), ragion per cui avrebbe dovuto esserne rilevato l’impedimento a comparire ex art. 420-ter
cod. proc. pen. così da essere tradotto in udienza, salvo rinuncia, della q Jale non v’è, però, prova.
La congiunzione delle riferite circostanze, costituita dall’ininterrotta detenzione, dal mancato rilievo dello stato d’impedimento a comparire in giudizio e infine dalla dismissione del mandato da parte del difensore nominato di fiduciz , rende, dunque, fondata l’allegazione difensiva di non avere potuto pNsentare tempestivo appello, da cui l’accoglimento dell’istanza da lui propost in via subordinata.
P. Q. M.
Dichiara nei confronti di COGNOME NOME la restituzione nel tem me per impugnare la sentenza del Tribunale di Perugia n. 3207/23 del 13/’ 1/2023. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, 18 marzo 2025