Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSARNO il 14/06/1954
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto, ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., l’annullamento «della fase di appello e della sentenza n. 2722 del 2024 nonché dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi », sul presupposto che il decreto di citazione in appello era stato notificato erroneamente ad un difensore diverso da quello dell’imputata e che nessuna notifica era stata effettuata a quest’ultima. In subordine, aveva avanzato richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello.
A ragione della decisione osserva che il giudice dell’esecuzione non può vagliare eventuali nullità integrate nel corso del processo di cognizione; esse, infatti, devono essere eccepite con gli ordinari mezzi di impugnazione stante il limite del giudicato che copre anche i provvedimenti affetti da nullità assoluta.
Anche l ‘ implicita richiesta di restituzione del termine per impugnare è inammissibile perché presentata oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 175 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare inammissibile l’istanza di restituzione del termine avanzata il 20 gennaio 2025 , ha errato nella determinazione del termine per la richiesta di restituzione previsto a pena di decadenza dall’articolo 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, infatti, fa riferimento ad un termine non di 10 ma di 30 giorni, con la conseguenza che esso non era ancora scaduto perché iniziato a decorrere il 28 dicembre quando stata eseguita la notifica alla condannata dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dall ‘ ordinanza impugnata che la sentenza in esecuzione è stata emessa nell ‘ anno 2024 nei confronti di imputata dichiarata assente.
Trova, dunque, applicazione il comma 2.1. dell’art 175 introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n.1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a mente dei quali «L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».
L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, espressamente prevede, al comma terzo, che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».
La disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, dunque, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 99-bis del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2002, n. 199 (Sez. 4, n. 38253 del 01/10/2024, non massimata; vedi anche Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 – 01).
1.1. La nuova disciplina ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nei termini per l’imputato giudicato in assenza, stabilendo che, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
In tale peculiare ipotesi la richiesta di restituzione, a mente del successivo comma 2-bis dell ‘ art. 175 cod. proc. pen, deve essere «presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato».
Le divisate condizioni di ammissibilità, in coerenza con il complessivo sistema dei rimedi normativamente previsto, hanno lo scopo di precludere l’utilizzo di tale strumento processuale all’imputato che, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire, avvalendosi dei rimedi interni alla fase, e, soprattutto, per proporre impugnazione nei termini ordinari.
La Relazione illustrativa chiarisce che «il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini per l’impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza. Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell’impugnazione per l’assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l’imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa».
Il legislatore della riforma ha, dunque, inteso effettuare un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell’art. 175, comma 1, intesa
a superare le categorie normative del caso fortuito e della forza maggiore, a maggiore garanzia e rispetto dell’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 Convenzione EDU.
Attraverso la nuova disciplina della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, il legislatore delegato ha, pertanto, adottato uno schema binario, in base al quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei soli casi di assenza dichiarata legittimamente allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l’istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai soli casi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen.
1.2. La giurisprudenza di legittimità, in conformità alle linee direttrici della riforma, ha statuito che, nella disciplina riformata, la restituzione nel termine per impugnare deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024 non massimata).
Uniformandosi a tali principi, la Corte di appello di Reggio Calabria, una volta dichiarata l ‘ inammissibilità dell ‘ istanza volta ad ottenere la declaratoria di invalidità ed inefficacia del titolo, avrebbe dovuto prendere in esame nel merito l’istanza di restituzione del termine perché presentata tempestivamente nel termine di 30 giorni.
Le illustrate modifiche normative non hanno modificato la disciplina dettata dall ‘ art. 670 cod. proc. pen. sicché il giudice dell’esecuzione, a mente del terzo comma, è rimasto competente a decidere sulla richiesta di restituzione in termini quando la stessa è subordinata all’accertamento della validità o dell’efficacia del titolo esecutivo, comunque contestate dall’istante. In tale ipotesi, il giudice adito, dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, qualora abbia accertato l’esecutività, è tenuto altresì ad esaminare autonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277017 -01; Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 268251 -01; Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, COGNOME, Rv. 258389 -01; Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250438 -01).
Alla stregua dei rilievi sin qui esposti, deve essere disposto l ‘ annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà ad esaminare l ‘istanza di restituzione nel termine in conformità ai principi di diritto di cui alla parte motiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria
Così deciso, in Roma 28 maggio 2025