Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 404 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 404 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 25/05/1968 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione con procedura ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME con il presente ricorso, chiede di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza in data 13/02/2023 della Corte di appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la sentenza in data 25/02/2020 del G.u.p. del Tribunale di Roma.
L’istanza evidenzia che il termine per impugnare non era stato rispettato perché il difensore gli comunicava l’esito della sentenza senza informarlo dei termini previsti dalla legge per l’impugnazione. Aggiunge che il precedente difensore rinunciava al mandato, ma non restituiva gli atti, comunicando che li avrebbe consegnati solo al nuovo difensore.
Precisa che gli atti venivano in effetti restituiti il 20/07/2023, quando
venivano consegnati al nuovo difensore. In tale occasione veniva reso noto il termine per l’impugnazione, fino ad allora impossibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH L’istanza di restituzione nei termini non può trovare accoglimento.
1.1. La causa che il ricorrente assume a caso fortuito o forza maggiore invero- configura una mera inerzia, costituita dalla -dedotta- negligenza del precedente difensore, che non avrebbe comunicato i termini dell’impugnazione, non avrebbe presentato l’impugnazione e non avrebbe restituito e consegnato gli atti relativi al processo in questione.
Ciò premesso in fatto, varicordato, che rad. 175, comma 1, cod. proc. pen. consente la rimessione in termini soltanto in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nel cui paradigma non rientra la negligenza del difensore, ovvero l’inesatto adempimento del mandato difensivo.
Questa Corte, infatti, ha già affermato che «il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all’espletamento del mandato defensionale)», (Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 16/11/2021 Cc., dep. 18/01/2022, COGNOME, Rv. 282667 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, COGNOME, Rv. 271660 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 18716 del 3110312016, COGNOME, Rv. 266926 – 01).
Tanto viene affermato perché sussiste «un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito» (così, Sez. 2, Sentenza n. 32119 del 02/07/2021, Duceag, non mass.), così che il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia, non è di per sé idoneo a reali2:zare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito e il quadro normativo in cui si inserisce le vicenda oggetto del procedimento.
L’assolvimento di tale onere di vigilanza non risulta provato in relazione alla vicenda prospettata con il ricorso, dove l’enunciazione astratta delle circostanze che avrebbero impedito la presentazione tempestiva dell’impugnazione non è seguita dalla produzione della prova della concretezza di quanto affermato.
Tanto più che dalla stessa esposizione dei fatti risulta che il ricorrente si è
attardato per sette mesi prima di nominare il nuovo difensore. Nomina tanto più necessaria e urgente, visto che lo stesso ricorrente riferisce che il precedente difensore gli comunicava tempestivamente l’esito della sentenza di appello già a febbraio 2023; che a maggio gli comunicava che gli atti sarebbero stati consegnati al nuovo difensore; che il ricorrente faceva decorrere ulteriori due mesi fino a luglio, quando nominava il nuovo difensore, al quale venivano puntualmente consegnati gli atti.
Da ciò l’inammissibilità dell’istanza, non sussistendo i presupposti richiesti per la restituzione nei termini per l’impugnazione.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dell’istanza, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/11/2023