Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14941 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in MAROCCO il 01/01/1979
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 del Tribunale di La Spezia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28/10/2024 il Tribunale di La Spezia ha rigettato l’istanza di restituzione nei termini presentata da RAGIONE_SOCIALE per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di La Spezia, del 12 dicembre 2013.
COGNOME Said, premettendo di essere stato condannato con sentenza del Giudice di pace del 12 dicembre 2013, notificata al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 159 cod.proc.pen., in quanto irreperibile, ha chiesto di essere restituito in termini per l’appello, deducendo di avere avuto conoscenza della condanna penale in modo casuale, attraverso la visione del certificato del casellario giudiziale. Il Tribunale ha respinto l’istanza osservando che il vizio procedimentale dedotto avrebbe potuto essere fatto valere «esperendo gli
ordinari mezzi di impugnazione» e che risultava, inoltre, decorso il termine di prescrizione dei reati ascritti.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, per il tramite del suo difensore, denunciando violazione di legge penale, in relazione all’art. 175 cod.proc.pen., e vizio di motivazione, perché carente, contraddittoria ed illogica. Deduce, in particolare: che risulterebbe “per tabulas” la mancata conoscenza, in capo al condannato, del procedimento a suo carico e della sentenza di condanna; la non comprensibilità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha considerato che il vizio procedimentale denunciato avrebbe potuto essere fatto valere con “gli ordinari mezzi di impugnazione nei confronti della sentenza”; l’illogicità del richiamo effettuato all’avvenuto decorso dei termini di prescrizione.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente considerare che la richiesta del ricorrente, di essere restituito nei termini per proporre impugnazione, deve essere esaminata tenuto conto della versione dell’art. 175 cod.proc.pen., ratione temporis applicabile, considerato che l’imputato è stato dichiarato contumace all’udienza del 6 novembre 2012 e che la sentenza di primo grado risulta emessa in data 12 dicembre 2013, prima dell’entrata in vigore della legge sul processo in absentia.
1.1. Al riguardo va ricordato, infatti, che la disciplina sul processo in assenza deve applicarsi solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e che ai procedimenti contumaciali, trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi, invece, la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 – 01).
L’istituto della restituzione in termini previsto dall’art. 175 cod. proc. pen. è stato oggetto, invero, di plurimi interventi riformatori. A seguito della riforma operata dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.60, l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione
che deve trovare applicazione in questo procedimento, attribuisce all’imputato contumace il diritto di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, salvo che non risultino provate con certezza l’effettiva conoscenza del procedimento e la volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione, prevedendo, inoltre, espressamente che: «A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
Tale modifica normativa è stata imposta dalle decisioni della Corte EDU, che avevano denunciato la carenza nell’ordinamento italiano di un meccanismo di restituzione nel termine in grado di garantire adeguatamente il contumace.
La disciplina così introdotta attribuisce di fatto al contumace in modo del tutto incondizionato il nuovo grado di giudizio salva la prova, a carico dell’accusa, della sua effettiva conoscenza del processo (Sez.5, n. 28912 del 19/07/2007, Rv.237566)
Mentre, nel sistema precedente, censurato dalla Corte europea, l’onere della prova della mancata conoscenza del processo era posto a carico del contumace (Sez. 4, n. 34930 del 17/10/2002, Rv.222909) , con il conseguente rischio di condanne irrevocabili contumaciali pronunciate nei confronti di imputati la cui conoscenza del procedimento rimaneva affidata al sistema delle notificazioni, basato su un ordine di presunzioni, gradualmente decrescente in termini di concreta dimostrazione dell’effettiva conoscenza.
Quanto alla individuazione delle modalità procedimentali, l’art. 175, comma 4, cod.proc.pen., peraltro non modificato sul punto, prevede che sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice che procede e che: «Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione».
L’ordinanza di rigetto può essere impugnata con ricorso per cassazione (comma 6). Quella di accoglimento può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione (comma 5).
L’ordinanza di restituzione nel termine è adottata dal giudice di appello con provvedimento assunto de plano e non all’esito di procedimento partecipato in camera di consiglio, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in uno principale, in corso di svolgimento con rito camerale, a contraddittorio orale o cartolare, come avviene quando l’istanza è presentata in sede di incidente di esecuzione, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale (cfr. per tutte Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233418 – 01).
3. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che il
Tribunale, con un appunto scritto a manoet
—- ergo della istanza ex art. 175 cod.
proc. pen., ha respinto la richiesta del condannato di restituzione nel termine per proporre impugnazione, rilevando che
“il vizio procedimentale dedotto dalla difesa avrebbe potuto essere fatto valere esperendo gli ordinari mezzi di
impugnazione”
e che
“risulta ampiamente decorso il termine prescrizionale dei reati”.
La decisione è erronea e si pone in contrasto con il sistema della restituzione in termini a favore del contumace come sopra ricostruito.
Le ragioni ritenute ostative dal Tribunale non sono pertinenti rispetto alla ratio dell’istituto e alla sua disciplina normativa: il giudice deve prendere atto che
il processo si è svolto in contumacia e, conseguentemente, deve restituire il condannato nel termine per impugnare, salvo che non risultino provate con
certezza l’effettiva conoscenza del procedimento e la volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non tiene conto che «la valutazione della richiesta di restituzione in termine precede il procedimento di impugnazione
e di esso costituisce un “prius”» (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, cit., in motivazione).
L’istanza di restituzione, in mancanza di una norma che imponga la proposizione contestuale dell’impugnazione e della richiesta, è oggetto di un procedimento autonomo che precede la proposizione del mezzo di impugnazione.
La richiesta è stata, pertanto, ritualmente proposta al Tribunale, in composizione monocratica, in quanto giudice competente per l’appello, trattandosi di sentenza emessa dal Giudice di pace, non sussistendo un obbligo per la parte interessata di proporre, in unico contestuale atto, istanza di restituzione nel termine per impugnare e atto di impugnazione.
In conclusione il provvedimento deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24/02/2025.