Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41595 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1338/2025
NOME COGNOME
CC – 23/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 20548/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sulla richiesta di rimessione in termini proposta da: NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2017 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Ancona del 14/7/2020 e trasmettere gli atti alla stessa Corte di appello quanto alla restante richiesta;
Il difensore di NOME ha chiesto:
la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza in data 27 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Ancona lesioni personali aggravate;
la restituzione nel termine per impugnare la sentenza in data 14 luglio 2020, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato lÕappena menzionata pronuncia di primo grado.
A sostegno delle richieste è stata dedotta, nei termini meglio esplicitati nel medesimo atto difensivo, la mancata conoscenza del giudizio da parte del NOME, espulso dal territorio
nazionale il 1¡ agosto 2013, fino alla notifica in data 28 aprile 2025 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relativo anche alla sanzione inflitta nel richiamato procedimento penale; e si è rappresentata lÕapplicabilitˆ nella specie, , dellÕart. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67.
LÕatto difensivo contenente le richieste, presentato il 28 maggio 2025 alla Corte di appello di Ancona che lÕha trasmesso a questa Corte di cassazione, è pervenuto alla Cancelleria di questo Ufficio il 17 giugno 2025.
Per quanto di competenza di questa Corte, ossia per quel che attiene alla restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, è dirimente osservare che la richiesta è tardiva poichŽ, a fronte della conoscenza dei provvedimenti in discorso il 28 aprile 2025, il difensore anche lÕha presentata alla Corte di appello di Ancona ed è qui pervenuta oltre il termine decadenziale di trenta giorni (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5, ord. n. 13315 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287910 Ð 01, in motivazione).
Deve, invece, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona, relativamente alla richiesta di remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 27 settembre 2017, di competenza dello stesso Giudice distrettuale che sarebbe competente sulla impugnazione (art 175, comma 4, cod. proc. pen.). Difatti, come giˆ osservato la richiesta era pervenuta alla Corte di appello il 28 maggio 2025 e, dunque, entro il giˆ menzionato termine posto a pena di decadenza.
Al rigetto dellÕistanza, per la parte di competenza di questa Corte, non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (cfr. Sez. 5, ord. n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 Ð 01).
Dispone trasmettersi per competenza alla Corte d’appello di Ancona l’istanza relativamente alla richiesta di remissione in termini per proporre appello.
Rigetta nel resto l’istanza medesima.
Cos’ deciso il 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME