Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15196 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 350/2025
Relatore –
CC – 03/04/2025
R.G.N. 3930/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SALERNO NOME nato a OLBIA il 27/01/1983
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha accolto la richiesta di rimessione in termini proposta nell’interesse di Salerno Antonio ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. al fine di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 630 / 2022, emessa il 22 giugno 2022 e irrevocabile il 28 settembre 2023.
Il Procuratore ricorrente deduce, con unico motivo, omessa pronuncia sull’istanza di correzione di errore materiale ed erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. ritenendo che la Corte territoriale, in palese contrasto con il chiaro tenore letterale della decisione, che ha valenza decisoria negativa, ha illegittimamente affermato che tale statuizione negativa avrebbe indotto in errore il difensore. Sulla base di tale errore, il difensore, nell’impugnare la conferma della condanna del Salerno dinanzi alla Corte di Cassazione, avrebbe trascurato di impugnare la proposizione con la quale la Corte di appello aveva dichiarato la richiesta di applicazione dell’indulto inaccoglibile per la sussistenza della causa ostativa prevista dall’art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241. In realtà, secondo il ricorrente, l’errore interpretativo sulla portata decisoria della proposizione in esame non costituisce caso fortuito né forza maggiore, non legittimando pertanto la rimessione in termini per impugnare nuovamente la sentenza n. 630/2022 dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha già dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 42491/2023, rendendo irrevocabile il giudizio di colpevolezza e la condanna del Salerno quale compartecipe di un’associazione criminale costituita per gestire un traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal comma 4 dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Su tale questione, non esaminata dalla Corte di legittimità in quanto non devoluta, si è formato il giudicato, non rivedibile in sede di esecuzione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la preclusione del giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte e decise ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate, nemmeno implicitamente, nella decisione definitiva. La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non hanno formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice.
La vicenda che ha condotto all’ordinanza qui impugnata è la seguente:
la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 630 del 22 giugno 2022, ha confermato la condanna di NOME COGNOME unitamente ad altri sette appellanti per violazione degli artt. 73 e 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 / 1990 per aver partecipato a un’articolata associazione finalizzata al narcotraffico , nonché per taluni episodi di detenzione illegale di sostanza stupefacente;
successivamente, la stessa Corte, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha concesso l’indulto a taluni imputati sul presupposto che non vi ostasse il disposto di cui all’art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241 in quanto ha escluso che ricorressero le ipotesi previste dai commi 1, 4 o 5 dell’art. 74 T.U. Stup.;
nella medesima sentenza n.630/2022, con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME si legge, a proposito dell’istanza di applicazione dell’indulto formulata
dal difensore, che «la richiesta è, come sopra detto, non accoglibile nei termini di seguito esposti. Premesso che osta all’applicazione dell’indulto il disposto dell’art. 1 legge n. 241/ 2006… »;
con ordinanza del 9 ottobre 2023, la medesima Corte di appello ha ritenuto, con riguardo ad NOME COGNOME, che dalla disamina degli atti processuali e delle relative sentenze emergesse che i destinatari dei provvedimenti applicativi dell’indulto erano meri partecipi dell’associazione , al pari del Salerno, e che il sodalizio non era armato né era risultata alcuna sofisticazione della droga manipolata, da tanto desumendo che l’inciso della pronuncia di condanna, laddove affermava esservi una ragione ostativa all’applicazione dell’indulto, costituisse un mero refuso informatico. Nella stessa contestazione vi era solo riferimento al comma 4 dell’art. 74 T.U. Stup., nessun accertamento circa il carattere armato del sodalizio era stato compiuto nel corso del giudizio e nessun riferimento a tale aggravante era stato compiuto in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, né nel dispositivo della decisione. Costituendo dunque, secondo la Corte, la mancata applicazione dell’indulto al Salerno un errore di diritto e una grave ingiustizia sostanziale, il giudice ha ritenuto la pena illegale in quanto irrogata ed eseguibile pur essendo estinta;
con il citato provvedimento di esecuzione del 9 ottobre 2023, la Corte ha dichiarato condonata, nella misura di tre anni, la pena inflitta al Salerno ritenendosi legittimata, in funzione di G iudice dell’esecuzione, ad accertare l’illegalità della pena in quanto provocata da un manifesto errore del giudice della cognizione;
su ricorso proposto dalla Procura generale, la Corte di legittimità, con sentenza del 20 settembre 2024, ha annullato senza rinvio il provvedimento di esecuzione.
C on l’ordinanza qui impugnata la Corte di appello ha sindacato la decisione del giudice di legittimità, sottolineando che: il Salerno non è stato condannato per la partecipazione a un sodalizio armato, l’indulto non è stato chiesto con i motivi di impugnazione, in nessuna sentenza di merito si fa menzione dell’aggravante d ell’associazione armata , né in sede di motivazione dell’accertamento dei fatti né in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, né nel corpo del dispositivo, nessuno dei computati ha proposto ricorso per cassazione sulla frase che faceva riferimento all’associazione armata o sul prefigurato diniego di indulto o sulla sussistenza dell’aggravante in questione , gli altri coimputati in posizioni identiche a quella dell’istante hanno usufruito dell’indulto su l ritenuto presupposto che non fosse neppu re contestata l’aggravante in parola. Ritenendo di avere il potere -dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto e i limiti ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi necessari per finalità esecutive, in particolare per l’applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati, la Corte territoriale ha considerato fondata la richiesta di rimessione in termini, da considerare
tempestiva in quanto solo a seguito della sentenza n. 13670 del 20 settembre 2024 della Suprema Corte è stato statuito che il passo motivazionale della sentenza di appello che negava l’indulto avesse valore decisorio, potendosi collocare in tale data il momento della conoscenza dell’errore da parte dell’imputato e del difensore .
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il ricorso è inammissibile. Secondo quanto prevede l’art. 175, comma 5, cod. proc. pen. «l’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione». E ‘ , dunque, espressamente esclusa dalla legge l’autonoma ricorri bilità dell’ordinanza che concede la restituzione nel termine, essendo prevista la ricorribilità del solo provvedimento che la nega, secondo quanto prevede l’art. 175, comma 6, cod. proc. pen., spettando al giudice dell’impugnazione sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare (Sez. 4, n. 20420 del 27/04/2021, Khan, Rv. 281207 -01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 03/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME