Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2610 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Emilia il 15/05/1960
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 17 giugno 2024 (depositata 11 luglio 2024) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. da NOME COGNOME con la quale veniva chiesta la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 38 del 2024, dopo che l’opposizione dallo stesso presentata in data 29 marzo 2024 era stata dichiarata tardiva.
Avverso l’indicata ordinanza l’Avv. Prof. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 175, comma 2, e 462 cod. proc. pen.
Si premette che il giudice dell’esecuzione con il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, rilevando che, in linea con quanto dedotto dalla difesa, l’effettiva conoscenza del decreto penale di condanna andasse collocata al giorno 21 marzo 2024, ovvero alla data in cui COGNOME NOME aveva ritirato il plico relativo al decreto penale di condanna; che a quella data il COGNOME aveva ancora tre giorni utili per presentare opposizione, a fronte della notifica del decreto penale effettuata a mezzo servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza il 9 marzo 2024; che quindi il provvedimento non fosse ancora definitivo alla data in cui la parte ne veniva a conoscenza, posto che il termine di quindici giorni per proporre opposizione sarebbe spirato il successivo 24 marzo 2024 (rectius, il 25 marzo, posto che il 24 marzo era domenica).
Tanto premesso, si contesta la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione che ha ritenuto inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, sull’assunto che il rimedio ex art. 175 cod. proc. pen. sia proponibile solo avverso un provvedimento definitivo, situazione, questa, che non si è determinata nel caso in esame posto che la parte, quando ha avuto conoscenza del titolo, era ancora in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
La parte, nel dedurre che in soli tre giorni – di cui un sabato ed una domenica, corrispondenti al 23 e al 24 marzo – non sarebbe stato possibile proporre alcun tipo di opposizione, lamenta di aver assolto all’onere di indicare il momento di effettiva conoscenza del provvedimento e ciò (si cita Sez. 6, n. 6900 del 02/02/2021) non poteva portare a negare la restituzione in termini e in ogni caso, si aggiunge, la restituzione in termini non è vincolata ai soli casi in cui il termin per proporre opposizione sia interamente spirato, come sembra ritenere il giudice nel provvedimento impugnato, trovando applicazione l’istituto anche nei casi in cui la parte non ne abbia avuto tempestiva conoscenza.
Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando che l’interessato avrebbe dovuto impugnare con ricorso per cassazione non il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di rimessione in termini, bensì, ai sensi dell’art. 460, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento dell’8 aprile 2024 con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato tardiva l’opposizione presentata il 29 marzo 2024, per le medesime ragioni ritenute anche dal giudice del provvedimento impugnato, ossia
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perché la notifica doveva considerarsi perfezionata il 9 marzo 2024 e la parte aveva ancora termine, alla data in cui ha ritirato il plico ed è venuta a conoscenza del decreto penale di condanna, per proporre opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
La questione che pone il caso in esame postula una corretta individuazione dell’iter procedurale, rispetto al quale il giudice di legittimità è giudice del fa (processuale) ed ha per tale motivo la possibilità di verificare d’ufficio quanto risulta dagli atti (tra molte decisioni, anche a Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), purché le questioni ed eccezioni sollevate siano sufficientemente specifiche da consentire di individuare l’atto o l’attività processuale cui si riferiscono.
1.1 Emerge sul punto dagli atti che:
con atto di opposizione datato e firmato digitalmente il 29 marzo 2024 ma ricevuto nella casella PEC del Tribunale di Lecco in data 2 aprile 2024 (cfr. timbro apposto sull’atto), il difensore dell’indagato proponeva opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 38/2024 «emesso e depositato in cancelleria in data 22 gennaio 2024 , notificato in data 21 marzo 2021, ad oggi non esecutivo»;
in data 8 aprile 2024, con provvedimento vergato a mano a margine dell’atto di opposizione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, dando atto che il decreto penale di condanna risulta notificato per compiuta giacenza il 9 marzo 2024 e al difensore il 21 febbraio 2024, dichiarava inammissibile l’opposizione perché tardiva ex art. 461, comma 4, cod. proc. pen.
il 18 aprile 2024 il difensore dell’indagato proponeva al giudice per le indagini preliminari istanza di restituzione nel termine ai sensi degli artt. 175 e 462 cod. proc. pen., rappresentando che l’indagato ha avuto conoscenza del titolo il 21 marzo 2024, quando l’ufficio postale gli consegnava copia della raccomandata e, solo in quella data, con il ritiro del plico all’ufficio postale, ha avuto conoscenza de titolo;
il 16 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco emetteva l’ordinanza impugnata con la quale rigettava la richiesta di restituzione del termine, rappresentando che la notifica del decreto penale dì condanna doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza il 9 marzo 2024; che da tale data decorreva il termine di quindici giorni per proporre opposizione; che tale termine scadeva il 24 marzo 2024 (rectius, il 25 marzo 2024, in quanto il 24 cadeva di domenica); che l’opposizione proposta il 29 marzo 2024 era tardiva e che in ogni caso il rimedio di cui all’art. 175 cod. proc. pen. non era esperibile in quanto
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presuppone la mancata tempestiva conoscenza del titolo e la sostanziale impossibilità di esercitare il diritto di opposizione in tempo utile.
1.2 Ritiene questa Corte che non possano essere mosse censure al provvedimento impugnato che, con motivazione immune da vizi, ha correttamente ritenuto che non sussistessero i presupposti dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale «l’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».
1.3 Nel caso di specie, la parte risulta aver avuto conoscenza del provvedimento in tempo utile per proporre opposizione, posto che la notifica del decreto penale di condanna – come risulta dal provvedimento dell’8 aprile 2024 che ha ritenuto tardiva l’opposizione – si è perfezionata per compiuta giacenza in data 9 marzo 2024 e che il plico veniva ritirato all’ufficio postale il 21 marzo 2024, data in cui la il condannato prendeva conoscenza del decreto penale di condanna.
Alla data del 21 marzo 2024, dunque, il COGNOME era ancora nei termini per proporre opposizione e qualunque questione riguardante il tempo utile per presentarla, ivi compresa anche la decorrenza di tale termine, avrebbe dovuto essere fatta valere, come correttamente ritenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, non innanzi al giudice dell’esecuzione con la richiesta di restituzione nel termine, bensì impugnando il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che ha dichiarato tardiva l’opposizione presentata il 29 marzo 2024.
Non si pone infatti alcuna questione riguardante la possibilità di proporre il rimedio ex art. 175 cod. proc. pen. solo avverso un provvedimento definitivo, come sostiene la difesa interpretando il provvedimento censurato, in quanto, in questa sede, è proprio l’erroneità dell’interpretazione data al termine di decorrenza per proporre opposizione, o la possibilità di proporre entro quel termine l’opposizione, ad essere oggetto di doglianza, tutte questioni che la parte poteva e doveva fa valere con il rimedio di cui all’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., presentando ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 8 aprile 2024, con la quale è stata dichiarata tardiva l’opposizione presentata il 29 marzo 2024.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1 comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/12/2024