Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35664 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Pozzuoli il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 28/03/2025 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di COGNOME NOME tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività, ex art. 670 cod. proc. pen., della sentenza del tribunale di Napoli del 9.6.2000 e la restituzione in termini per proporre il relativo appello
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla individuazione del dies a quo rilevante ex art. 175 cod. proc. pen. e comunque in ordine alle ragioni di contestazione della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, invocata dalla difesa. Si precisa che la conoscenza da cui decorrono i termini ex art. 175 cod. proc. pen. riguarda l’atto notificato quale, nel caso di specie, l’estratto contumaciale. e non l’ordine di demolizione successivo alla sentenza di condanna, notificato alla COGNOME nel 2016, come invece ritenuto dal giudice. Dunque, avrebbe dovuto essere considerato rilevante l’accesso agli atti operato dalla ricorrente solo di seguito all’ordine di sgombero ricevuto il 28.5.2024, allorquando si apprendeva della irritualità della notifica dell’estratto contumaciale. Si osserva anche, a confutazione dei rilievi del giudice quanto alla rappresentata irritualità della predetta notifica, che la ricorrente a momento della stessa non era più residente all’indirizzo prescelto e che il soggetto che aveva ritirato l’atto in sua vece, ovvero il fratello, pur indicato da notificatore quale convivente era anche egli in quell’epoca residente altrove. E si aggiunge che in ogni caso la predetta situazione, documentata, comunque dimostrerebbe l’ulteriore profilo della mancata effettiva conoscenza del provvedimento anche ove lo si ritenesse regolarmente notificato. Il giudice non si sarebbe confrontato su tale aspetto e sulla relativa documentazione di supporto sebbene sia onere della ARAGIONE_SOCIALE. la relativa concreta verifica, in ragione di un adempiuto onere di allegazione da parte della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si premette che correttamente è stata esclusa la irritualità della notifica dell’estratto contumaciale, avendo il giudice dimostrato, con motivazione coerente e non specificamente confutata dalla difesa e con corredo di pertinente giurisprudenza di legittimità, come la notifica sia intervenuta regolarmente presso il domicilio dichiarato dalla COGNOME e in particolare a mani di soggetto dichiarato capace e convivente nella relata di notifica (dotata di efficacia fidefaciente e senza che la convivenza, dal possibile carattere temporaneo, debba essere incompatibile con una diversa residenza anagrafica); il tutto in mancanza di alcuna comunicazione, prima della notifica stessa, dell’intervenuto mutamento di residenza della ricorrente. Tanto risulta coerente con il principio per cui, in tema di notificazioni all’imputato, persino la modifica dell’elezione o dichiarazione di domicilio, ove intervenuta tra il deposito dell’atto e la consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica (insussistente nel caso di specie), n assume rilievo se non ai fini della notificazione degli atti successivi, in quanto i
procedimento di notificazione inizia nel momento stesso dell’adozione dell’atto. (Sez. 2, n. 17017 del 17/03/2022, Lembo, Rv. 283115 – 01).
Pure adeguata e in linea con la giurisprudenza anch’essa correttamente richiamata in ordinanza, è la considerazione del giudice circa l’assenza di allegazione RAGIONE_SOCIALE effettive ragioni che avrebbero comunque impedito la conoscenza della sentenza di primo grado, non potendosi le stesse identificare nella prospettazione della non attualità dello stato di convivenza, per giunta non adeguatamente dimostrata secondo quanto evidenziato dal giudice e non specificamente contrastato, posto che tale circostanza, ove anche esistente, oltre a non incidere sulla ritualità della notifica, è stata correttamente considerata dal giudice, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata e che si condivide, come non integrante la necessaria allegazione di una obiettiva e concludente ragione – come tale verificabile dalla AG – di mancata conoscenza; ciò in assenza della deduzione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui il soggetto ricevente, certamente presente, alla luce di quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, quand’anche temporaneamente, e legato da strettissimo e incontestato rapporto di parentela con la destinataria della notifica, avrebbe omesso di notificarle l’atto.
Al predetto coerente quadro motivazionale sul merito della istanza, si aggiunge anche il corretto rilievo della tardività della stessa, posto che la ricorrente ebbe cognizione dell’ordine di demolizione dell’opera oggetto della sentenza di primo grado già nel 2016, così da potere sin da allora avere conoscenza della sentenza stessa, posto che tale conoscenza, ai sensi dell’allora vigente artt. 175 comma 2 cod. proc. pen., deve identificarsi non nella conoscenza del contenuto dell’atto bensì dei suoi dati identificativi, come già affermato da questa Corte ( cfr. sez. H del 25.10.2024 n. 40800 non massimata) per cui per “effettiva conoscenza del provvedimento” non può che intendersi la conoscenza dei dati identificativi dello stesso, piuttosto che la conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza – da proporre con l’istanza di rimessione nel termine – non attiene al contenuto motivazionale della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all’esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato. Si tratta del medesimo principio pure sotteso alla massima per cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un’attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata. (Sez. 1, n. 27141 del 30/05/2024, Parisi, Rv. 286608 – 01). Il dies
a quo del termine di trenta giorni previsto – a pena di inammissibilità – per la presentazione della richiesta, può pertanto individuarsi solo nella data di notificazione dell’ordine di demolizione.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 23/09/2025.