Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20398 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRE] NOME nato il 17/06/1977
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza resa dal Tribunale di Ragusa il 15/10/2019, confermata in appello il 26/05/2023, irrevocabile il 25/10/2023, e di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, per mancata conoscenza della celebrazione del giudizio di appello.
Osservava il G.E. che:
il 31/12/2015 COGNOME veniva tratto in arresto e nominava di fiducia l’avv. NOME COGNOME presso il cui studio eleggeva domicilio;
con decreto di giudizio immediato del 12/02/2015 veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa;
l’imputato, assistito dall’avv. COGNOME di fiducia, era presente alla prima udienza (03/05/2016) ed alla successiva (18/10/2016);
con atto depositato in Cancelleria il 08/11/2016, COGNOME nominava nuovo difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME con revoca del precedente, e dichiarava domicilio presso la propria residenza in Vittoria, INDIRIZZO
l’avv. COGNOME partecipava alle successive udienze dibattimentali (12/12/2016, 27/03/2028, e 10/04/2018, quest’ultima tramite sostituto processuale); dopo avere ottenuto la revoca della residua misura cautelare applicata al Frej, all’udienza 24/04/2018, l’avv. COGNOME il 23/10/2018 rinunciava al mandato a ragione dell’intervenuta “irrintracciabilità” del suo assistito;
al COGNOME veniva nominato difensore d’ufficio l’avv. NOME COGNOME innanzi al quale il processo di primo grado si concludeva il 15/10/2019, con lettura del dispositivo di condanna dell’imputato;
l’avv. COGNOME con atto 21/24 febbraio 2020, proponeva appello, secondo la normativa dell’epoca (antecedente all’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia); il decreto di citazione in appello veniva regolarmente notificato all’avv. COGNOME nonché all’imputato, dapprima presso la sua residenza (ove aveva dichiarato domicilio), e quindi a fronte dell’attestazione di irreperibilità dell’ufficiale giudiziario (il 07/03/2023), ai sen dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore d’ufficio.
la Corte d’appello pronunciava sentenza in data 26/05/2023, irrevocabile il 25/10/2023;
il 20/12/2023 il P.M. emetteva ordine di carcerazione; il 25/03/2024, COGNOME veniva tratto in arresto e, il 18/04/2024, avanzava l’istanza ex artt. 670 e 175 cod. proc. pen., oggi in esame.
Ciò premesso in punto di fatto, il G.E., osservava come l’istanza di rinnessione in termini fosse tardiva in quanto presentata oltre dieci giorni da quello nel quale era
cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore di cui all’art. 175 comma 1 cod. proc. pen.
In ogni caso, affrontando comunque il merito della vicenda, il G.E. riteneva comunque infondata la richiesta avanzata dal condannato, evidenziando, in sintesi, come la mancata conoscenza e partecipazione al giudizio d’appello da parte del COGNOME non potesse essere ritenuta “incolpevole”, dal momento che il prevenuto, dopo avere personalmente partecipato ad alcune udienze dibattimentali nel corso del giudizio di primo grado, «anziché curare i rapporti con il suo difensore di fiducia, si defilava tanto che il legale si vedeva costretto a rinunciare al mandato».
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta erronea applicazione degli artt. 670 cod. proc. pen. e 175, comma secondo, n. 1 e 2-bis cod. pen., in relazione all’art. 420, commi secondo e terzo, cod. proc. pen..
Sulla premessa che l’istanza di restituzione in termine è stata formulata, ex art. 175 comma 2 n. 1 e 2-bis cod. pen., tempestivamente nel termine di trenta giorni, censura innanzitutto il ricorrente l’errore in cui è incorso il G.E., nel ritenere che l’istanza andasse avanzata nel termine di dieci giorni; si osserva poi come detto errore abbia refluito sulla decisione del Tribunale che, nell’ancorare il rigetto all’insussistenza di un’ignoranza incolpevole, finisce per confondere l’istituto di cui all’art. 670 cod. proc. pen. e 175 cod. pen., con quello della rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen.
Nel caso in esame, in cui il ricorrente aveva eccepito la non esecutività della sentenza di condanna poiché l’imputato non aveva avuto conoscenza personale ed effettiva del procedimento di appello, ed aveva conseguentemente richiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.; il Tribunale di Ragusa, pur avendo riconosciuto che l’imputato non avesse avuto conoscenza personale ed effettiva del decreto di citazione per il giudizio di appello, ha cionondimeno respinto l’istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza di rimo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza dipendesse da un comportamento non incolpevole dell’imputato stesso.
Detta decisione è erronea dal momento che, come già affermato dalla Corte di legittimità (sez. 6, sentenza n. 2323 del 07/12/2024), l’art. 598 ter cod. proc. pen. impone che anche nel giudizio di appello si debba assicurare la conoscenza effettiva della pendenza del giudizio stesso, e che, nel caso non se ne abbia prova, la Corte di appello debba sospendere il processo e ordinare le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione a mani proprie del decreto di citazione in appello.
Nel caso in esame, quindi, dal momento che è stata riconosciuta dallo stesso Tribunale la mancata conoscenza personale effettiva del procedimento in appello da parte del Frej, a nulla rilevava il requisito della ignoranza incolpevole.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
Va, in premessa, osservato che la disposizione di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto legislativo (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704). L’art. 89, comma 3, del medesimo decreto legislativo stabilisce, infatti, che l’art. 175 cod. proc. pen. nella nuova formulazione si applica solo nel caso di «sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».
Ne consegue che non è applicabile al caso di specie la norma di cui all’art. 175 comma 2.1 e 2-bis cod. proc. pen, come introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che l’istanza avanzata dal Frej al G.E. era volta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa il 15/10/2019, quindi prima dell’entrata in vigore del citato decreto.
Rileva pertanto nel caso di specie la normativa previgente.
Ciò premesso, si appalesa quindi manifestamente infondato il ricorso avanzato dalla difesa del condannato avendo lo stesso ricorrente chiarito (pag. 1 del ricorso) come «l’istanza è stata presentata ai sensi dei commi 2.1 e 2-bis dell’art. 175 cod. pen., che riguardano l’ipotesi in cui l’imputato sia stato giudicato in assenza nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420 bis cod. proc. pen.».
Il ricorrente si duole della mancata conoscenza dell’istaurazione del processo di appello, lamentando l’erronea declaratoria di assenza in quel procedimento.
Va tuttavia osservato come questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere,
attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931- 01). Si legge in particolare in motivazione che «L’interpretazione letterale dell’art. 629-bis cod. proc. pen. consente di affermare che il rimedio è utilizzabile anche nei casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell’atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta -non rilevate nel processo di cognizione – che abbiano pregiudicato l’informazione sull’esistenza del processo e sulla fissazione dell’udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno».
Dunque, è inammissibile, nella presente sede, l’eccezione prospettata ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., laddove viene dedotta la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio in appello eseguita, secondo il ricorrente, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio domiciliatario, con il quale il condannato non aveva avuto mai alcun contatto.
Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, essa si appalesa manifestamente infondata atteso che l’attivazione di detto istituto,- nel processo in assenza e stando al testo dell’art. 175 cod. proc. pen. applicabile ratíone temporis – è circoscritta alle ipotesi, diverse da quella in esame, di provata impossibilità, derivante da caso fortuito o forza maggiore di rispetto del termine stabilito a pena di decadenza (comma 1) – non invocato nel caso di specie, e comunque pacificamente decorso al momento di presentazione dell’istanza-, o all’ipotesi del decreto penale di condanna a favore del condannato che non abbia avuto conoscenza del provvedimento al fine di consentirgli di proporre opposizione (comma 2).
È appena il caso, infine, di ossservare che l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME Rv. 283474 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 5 marzo 2025