Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14937 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 02/12/1984
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’istanza nell’interesse di NOME COGNOME tendente ad ottenere la restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del 14 ottobre 2024, nonché l’annullamento, la revoca e, comunque, la declaratoria di inefficacia dell’ordine di esecuzione di ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria relativa al predetto decreto.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione dell’art. 666, cod. proc. pen., e vizi della motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità.
La difesa deduce che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto corretta e dunque esistente la notificazione del decreto penale di condanna ricevuta dalla moglie del ricorrente, soltanto asserendo che non sarebbe stata provata da allegazioni documentali il fatto che il secondo all’epoca in cui doveva procedersi alla notifica si trovava in ospedale e non poteva avere alcun contatto con la prima in quanto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Per la deliberazione in ordine alla richiesta di restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., non facendo tale norma espresso riferimento alle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. è legittimo che si provveda de plano, salvo che il relativo procedimento si inserisca in un procedimento da svolgersi con il rito camerale partecipato, come nel caso in cui l’istanza sia presentata in sede di incidente di esecuzione di cui deve mutuare le forme del rito partecipato (in motivazione, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233418 – 01).
Tale ultima condizione si verifica nell’ipotesi prevista dall’art. 670, comma 3, cod. proc. pen, corrispondente a quella in trattazione, in cui il condannato nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del decreto penale, eccepisce, al contempo, davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, che sussistono i presupposti per la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, cod. proc. pen.
In tale caso il giudice dell’esecuzione deve pregiudizialmente verificare la validità del titolo e, una volta accertatala sul piano formale, esaminare l’istanza ex
art. 175, cod. proc. pen., ai fini del diverso accertamento dell’effettiva e tempestiva conoscenza (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 268251 – 01).
3. Va altresì rilevato che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, grava sull’istante un onere di mera
allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e se non sia raggiunta la prova positiva della tempestiva
conoscenza di esso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine (fra le altre, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 – 01).
Le stesse regole valgono in sede di decisione sulla regolarità formale del titolo ai sensi dell’art. 670, cod. proc. pen., con riguardo alla quale va richiamato il
potere-dovere generale di verifica previsto dall’art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
4. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non ha correttamente applicato i principi sopra esposti, in quanto: ha provveduto de plano sull’istanza che invece richiedeva, a pena di nullità assoluta, la trattazione in contraddittorio; non ha considerato, con riguardo alle deduzioni alla base delle diverse richieste avanzate e ai conseguenti obblighi di verifica in capo al giudice dell’esecuzione, che alla parte spettava un onere non già della prova, ma semplicemente di allegazione.
Da ciò discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
GauAnnulla il provvedimento impugnato a rinvia, per nuovo esame al Tribunale di Brindisi – Ufficio G.I.P.
Così deciso il 14/03/2025.