Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44631 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
Teso ad ottenere la restituzione in termini ex art. 175 co.4 c.p.p. per impugnare la sentenza del 21/09/2021 della Corte d Appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre a questa Corte proponendo istanza di remissione in termini ex art. 175 co. 4 cod. proc. pen. ad impugnare la sentenza n. 5190/21 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 21/9/2021, depositata in Cancelleria il 22/09/2021 (di cui l’istante afferma di avere avuto conoscenza solo a seguito dell’ordine di carcerazione contenente la suddetta condanna notificato in data 12/5/2023), che ha confermato la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato p. e p. dagli artt. 624-bis, co. 1 e 3 e 625 n. 2) cod. pen. commesso in Faenza (RA) il 27[11/2010 in concorso con altr.
Il ricorrente enuncia specificamente, ai sensi dell’art. 175, co. 2-bis. cod. proc. pen., un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. con cui lamenta violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. in relazione alla decisione del giudice di procedere in assenza dell’imputato in mancanza di prova dell’effettiva conoscenza della celebrazione del processo a suo carico e conseguente impossibilità di proposizione dell’impugnazione nei termini di legge senza sua colpa, nonché violazione degli artt. 170 cod. proc. pen. e 8 I. 1980/82.
Il COGNOME eccepisce la mancata consapevolezza sia del processo instaurato dinanzi al Tribunale di Ravenna che della celebrazione del secondo grado di giudizio avuto luogo dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, circostanza che gli avrebbe impedito di proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado al fine di contestare la violazione delle norme sul processo in absentia.
Segnala che dalla mera consultazione del fascicolo processuale si evince che il condannato “partecipava” solo ad un unico atto d’indagine (e, pertanto, antecedente al giudizio) mediante la nomina di un difensore di fiducia e la dichiarazione di elezione del domicilio presso l’abitazione della di lui moglie sita in Bologna, alla INDIRIZZO.
In sede di udienza preliminare celebratasi in data 8/11/20.12, il ricorrente veniva dichiarato contumace ed, in seguito, condannato in primo grado in processo contumaciale con sentenza emessa in data 16/1/2014 (pertanto, prima dell’entrata in vigore della L. n. 67/2014).
Quanto agli indizi volti ad affermare l’ignoranza della celebrazione del processo e la non volontaria rinuncia a difendersi in giudizio o a proporre impugnazione, un’indubbia rilevanza -secondo la tesi proposta in ricorso- è rivestita dalle notifiche effettuate presso il luogo di domicilio dichiarato, andate “a vuoto” per irreperibilità del destinatario. Difatti, le notifiche volte a notiziare l’imputato
data di fissazione dell’udienza preliminare e della prima data di udienza dibattimentale (la quale, pertanto, veniva eseguita ex 161, co. 4 cod. proc. pen.) non venivano consegnate per una non meglio specificata “irreperibilità del destinatado”. Inoltre, il ricorrente lamenta che le stesse considerazioni circa l’esito negativo delle notifiche debbano valere anche per il tentativo di notifica concernente il deposito della sentenza di primo grado (contenente l’avviso del deposito tardivo) e per il decreto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna; tutte rimaste ineseguite per irreperibilità del destinatario. Nonostante ciò -ci si duole- l’imputato veniva dichiarato contumace nel giudizio di primo grado e, successivamente, assente in quello dinanzi alla Corte d’Appello a fronte della determinazione di entrambi i giudici di merito di poter procedere al giudizio, sebbene mancasse agli atti la prova in punto all’effettiva conoscenza del processo.
Alla luce di quanto illustrato, per il difensore ricorrente è possibile affermare che il proprio assistito fosse impossibilitato a conoscere le circ:ostanze suindicate e che ciò abbia causato la violazione del diritto di difesa e del relativo principio de contraddittorio, tale da imporre la rinnovazione di tutte le notifiche non validamente eseguite e a lui destinate.
Quanto alla correttezza dello strumento qui impiegato al fine di eccepire la violazione della legge processuale, carattere dirimente -secondo quanto si legge in ricorso- è rivestito dalle norme transitorie di cui alla L. 67/2014, che hanno correttamente scandito il principio del tempus regit actum.
In particolare, ex art. 15-bis, co. 2 (introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118), è possibile affermare che il legislatore ha stabilito come le disposizioni degli (allora novellati) artt. 420-bis e quater, non si applichino ai processi in corso nei quali l’imputato sia stato già stato dichiarato contumace e nei confronti del quale sia stato già pronunciato almeno il dispositivo di sentenza di primo grado prima del 22 agosto 2014.
Ne consegue che il rimedio corretto per far fronte ad una mancata conoscenza di un processo penale già concluso – di chi sia stato, comunque, dichiarato contumace (come nel caso di specie) – non possa che essere quello della restituzione in termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen.
Tale tesi è confermata avvallata dal dictum di Sez. 2 n. 9358/2019 che ha statuito che “se si considera la intima correlazione che lega fra loro l’intera gamma delle previsioni che scandiscono la nuova dinamica ed i relativi presupposti, non potrà che concludersi nel senso che tra la vecchia disciplina del procedimento in contumacia e degli istituti ad essa coesi – tra cui la restituzione nel termi per proporre impugnazione – non possano ammettersi “contaminazioni” parziali ad opera delle nuove previsioni, pena, altrimenti, l’innesto di un tertium genus processuale, privo di qualsiasi coerenza, giustificazione sistematica e base normativa’.
In conclusione, alla luce di quanto suesposto, secondo la tesi proposta in ricorso si rende necessario rinnovare ab origine le notifiche in quanto affette da nullità assoluta, con ogni vizio conseguente anche la formazione del titolo esecutivo.
In secondo luogo, le notifiche – pur se eseguite presso il luogo di residenza non possono ritenersi regolari e rispettose dei parametri minimi di iegge.
Preliminarmente si osserva che, come risulta dagli atti le notificazioni (intervenute tutte a mezzo del servizio postale) si sono ritenute erroneamente perfezionate con la compiuta giacenza, senza che vi sia prova che il destinatario abbia ricevuto la raccomandata prescritta dall’art. 8 della L. n. 890 dei 1982 in caso di assenza dello stesso, né che si sia effettivamente proceduto agli adempimenti richiesti dal citato articolo 8, comma 4.
Orbene, in punto alla cartolina concernente la vocatio in i,vdicium all’udienza preliminare nulla è stato osservato ed accertato in giudizio in merito alla prova concernente la ricevuta di ritorno della seconda raccomandata, contenente l’avviso del primo tentativo di consegna dell’atto giudiziario andato a vuoto. Inoltre, il ri corrente lamenta che le stesse considerazioni in merito ai mancati adempimenti debbano valere anche per tutti gli altri tentativi di notifica. Del resto, il Llesha venuto a conoscenza della sentenza qui impugnata e dell’intero processo solo a seguito della notifica eseguita a mani proprie il 12/5/2023 avente ad oggetto l’ordine di esecuzione della condanna inflitta.
In definitiva, le notificazioni in questione sono state eseguite secondo il ricorrente in aperta ed evidente violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8, comma 4, sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché effettuate mediante deposito nel luogo di residenza senza che vi sia stato, in nessun caso, l’avviso di ritiro del plico contenente l’atto giudiziario presso l’ufficio postale di zo l’invio della seconda raccomandata con ricevuta di ritorno, del suo deposito in giacenza presso l’ufficio postale e del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
Difatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, «qualora l’atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per l sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale dell’atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine l prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (Sez. 3, n. 36330/2021).
Nel caso di specie, l’atto non veniva consegnato né nelle mani del destinatario né in quelle di altro soggetto legittimato a riceverlo, sicché come prescritto dall’articolo 8 si sarebbe dovuta acquisire la prova del ricevimento della seconda raccomandata contenente l’avviso del primo tentativo di consegna dell’atto giudiziario andato a vuoto e non la mera prova di spedizione di una raccomandata semplice.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il Tribunale di Ravenna, prima, e la Corte d’Appello di Bologna, poi, avrebbero dovuto verificare se il COGNOME fosse comunque venuto effettivamente a conoscenza della citazione in giudizio, ovvero se lo stesso avesse ignorato per sua colpa il processo, o se, invece, la mancata comparizione fosse frutto di una deliberata volontà del medesimo.
Per tali ragioni si chiede a questa Corte, previa statuizione di nullità assoluta di tutte le notifiche (non) avvenute all’imputato, di volerlo rimettere in termini con ogni statuizione di legge.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è inammissibile.
In premessa va ricordato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di processo “in absentia”, la disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 non si applica ai processi i corso nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della predetta legge e la promulgazione della legge 11 agosto 2014, n. 118, introduttiva del citato art. 15bis, trovando in tal caso integrale applicazione, senza alcuna eccezione, la disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014 (Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, Rv. 281008 – 01).
Si tratta di un principio di diritto operante anche nel caso in esame, atteso che la sentenza di primo grado è stata depositata in cancelleria il 3 febbraio 2014 ed è stata tempestivamente impugnata dal difensore dell’imputato.
Ma, anche qualora si ritenga che la precedente disciplina fosse applicabile al giudizio di appello, va osservato che “l’erronea declaratoria dell’assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.” (Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Rv. 282106).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l’applicazione
dell’art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente notifica dell’estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto l’imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantiste e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25357 del 7/5/2015, Rv. 264225).
3. Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente formula delle contestazioni generiche che non portano in alcun modo a poter affermarsi la mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato (che ha nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso l’abitazione della di lui moglie) alla luce dei prin cipi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato secondo cui la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/3/2022, Rv. 283019 che ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale).
Il difensore ricorrente non introduce, in fatto, alcun elemento da cui possa desumersi la mancata conoscenza da parte dell’imputato del processo a suo carico. E anche in relazione al processo di notificazione riconosce egli stesso che -com’era giusto che fosse- le notifiche non andate a buon fine presso il domicilio eletto presso l’abitazione della moglie furono poi effettuate ai sensi dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen. presso il difensore (vedasi, in atti, le attestazioni del 23/11/2012 in sede di notifica del decreto che dispone il giudizio e del 14/7/2021 per la notifica del decreto di citazione in appello di irreperibilità dell’odierno ricorrente al domicil da lui stesso dichiarato e le successive notifiche al difensore di fiducia)
Sul punto va ricordato che costituisce ius receptum che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, co. 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa
invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772).
Né vengono introdotti elementi tesi anche soltanto ad affermare un motivo che abbia inciso sul rapporto fiduciario tra legale e assistito e che abbia reso quest’ultimo incolpevolmente ignaro del processo a suo carico (cfr. Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215).
Infine, deve rilevarsi che non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità le nullità a regime intermedio relative alle notifiche che no sono state tempestivamente eccepite nel corso del giudizio di primo grado né di quello di appello. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell’art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati da 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede dl legittimità” (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023
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