Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20248 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20248 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
– Presidente –
NOME
CC – 04/03/2025 R.G.N. 751/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (cui 06idt95) nato a null (ALGERIA) il 22/09/1991 avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del GIP TRIBUNALEdi Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lettele conclusioni del PG,NOME COGNOMEche ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen., l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza resa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari il 13/07/2023, irrevocabile il 06/09/2023, ed ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 07/11/2024, con la quale Ł stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza sopraindicata.
2.Propone ricorso per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME che ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 666 cod. proc. pen., in relazione alla manifesta infondatezza dell’istanza.
Ha errato il G.E. nel dichiarare inammissibile l’incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari del 13/07/2023, provvedendo de plano, senza previa fissazione dell’udienza.
Peraltro, il Giudice, «dopo essersi inutilmente dilungato sul carattere definitivo della sentenza, omette di rispondere proprio in ordine all’eccezione dedotta sul difetto di esecutività del provvedimento fondata sulla mancata conoscenza dell’udienza di revoca del beneficio condizionale della pena». Il G.E. non ha in particolare considerato il fatto che la notifica dell’incidente di esecuzione doveva essere diretta all’interessato personalmente, in quanto l’elezione di domicilio fatta nel corso del giudizio di cognizione non si estende alla fase dell’esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 175, comma primo e 666 comma 6 cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva dedotto la mancata conoscenza dell’udienza dell’incidente di esecuzione nell’ambito del quale veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del GIP di Cagliari il 13/07/2023; osserva la difesa ricorrente come, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata ordinanza, la mancata notifica sia considerata
un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione assunta dal G.E. relativamente alla mancata declaratoria di non esecutività della sentenza del GIP di Cagliari il 13/07/2023 Ł meramente reiterativa di doglianza correttamente risolta dal G.E., con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non si confronta compiutamente, incorrendo in tal modo nel vizio di aspecificità.
Va ricordato che, a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può pronunciare, de plano, decreto di inammissibilità dell’istanza ove risulti la manifesta infondatezza della stessa («per difetto delle condizioni di legge») ovvero che la stessa costituisca «mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi».
Nel caso di specie, del tutto correttamente il G.E. ha rilevato la manifesta infondatezza dell’istanza proposta dall’COGNOME volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza del GIP di Cagliari il 13/07/2023, osservando come si trattasse di una sentenza di patteggiamento, pronunciata, con motivazione contestuale il 13/07/2023, passata in giudicato il 06/09/2023; l’imputato era rappresentato dal difensore munito di procura speciale, e quindi era considerato presente; il G.E. ha inoltre specificato che la sentenza, non appellabile ma ricorribile in cassazione, non doveva essere tradotta in lingua conosciuta dall’imputato; e che in ogni caso detta traduzione fu disposta, e depositata il 15/10/2023.
3.Del pari inammissibile Ł il secondo motivo di ricorso.
Il provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione il 07/11/2024, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza resa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari il 13/07/2023, irrevocabile il 06/09/2023, avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per cassazione, per far valere il dedotto vizio di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al G.E.
¨ infatti consolidato, sul punto, il principio per cui la restituzione in termini – attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore – non Ł ammessa allorchØ venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest’ultima la decadenza dal termine (Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, De, Rv. 274751 – 01).
Correttamente, quindi, l’impugnata ordinanza ha rilevato la manifesta infondatezza dell’istanza di restituzione in termini formulata dalla difesa del condannato, evidenziando come non ricorressero i presupposti di applicabilità dell’art. 175 comma 1 cod. proc. pen., – che presuppone la prova di non avere potuto osservare il termine per caso fortuito o causa maggiore -, osservando come l’istante non avesse neppure dedotto la ricorrenza di una delle due evenienze, tanto meno avendole provate.
NØ l’originaria istanza formulata al G.E. di restituzione in termini per impugnare detto provvedimento poteva essere utilmente riqualificata in ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte, dal momento che l’esame degli atti, consentito in questa sede dalla natura delle doglianze formulate, ha permesso di verificare che la richiesta risultava avanzata personalmente dall’COGNOME unico firmatario dell”istanza.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME