Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13314 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLERITI COGNOME NOME nato a CATANIA il 01/09/1988
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 della CORTE d’APPELLO di CATANIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosti uto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiar arsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con provvedimento del 26 settembre’2024, dichiarava inammissibile l’istanza di rimessione in termini proposta nell’intei esse di NOME COGNOME al fine di proporre appello, avverso la sentenza di p rimo grado emessa dal Tribunale etneo in data 28 marzo 2023.
L’attuale ricorrente prospettava, con la menzionata istanza, di avere a vuto contezza del procedimento solo con la notifica dell’ordine di esecuzione della Iena, avvenuta in data 23 ottobre 2023, e pertanto deduceva la nullità della dichiarazione di assenza effettuata in primo grado.
La Corte di appello, fissata l’udienza e acquisita documentazione relativi i alla posizione anagrafica del condannato, rilevava come l’istanza fosse inammis,sibile, come anche l’appello, in quanto tardivo.
Il Collegio territoriale rilevava che, a seguito del passaggio in giudicatD della sentenza, il rimedio da proporre sarebbe stato quello della rescissione del giud cato ex art. 629-bis cod. proc. pen. e non quello della restituzione nel terminp, da applicarsi invece ai soli giudizi contumaciali. Né l’istanza proposta poteva e! sere convertita in quella di rescissione, non essendo l’istituto ex art. 175 cocL )roc. pen. un rimedio impugnatorio.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari pi.r la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. peri.
Il motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 175, comrri 2.1 e 2.1-bis cod. proc. pen.
La Corte etnea avrebbe erroneamente escluso il ricorso all’istitutp iella restituzione in termini, rappresentando che lo stesso si applicherebbe sci o ai giudizi contumaciali, non avendo tenuto conto delle previsioni innovative apportate all’art. 175 cod. proc. pen. dal d.lgs. 150 del 2022.
Il ricorrente richiama il comma 2.1 della norma processuale, rappresentando come abbia reintrodotto la disciplina prevista per le sentenze contumaciali qualora, a fronte della dichiarazione di assenza, l’imputato fornisca la prova di non aver conosciuto la pendenza del processo e di non aver potuto prDI: orre tempestivamente l’impugnazione. Diversamente, il rimedio della rescissioni! del giudicato sarebbe limitato al solo caso di erronea dichiarazione di assenza.
Il ricorrente evidenzia come nel caso concreto non abbia ricevuto cor etta notifica della citazione a giudizio, in quanto verosimilmente indirizzata alh INDIRIZZO e non nINDIRIZZO di Gravina in Catania, essendo – .)r esso quest’ultimo civico la residenza dell’imputato.
La notifica veniva effettuata a mani di tale ‘NOME‘, non risultanti? fra i congiunti del ricorrente: inoltre, il ricorrente deduce anche la difformità della grafia del ricevente rispetto a quella dell’imputato.
Infine, il ricorso chiede la conversione, in via subordinata, dell’istan2a di restituzione nel rimedio rescissorio.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale iott. NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2. Va premesso che la sentenza di primo grado è stata emessa il 28 rr arzo 2023, il che rende applicabile la disciplina dell’art. 175 cod. proc. pen. ome innovata dal decreto legislativo 150 del 2022, che vige dal 30 dicembre 2022, anche quanto alla disposizione di nuovo conio del comma 2.1, inserito dall’ .2 GLYPH 11, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dl 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo decreto, aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Tanto premesso, deve osservarsi come la distinzione operata dal provvedimento impugnato – fra gli istituti della restituzione nel termine .2 della rescissione – risulta non aggiornata alle modifiche apportate dalla cd. riforma Carta bia.
Difatti, l’art. 175, comma 2.1, prevede che «L’imputato giudicato in a3senza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo c le vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, xmmi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenz 3 del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».
Questa Corte – cfr. Sez. 5 n. 26447 del 24/04/2024, n.m. ha chi z ri:o in modo condivisibile che l’inedito rimedio restitutorio si affianca e non si sovr2p )one a quello della rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p.
Il primo è esperibile nei soli casi in cui l’assenza è stata accer:a :a e legittimamente dichiarata dal giudice, per il caso in cui l’imputato riesca a ‘o -nire la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del proce so e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa. Difatti, r leva questo Collegio, il giudice che dichiara l’assenza – nel caso di cui ai comm e 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen., quindi con esclusione del caso in cui , sia consegna a mani proprie della citazione a giudizio o rinuncia a comparire (coi nma 1 dell’art. 420-bis) – deve ritenere che sussistano le condizioni per procede -e in assenza e che l’imputato volontariamente non vi abbia partecipato.
Il secondo istituto, invece, riguarda i casi di erronea dichiarazione di assc nza, ferme restando le altre condizioni illustrate, il che richiede che il giudice ab abbia erroneamente dichiarato l’assenza in quanto dagli elementi acquisiti non risultava la conoscenza del processo per l’imputato.
Pertanto, l’applicazione per i soli giudizi già contumaciali è stata superan ,ialla modifica illustrata e oggi la restituzione in termini trova applicazione anche per il
caso in cui la legittima dichiarazione di assenza venga superata dalla prova o mita dall’imputato.
Spetta pertanto al giudice della restituzione porsi ‘nella posizione’ del gilidice che ha dichiarato l’assenza e verificare se si verta in tema di una dichiara; ione legittima di assenza o di una dichiarazione illegittima ab origine.
Nel caso in esame, dall’accesso agli atti – consentito da Sez. U. 31 ctlobre 2001, Policastro, Rv. 220092, vertendosi in tema di error in procedendoemerge che l’imputato COGNOME era a conoscenza della pendenza del procedimentc tanto da aver eletto domicilio in Gravina di Catania alla INDIRIZZO in data 27 novembre 2017, luogo della propria residenza.
In tale occasione nominava anche il difensore di fiducia.
In data 19 febbraio 2018 veniva emesso il decreto di citazione a giudiz o che l’ufficiale giudiziario provava a notificare alla INDIRIZZO poi corretto in n. 7 (sulla relata si legge «anzi 7»), con accessi il 5 dicembre 2C:13 e il 21 dicembre 2018.
In tale occasione veniva spedita la raccomandata con avviso di ricevirrmnto, che risultava ricevuta dal ‘destinatario’ che apponeva una firma.
Lamenta il ricorrente che l’indirizzo era errato, in quanto la notifica av niva al civico 17 e non al civico 7. Sul punto, però, deve rilevare questa Corte c ome l’ufficiale giudiziario abbia corretto tale indicazione sulla relata di notifica, cc si :ch deve ritenersi che l’accesso sia avvenuto al n. 7, domicilio eletto, seppur sanza rinvenirvi il destinatario perché temporaneamente assente.
In secondo luogo, l’avviso di ricevimento della raccomandata, andata a Iwon fine, reca il numero civico esatto.
Quanto alla indicazione del destinatario, lo stesso viene indicato sulla cart: )1ina nella persona dell’imputato: il ‘destinatario’ appone la sottoscrizione senza che sia leggibile, anche se la difesa propone una lettura del nome ‘NOME‘, deck cndo la diversità del ricevente rispetto al destinatario dell’atto, ricevente che non risulterebbe appartenere alla famiglia anagrafica dell’imputato.
Va anche aggiunto che la cartolina in esame reca il numero di cronoli: gico corrispondente a quello apposto sulla relata di notifica, che riporta il nurr e -o di registro notizie di reato indicato nella sentenza di primo grado.
A ben vedere, va verificato se sia stata corretta la dichiarazione di assen,:a che giustifica l’attivazione della restituzione in termini – con l’onere della prova che ricade sull’imputato quanto al «non aver avuto effettiva conoscenzzi iella pendenza del processo» e al «non aver potuto proporre impugnazione nei tel mini senza sua colpa».
A ben vedere la dichiarazione di assenza è stata resa dal Tribunale ir riodo corretto, ai sensi del comma 2 dell’art. 420-bis, cod. proc. pen.: «2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato c le lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante».
Nel caso in esame per un verso l’ufficiale giudiziario attesta di aver no:if cato al civico n. 7 e non al n. 17, apponendo la correzione a penna in luogo di q Jella stampigliata. Si tratta di una correzione che deve ritenersi fidefaciente, in quanto rientra nei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presi za o da lui compiuti (cfr. Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 278945 -· 01, che ha chiarito che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente solo in rela; ione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta e! , sere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, con la conseguenza che, me -11: -e la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legi:timati o il rilievo dell’impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichia -ato, in quanto attività compiute dal notificatore, rivestono la suddetta efficaci 3, così non è per il contenuto delle dichiarazioni da lui raccolte “in loco” e le indica zioni che non si accompagnano ad alcuna specificazione delle attività poste in a: sere per giustificarle).
Inoltre, a seguito del doppio accesso vi è stata la consegna a mani propri?. del plico – attestato dalla della cartolina – al civico nINDIRIZZO: a tal riguardo, la firma sulla stessa viene apposta nella casella del ‘destinatario’, quindi la stessa è :;tata apposta dall’imputato e non si può fare dipendere la nullità della notifica ialla circostanza che la firma sia scarsamente leggibile e che nella stessa si legga il nome ‘NOME‘. Altrimenti basterebbe sottoscrivere con firma diversa lane proprie generalità per invalidare la notifica.
Invece l’ufficiale postale attesta che sia il destinatario ad aver ricevuto l’atto, cosicché l’illeggibilità della firma non rileva.
In tal senso, la consolidata giurisprudenza civile di questa Corte, per la c uale nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avv so di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destiria:ario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente ta a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevanco che
nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indica:a la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nubi :à di cui alli art. 160 cod. proc. civ. (Sez. U civ., n. 9962 del 27/04/2010, Rv. 61:2( 25 01).
Infine, nella valutazione che il giudice deve compiere ai sensi dell’ad, 120bis, comma 2, rientra, oltre alla «modalità della notificazione», anch a la valutazione degli «atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nornii la di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante».
Nel caso di specie, con l’elezione di domicilio veniva nominato quale difensore di fiducia l’avvocato NOME COGNOME cosicché deve ritenersi che sia assolutamente corretta la dichiarazione di assenza operata dal Tribunale.
Se è, quindi, legittima la dichiarazione di assenza, ciò rende, a differena di quanto ritenuto dalla Corte di appello, corretto il ricorso alla istanza di restitn ione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.
Diversamente, però, il condannato non assolve all’onere di prova di non were avuto conoscenza effettiva della citazione e del processo, in quanto gl Jnici elementi che adduce sono quelli non decisivi che renderebbero la notifica ruIa, il che nel caso in esame non rileva per quanto già evidenziato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processw li.
Così deciso il 13/02/2025