Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Gattinara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 della Corte di Appello di Torino
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di restituzione in termini presentata da NOME COGNOME per proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 12 giugno 2023, irrevocabile il 1° novembre 2023.
Il condannato ha proposto istanza di remissione in termini evidenziando di non avere avuto conoscenza della pronuncia della sentenza di condanna.
Nello specifico l’attuale ricorrente, che pure aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e aveva nominato un difensore di fiducia, ha rappresentato di essere rimasto assente durante il processo e di non avere ricevuto alcuna comunicazione ex art. 28 disp att. cod. proc. pen. dell’avvenuta nomina di un difensore di ufficio dopo che quello di fiducia aveva rinunciato al mandato, né, d’altro canto, di essere stato contattato dal nuovo difensore.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza evidenziando che il condannato, avendo ricevuto il decreto di citazione a giudizio e avendo nominato un difensore di fiducia, aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo e che era suo specifico onere, dopo avere saputo che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, attivarsi al fine di avere notizie circa lo svolgimento del processo stesso.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. In un unico motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto non si potrebbe ritenere che l’imputato avesse l’onere di attivarsi allorché la mancata conoscenza di quanto accaduto, cioè dell’avvenuta nomina di un difensore di ufficio e di quale sia l’identità dello stesso, sia dipesa dal mancato invio della comunicazione espressamente prevista dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. Ciò anche considerato che non può farsi carico all’imputato dell’eventuale negligenza del difensore di ufficio nominato che non si è attivato al fine di informarlo.
In data 30 maggio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. e 28 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 12 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 1° novembre 2023.
La doglianza è infondata.
2.1. L’art. 175 cod. proc. pen. è stato modificato dal D.L. 150 del 2022.
La riforma, lasciati invariati i primi due commi della norma, ha introdotto due nuove disposizioni e, per quanto di interesse nel presente ricorso, tra queste il comma 2.1. che prevede che l’imputato giudicato in assenza sia restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia
volontariamente rinunciato, se nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art 420 bis c.p.p., fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
Con tale norma il legislatore, seguendo il principio ispiratore costituito dalla necessità di garantire l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, ha voluto introdurre un rimedio restitutorio autonomo e distinto rispetto a quelli disciplinati nei primi due commi dello stesso articolo.
Nello specifico, infatti, si è voluto fornire una garanzia ulteriore a tutela del soggetto che sia stato giudicato in assenza quando il giudice lo abbia ritenuto in base al 2(comrina dell’art. 420 bis cod. proc. pen. effettivamente a conoscenza del processo, oppure che sia stato dichiarato latitante o che si sia sottratto volontariamente al processo.
l’operatività del rimedio, però, è sottoposta a una duplice condizione.
L’imputato, infatti, ha l’onere di dimostrare -o, meglio, un onere di pregnante allegazione onde attivare le necessarie verifiche del giudice- di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto impugnare nei termini senza averne avuto colpa.
Sul punto il tenore della relazione illustrativa è chiaro laddove specifica che «i due elementi di ammissibilità cui l’istanza di cui all’art. 175 comma 2.1 c.p.p. è subordinata, sono funzionalizzati allo scopo di impedire l’utilizzo dello strumento da parte di chi, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire, e, soprattutto, proporre impugnazione nei tempi ordinari. In questi casi, infatti, per prima cosa, egli sarebbe potuto intervenire nel processo e avvalersi dei rimedi interni alla fase e, in secondo luogo, avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini. Il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini per l’impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza (art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.). Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell’impugnazione per l’assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l’imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo’ e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa».
2.2. Dagli atti, come pure pacificamente ricostruito nel provvedimento impugnato, risulta che l’imputato ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio e che ha nominato un difensore di fiducia.
Dagli stessi, inoltre, risulta che il difensore di fiducia, quando ha rinunciato al mandato difensivo, ha informato il proprio assistito.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia, in assenza di una nuova e successiva nomina, ha designato un difensore di ufficio che ha assistito l’imputato nel prosieguo del processo.
La richiesta di restituzione in termini per impugnare si fonda sul presupposto che l’imputato non ha avuto conoscenza del processo -rectius della pronuncia della sentenza e, quindi della decorrenza del termine per impugnare- in quanto non gli è stata comunicata l’avvenuta nomina del difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
2.3. L’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. prevede che il nominativo del difensore di ufficio sia comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato in qualunque momento un difensore di fiducia.
La norma si riferisce al caso in cui il difensore di ufficio è nominato all’imputato che ne sia originariamente sprovvisto e fino a che non vi abbia personalmente provveduto.
Una volta che questo ha nominato un difensore di fiducia, o gli è già stato designato un difensore d’ufficio, non è più necessario che l’imputato sia avvisato della necessità di essere assistito così come di sapere che ha il diritto di conferire il mandato difensivo ad altro e diverso professionista in quanto, in questa situazione, il diritto di difesa è garantito dalla presenza del difensore di fiducia (o di ufficio) nominato e dalla previsione di cui all’art. 107 cod. proc. pen.
A fronte di tale disposizione -per cui, in caso di rinuncia, l’avvocato è tenuto a comunicare la sua decisione al proprio assistito e la rinuncia non ha effetto finché non viene nominato un nuovo difensore- infatti, la previsione di cui all’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. è da ritenersi superata dall’onere che incombe sul difensore di comunicazione e da quello che a questo punto sorge a carico dell’indagato/imputato che, avuto conoscenza della necessità di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, ha l’onere di diligenza di attivarsi in tal senso.
2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati.
Nel provvedimento impugnato, infatti, ripercorrendo in breve quanto accertato e facendo anche riferimento a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente che ha confermato di avere avuto conoscenza del processo, si è dato adeguato
conto dell’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. per la restituzione nel termine a impugnare.
Ciò sia con riferimento, come già indicato, alla mancanza di conoscenza del processo sia quanto all’ulteriore condizione rappresentata dal non avere avuto colpa per la mancata presentazione dell’impugnazione.
In ordine a tale requisito, infatti, la circostanza che al ricorrente non sia stata comunicata la nomina del difensore d’ufficio e che questo non si sia attivato è priva di rilievo in quanto la violazione di quanto disposto dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. non determina alcuna nullità (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, COGNOME, Rv. 275511 – 01; Sez. 6, n. 26095 del 03/06/2010, Attene, Rv. 248036 – 01; Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, COGNOME, Rv. 233540 – 01) e, soprattutto, perché sull’imputato, cui il difensore di fiducia aveva comunicato dì avere rinunciato al mandato, incombeva, come in precedenza evidenziato, l’onere di attivarsi per cui non averlo fatto, avere tenuto cioè un comportamento negligente, esclude la sussistenza anche della seconda condizione richiesta dalla norma.
Né, d’altro canto, l’eventuale negligenza del difensore d’ufficio nominato, vale ad escludere quella dell’imputato la cui richiesta, avendo lo stesso avuto piena conoscenza della celebrazione del processo e dell’avvenuta rinuncia al mandato del proprio difensore di fiducia, è stata correttamente rigettata dal giudice dell’esecuzione.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 giugno 2024
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