Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 07/06/2023, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Mondovì del 26/07/2013, con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 179 e 604 cod. proc. pen. per mancata dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado. Secondo la difesa la motivazione della Corte di appello, che aveva affermato che essendo stato esperito il rimedio di cui all’art. 175 cod. proc. pen. la decisione di primo grado si doveva ritenere valida, in mancanza di motivi per un regresso del procedimento, era erronea. La difesa ha sostenuto che proprio le considerazioni poste a fondamento della decisione di ammissibilità della richiesta di restituzione in termini dovevano valere anche quanto alla mancanza di qualsiasi prova in ordine alla conoscenza da parte dell’imputato del procedimento di primo grado.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico ed aspecifico.
4.1. Il tema era stato proposto anche con motivo di appello, in relazione al quale è stata resa dalla Corte di appello una risposta specifica e logicamente articolata, che non si presta a censure in questa sede. E’ stata evidenziata, in modo argomentato, la diversità di presupposti che caratterizza i due istituti evocati. In tal senso, si deve ricordare che l’art. 175 cod. proc. pen. presuppone una valida attività di notifica della quale l’imputato non sia venuto a conoscenza per caso fortuito o forza maggiore, mentre il ricorrente, anche in questa sede, lamenta la nullità della sentenza per mancata conoscenza del giudizio, senza tuttavia allegare alcunché sul punto, né articolando in diritto alcuna considerazione in ordine alle caratteristiche della notifica della citazione in primo grado, neanche evocata in ricorso.
4.2. Appare opportuno ricordare che l’applicazione dell’istituto della remissione in termini si fonda sulla corretta notifica, riscontrata anche in questo caso, pur in presenza di una incolpevole conoscenza della stessa.
La Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. non implica altresì la nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione (Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017,COGNOME,Rv. 273066-01).
Difatti, la restituzione nel termine, come regolata dall’art. 175 cod. proc. pen., applicata al caso in esame, pretende che l’adempimento, funzionale ad assicurare che l’imputato sia informato delle cadenze di trattazione del processo a suo carico, sia rispettoso del modello legale e validamente concluso, ma che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver impedito la proposizione dell’impugnazione per un fatto non riconducibile alla volontà del condannato che abbia rinunciato a contestarla (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 268251-01; Sez. 6, n. 19219 del 2/3/2017, Cobo, Rv. 270029-01).
4.3. Il ricorrente non solo ha del tutto omesso di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, ma non ha neanche articolato alcuna considerazione effettiva in ordine alla asserita ricorrenza della dedotta nullità con ciò ricadendo nel vizio di aspecificità.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024.