Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19385 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Salerno il 04-01-1976 avverso l’ordinanza del 07/01/2025 del TRIBUNALE di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 31 marzo 2025 dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto disporsi il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di restituzione in termini per la costituzione di parte civile proposta nell’interesse di NOME COGNOME dal suo difensore e procuratore speciale Avv. NOME COGNOME
La decisione Ł stata impugnata con ricorso per cassazione dall’Avv. NOME COGNOME nella qualità sopra indicata, che ha denunciato, con un solo motivo, la violazione dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., deducendo che il blocco della circolazione stradale, verificatosi sul tratto autostradale Salerno – Napoli intorno alle 9,00 del 3 ottobre 2024, che le aveva impedito di giungere per tempo all’udienza preliminare, fissata nel processo a carico di NOME COGNOME nella mattinata di quello stesso giorno, e di depositare la costituzione di parte civile nell’interesse di NOME COGNOME incorrendo, così, in una decadenza, era tutt’altro che evento prevedibile, come, invece, sostenuto nell’ordinanza impugnata. Infatti, i documenti allegati all’istanza di restituzione nel termine dimostravano che soltanto il 3 ottobre 2024 si era creato un vero e proprio blocco del traffico, di modo che il detto evento era tale da integrare un’ipotesi di caso fortuito rilevante ai sensi della disposizione richiamata. In ogni caso, nell’ordinanza impugnata non si era tenuto conto della
circostanza che il difensore della parte civile NOME COGNOME aveva, comunque, chiesto al Giudice dell’udienza preliminare di procrastinarne di poco la celebrazione per consentire al difensore di COGNOME – difatti giunto alle ore 10,15, come attestato nel verbale di udienza – di parteciparvi e di depositare la costituzione di parte civile.
Con memoria in data 8 aprile 2025 l’Avvocato NOME COGNOME ha ribadito che quanto accaduto il 3 ottobre 2024 aveva costituito un evento singolare, eccezionale e imprevedibile e, pertanto, non altrimenti evitabile con la normale diligenza, così da integrare un caso fortuito. Del resto, l’esiguità del ritardo con cui il difensore era giunto in udienza costituiva espressione della sua diligenza, che, in effetti, in normali condizioni di traffico, le avrebbe consentito di raggiungere con ampio margine di anticipo il Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
La rimessione nel termine per la costituzione di parte civile Ł stata chiesta nell’interesse di NOME COGNOME parte offesa del reato di cui all’art. 615 cod. pen. contestato a NOME COGNOME ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che ne individua i presupposti nel caso fortuito o nella forza maggiore.
Secondo il diritto vivente costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, Ł irresistibile, mentre integra il caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di dolo o colpa (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, COGNOME, in motivazione).
Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito Ł la sua “imprevedibilità”, mentre nota distintiva della forza maggiore Ł l’elemento della “irresistibilità”; comune ad entrambi Ł, comunque, la connotazione di “inevitabilità” del fatto.
Nel caso in esame, il ricorrente Ł decaduto dalla facoltà di costituirsi parte civile nel processo a carico di NOME COGNOME perchØ il suo difensore e procuratore non ha depositato il relativo atto nell’udienza preliminare, celebratasi presso il Tribunale di Napoli in data 3 ottobre 2024, perchØ giuntovi a udienza ormai conclusa a causa di un blocco della circolazione sull’autostrada Salerno Napoli. Dunque, la questione dedotta riguarda la configurabilità o meno dell’evento allegato come situazione integrante caso fortuito o forza maggiore e, come tale, atta a giustificare la restituzione nel termine.
Alla stregua dell’indicazione direttiva richiamata la risposta negativa offerta dal provvedimento impugnato non presta il fianco a nessuna censura di illegittimità.
4.1. Il blocco della circolazione stradale, responsabile del mancato rispetto del termine fissato a pena di decadenza per la costituzione di parte civile (ossia, quello in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen., cfr. Sez. 6, n. 17507 del 15/02/2024, Rv. 286417; Sez. 3, n. 21408 del 17/04/2002, Rv. 221614) non costituisce, invero, evento non evitabile con la normale diligenza e non integra, pertanto, nØ ipotesi di caso fortuito, nØ ipotesi di forza maggiore.
4.2. In effetti, come ineccepibilmente argomentato nell’ordinanza oggetto del presente sindacato, la mancata tempestiva costituzione in giudizio della parte civile era imputabile al difensore e procuratore speciale di Maiorano, che avrebbe potuto e dovuto prevedere la possibilità di un ostacolo, anche rilevante, alla viabilità, trattandosi di evenienza tutt’altro che eccezionale secondo le comuni massime di esperienza, e predisporre le modalità di viaggio alla volta del Tribunale in cui si sarebbe celebrata l’udienza in modo da giungervi per tempo.
Dunque, l’allegato impedimento Ł stato ricondotto non ad un evento suscettibile di «rendere vano ogni sforzo umano» (Sez. 1, n. 1378 del 31/03/1992, Rv. 190274) ma a carenze organizzative del difensore e procuratore speciale di parte ricorrente.
Peraltro, come già affermato da questa Corte, il riconoscimento o meno del caso fortuito o della forza maggiore, come cause dell’esercizio di una facoltà processuale, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità purchØ esente da vizi logici e giuridici (Sez. 3, n. 19918 del 14/04/2010, Rv. 247494).
4.3. NØ assume alcun rilievo dirimente la circostanza che il breve rinvio dell’udienza preliminare fosse stata chiesto dal difensore dell’altra parte civile, perchØ a tanto sarebbe stato tenuto il difensore interessato, che avrebbe dovuto provvedere personalmente ad avvertire il giudice del proprio ritardo.
Consegue il rigetto del ricorso dal quale deriva la GLYPHcondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME