Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 28 febbraio 2024 con cui la Corte di appello militare di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto contro la sentenza emessa in data 18 gennaio 2023 dal Tribunale militare di Napoli, non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini preliminarmente richiesta, in quanto motivata solo dal sopravvenuto decesso del difensore di fiducia, che avrebbe impedito la tempestiva conoscenza della decisione, mentre è risultato provato che il sostituto processuale di quest’ultimo, AVV_NOTAIO, informò tempestivamente il condanNOME dell’avvenuta lettura del dispositivo della sentenza e poi del deposito della motivazione;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che egli fosse a conoscenza dell’avvenuto decesso del suo legale di fiducia, di cui nessuno lo aveva, invece, iniFormato, e per non avere interpretato l’istituto della restituzione in termini come un rimedio diretto a garantire il diritto di difesa, inteso come diritto a farsi assistere da un difenso di propria fiducia, tutelato dalla Costituzione e dalla CEDU;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile laddove contesta la ricostruzione del rapporto intercorso con il sostituto processuale del difensore deceduto, contenuta nella sentenza impugnata, trattandosi di valutazione di mero fatto sottratta al controllo del giudice di legittimità, e sia manifestamente infondato laddove il ricorrente sostiene di avere diritto alla restituzione nel termine per avere ignorato l’avvenuto decesso del suo difensore, benché la Corte di appello abbia sottolineato che egli è stato ampiamente e tempestivamente informato sia della emissione della sentenza di primo grado, sia della scadenza del termine per impugnarla, avendo il predetto sostituto processuale riferito, senza essere smentita dal ricorrente, di avergli comunicato verbalmente l’esito del processo, lo stesso giorno della lettura del dispositivo, e di avere altresì effettuato, prim della scadenza del termine per impugnare, una telefonata in cui lo avvertiva della prossima scadenza di detto termine e si offriva di predisporre e proporre l’appello, ricevendo risposta negativa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile anche per difetto di specificità, in quanto non attacca la ratio decidendi del provvedimento impugNOME, cioè l’effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, sia dell’avvenuta
emissione della sentenza sia dell’approssimarsi del termine per l’impugnazio bensì ribadisce l’affermazione di avere ignorato l’avvenuto decesso del prop legale di fiducia, mentre la Corte di appello ha escluso la sussistenza, ne concreto, di una situazione di ignoranza dovuta a caso fortuito o forza maggio conformandosi al principio dettato da questa Corte, secondo cui «Il mancato l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di prop impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizza ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzion termine, dovendosi valutare, caso per caso, Fe modalità di controllo dell’assi sull’esatta osservanza dell’incarico conferito ed il quadro riormativo in inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della all’espletamento del mandato defensionale)» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021 dep. 2022, Rv. 282667);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa dell ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il lesiden e