Restituzione in termini: la Cassazione fissa i paletti temporali della Riforma Cartabia
La recente Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità nel processo penale, in particolare per quanto riguarda la tutela dell’imputato giudicato in assenza. Una delle questioni più dibattute riguarda l’applicazione nel tempo delle nuove norme sulla restituzione in termini per impugnare le sentenze di condanna. Con la sentenza n. 47663 del 2023, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che le nuove, più favorevoli disposizioni non hanno effetto retroattivo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato in appello con due distinte sentenze, emesse rispettivamente nel 2021 e nel 2022, per reati quali furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi i processi si erano svolti in sua assenza. L’imputato sosteneva di non aver mai avuto conoscenza delle accuse a suo carico e di aver appreso delle condanne solo al momento della notifica dell’ordine di esecuzione delle pene, nell’aprile del 2023.
Di fronte a questa situazione, il suo difensore ha presentato ricorso per Cassazione, chiedendo la restituzione nel termine per poter impugnare le sentenze di condanna. La difesa si è basata sulla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), in particolare sull’art. 175, comma 2.1 del codice di procedura penale, che prevede la concessione della restituzione in termini qualora non vi sia la prova dell’effettiva conoscenza del processo e della volontaria rinuncia a comparire da parte dell’imputato.
La Questione Giuridica: Applicabilità delle Nuove Norme sulla restituzione in termini
Il nodo centrale della questione sottoposta alla Corte era prettamente di diritto intertemporale: le nuove e più garantiste norme sulla restituzione in termini per l’imputato assente, introdotte dalla Riforma Cartabia, possono essere applicate a sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore?
La difesa sosteneva di sì, invocando una lettura favorevole al reo delle nuove disposizioni. Tuttavia, la soluzione a questo quesito non risiede in un’interpretazione generale, ma nell’analisi delle specifiche norme transitorie previste dal legislatore per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema processuale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e basata su un’interpretazione letterale della disciplina transitoria. I giudici hanno richiamato l’articolo 89, comma 3, del D.Lgs. 150/2022. Questa norma stabilisce esplicitamente che le nuove disposizioni in materia di impugnazioni, tra cui quelle degli articoli 157-ter, 581 e 585 del codice di procedura penale, si applicano “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto”.
Il medesimo articolo, in chiusura, precisa che: “Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto”.
Secondo la Corte, il testo della norma transitoria è inequivocabile. Il legislatore ha scelto di limitare l’applicazione delle nuove regole, inclusa la nuova ipotesi di restituzione in termini, solo alle impugnazioni contro sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma. Le sentenze impugnate nel caso di specie risalivano al 2021 e al 2022, quindi a un’epoca precedente alla riforma. Di conseguenza, le nuove e più favorevoli condizioni per ottenere la restituzione nel termine non potevano trovare applicazione.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: tempus regit actum (il tempo regola l’atto). Le norme che disciplinano il processo, salvo espressa previsione contraria, si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore. La Riforma Cartabia, attraverso la disposizione transitoria dell’art. 89, ha confermato questo principio, creando una netta linea di demarcazione temporale. La nuova disciplina sulla restituzione in termini per l’imputato assente è destinata a operare solo per il futuro, ovvero per le sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022. Per tutte le sentenze precedenti, continuano ad applicarsi le regole previgenti, meno permissive per l’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo.
È possibile chiedere la restituzione in termini secondo le nuove norme della Riforma Cartabia per una sentenza emessa prima della sua entrata in vigore?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le nuove disposizioni sulla restituzione in termini, introdotte dal D.Lgs. 150/2022, si applicano esclusivamente alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso.
Quale norma specifica regola l’applicazione nel tempo delle nuove disposizioni sulle impugnazioni della Riforma Cartabia?
L’applicazione temporale è regolata dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2022. Questa norma limita esplicitamente l’operatività delle nuove regole, incluso l’art. 175 c.p.p., alle sentenze post-riforma.
Qual è stato l’esito del ricorso e perché?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione è che le sentenze che l’imputato intendeva impugnare erano state emesse nel 2021 e 2022, quindi prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia. Di conseguenza, non era possibile applicare le nuove e più favorevoli norme sulla restituzione in termini invocate dalla difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47663 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME n. in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 12/10/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
LI1 difensore e procuratore speciale di NOME ricorre per Cassazione ai fine di ottenere la restituzione nel termine per impugnare le sentenze pronunziate dalla Corte d’Appello di Perugia nei confronti del prevenuto in data 12/10/2021 (furto aggravato, danneggiamento e altro) e in data 10/10/2022 (danneggiamento e resistenza a p.u.). L’istante rappresenta che entrambi i processi venivano celebrati in assenza nonostante lo
stato di detenzione dell’imputato e senza che il medesimo avesse avuto conoscenza delle accuse a suo carico, avendo appreso delle sentenze di condanna solo all’atto della notifica dell’ordine di esecuzione delle pene in data 26/4/2023. Il difensore aggiunge che, alla luce dell’introduzione del comma 2.1 nell’art. 175 cod.proc.pen. per effetto del D.Igs n. 150/22, la restituzione nei termini per l’impugnazione deve essere sempre concessa qualora non vi sia la prova dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e della volontaria rinunzia a comparire o a proporre impugnazione. Nella specie, l’imputato non ha avuto conoscenza della celebrazione dei processi d’appello e non ha, pertanto, avuto possibilità di presenziare per svolgere le proprie difese né ha avuto notizia dei provvedimenti definitori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è autosufficiente solo con riguardo alla sentenza della Corte di Appello di Perugia del 12/10/21 che ha riformato la decisione del Tribunale dì Temi in data 9/4/2018 su impugnazione del P.m., affermando la responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 14, comma 5 quater, D.L.286/98 e 635, comma 2 n. 1, cod.pen., aggravato dalla recidiva infraquinquennale. La sentenza resa in data 10/10/2022 dalla Corte d’Appello di Perugia non risulta allegata sicché risulta preclusa ogni valutazione al riguardo.
1.1 Osserva la Corte che il difensore appunta i propri rilievi sulla violazione dell’art. 17 comma 2/1 cod.proc.pen. Si tratta di disposizione introdotta dall’art. 11, comma 1 lett. b), d.lgs 150/22 che prevede una nuova ipotesi di restituzione in termini per l’imputato giudicato in assenza se fornisce la prova di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa.
Questa Corte ha già chiarito che la norma novellata è destinata ad operare per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto Igs 150/22 (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Rv. 284704 – 01) poiché la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell’art. 89 prevede testualmente che le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice dì procedura penale trovano applicazione per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto. “Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto”.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 novembre 2023
La Consigliera estensore
La Presidente