Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33965 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a fluii (MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 24 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 19 luglio 2011 emessa nell’ambito del procedimento penale n. 3107/07 RGNR, rilevando che l’imputato era stato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello del 14 novembre 2014 nel procedimento su indicato, e non anche per impugnare la sentenza di primo grado.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione, NOME, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. COGNOME Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 24, 111 e 117 Cost. Il difensore ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza del 30 novembre 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso RAGIONE_SOCIALEe ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore RAGIONE_SOCIALEo stesso imputato. Il contumace inconsapevole, dunque, ha diritto di proporre appello anche quando si determini, per effetto RAGIONE_SOCIALEa impugnazione precedente, una duplicazione di gravame. Il diritto per l’imputato contumace di difendersi è sancito dal RAGIONE_SOCIALE internazionale relativo ai RAGIONE_SOCIALE civili e poli firmato a New York il 16 dicembre 1966 ratificato e reso esecutivo in Italia dalla legge 25 ottobre 1977 n. 881, che attribuisce appunto all’imputato il diritto di essere presente nel processo (art. 14 comma 3 lett. d). Il medesimo diritto è garantito dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE libertà RAGIONE_SOCIALE firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848. Il RAGIONE_SOCIALE con la risoluzione del 21 maggio 1975 n. 4 ha precisato i criteri da seguire nel giudizio in assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, stabilendo tra le regole minime “che ogni persona giudicata in sua assenza deve potere impugnare la decisione con tutti i mezzi di gravame che le sarebbero consentiti qualora fosse stata presente” (raccomandazione n. 7). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’appello proposto dall’imputato COGNOME avverso la sentenza di primo gradoprosegue il difensore- deve, dunque, ritenersi ammissibile, benché analoga impugnazione sia stata già proposta dal difensore nominato di ufficio.
2.2. COGNOME Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 568, comma 5, COGNOME cod. proc. pen. / COGNOME in relazione al principio di conservazione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni. In forza di tale norma l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte che l’ha proposta e se l’impugnazione è proposta al giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Ne consegue che la eventuale constatazione di una impugnazione, comunque proposta, impone al giudice adito dichiaratosi incompetente la trasmissione degli atti a quello ritenuto competente. Nel caso in esame, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto convertire l’impugnazione in ricorso per cassazione.
3.11 AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
5.Per una migliore comprensione dei motivi, occorre riepilogare i passaggi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale. NOME COGNOME era stato condannato in contumacia dal Tribunale di Lucca con sentenza del 19 luglio 2011 in ordine al reato di agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena ritenuta di giustizia. Detta pronuncia è stata parzialmente riformata, in punto pena, dalla Corte di appello di Firenze / con sentenza del 14 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 25 aprile 2015.
In COGNOME data 9 luglio 2024 presso l’ufficio di Polizia di frontiera era stato notificato a NOME COGNOME il provvedimento di esecuzione COGNOME n. Siep 315/2015 del 20 giugno 2018, emesso dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Lucca, comprendente anche la sentenza su indicata del Tribunale di Lucca, riformata dalla Corte di Appello di Firenze.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica di detto provvedimento, NOME COGNOME aveva formulato istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello in data 14 novembre 2014; la Corte di Appello, con ordinanza del 15 ottobre 2024, aveva rimesso in termini il ricorrente.
e 6, 3.Così ricostruito l’iter processuale entrambi i moti sno manifestamente infondati.
Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la Corte di Appello di Firenze i con ordinanza del 15 ottobre 2024, COGNOME aveva restituito NOME nel
termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado e non già avverso la sentenza di primo grado. La declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, dunque, è correlata all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa restituzione in termini, consistente, in conformità RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nella impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello.
Il tema RAGIONE_SOCIALEa possibilità per l’imputato contumace di impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, nonostante l’avvenuta impugnazione di detta sentenza da parte del difensore (secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale che con la sentenza del 30 novembre 2009 l ha escluso possa t verificarsi in tale caso la consumazione del potere di impugnazione), COGNOME è inconferente: la Corte di Appello, infatti, si è limitata a rilevare che rispetto al sentenza di primo grado non era stata richiesta e, dunque, accordata la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Allo stesso modo inconferente è il richiamo al principio RAGIONE_SOCIALEa conversione RAGIONE_SOCIALEa impugnazione sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a norma del quale se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Tale principio, infatti, può essere invocato nel caso in cui, per errore, sia proposta impugnazione davanti ad un giudice incompetente e non già nel caso in cui sia stato impugnato un provvedimento y-in carenza di legittimazione alla impugnazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3000 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende
Così deciso in R a il 16 settembre 2025
Il Consigl COGNOME estensore COGNOME