Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 della Corte di appello di Roma
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in data 16/07/2025, rigettava la richiesta di restituzione in termini, ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, al fine di impugnare la sentenza emessa a carico della predetta dal Tribunale di Roma in data 11/12/2024, divenuta irrevocabile in data 07/03/2025, che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva condannata alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa (poi ridotta ad anni 1, mesi 10, giorni 15 di reclusione ed euro 500,00 di multa ex art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto e illogicità di motivazione in ordine al rigetto della richiesta.
2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, nel rigettare l’istanza , avrebbe omesso di motivare sulla circostanza che la nomina, quale difensore di fiducia, dell’AVV_NOTAIO, regolarmente depositata via PEC in data 19/02/2025, veniva inserita nel portale PDP solo in data 27/06/2025 (allorché veniva avvisata da una collega dell’avvenuto arresto della COGNOME e si recava in Cancelleria) e che ciò aveva impedito al suddetto difensore di prendere tempestivamente visione del fascicolo relativo al procedimento in oggetto. La motivazione sarebbe invece illogica, laddove aveva ritenuto che il mancato accesso al fascicolo fosse addebitabile al difensore, tralasciando di valutare la condotta in concreto posta in essere sin dal 12/02/2025 (data in cui aveva effettuato il primo deposito della nomina non andato a buon fine), che rendeva plausibile che avesse confidato sulla proposizione della impugnazione da parte del precedente difensore.
Si c hiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In linea di principio, occorre ricordare che, in materia di restituzione nel termine, la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in
nessuna maniera. Per sua stessa definizione, la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 4, n. 18409 del 25/01/2022 Rv. 283210 -01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 – 01; Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Rv. 263841 – 01; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Rv. 207387 – 01). Costituisce, altresì, principio pacifico che, in tema di restituzione nel termine, grava sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione (Sez. 1, n. 44568 del 9/12/2010, Rv. 249281 – 01).
2.1. In tale cornice normativa si colloca il consolidato e risalente orientamento (Sez.2, n.16066 del 02/04/2015, Rv. 263761-01; Sez.4, n.20655 del 14/03/2012, Rv. 254072-01; Sez.5, n.43277 del 06/07/2011, Rv. 251695-01; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, Rv. 227085-01; Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, Rv. 215490-01)., ribadito anche di recente (Sez. 4, Sentenza n. 13360 del 28/02/2025 Rv. 28790301), che il Collegio condivide e fa proprio, secondo il quale «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sia idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo».
Nell’affermare tali principi questa Corte ne ha evidenziato la conformità al la giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU, ricordando la sentenza Hernni c/ Italia del 18 ottobre 2006, secondo cui lo Stato non è tenuto a svolgere un’attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della difesa, nonché la sentenza Kimmel c/ Italia del 2 settembre 2004, per la quale è onere dell’imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a conoscenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l’imputato se ne disinteressi equivale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali, sottolineando, al contempo, la profonda differenza tra l’ipotesi regolata dall’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., qui in esame, e la diversa ed autonoma ipotesi in cui la parte non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare, disciplinata dall’articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. che si propone di ovviare alla mancanza di conoscenza effettiva da parte dell’imputato, quando quest’ultima non
è il risultato di comportamento intenzionale (doloso), la cui possibile esistenza deve essere debitamente motivata dal giudice (così sentenza n. 13360/2025, cit.).
L ‘ordinanza impugnata risulta del tutto conforme al quadro di principi sopra delineato ed immune dai denunciati vizi logici.
3.1. La Corte territoriale ha ripercorso analiticamente le varie scansioni che hanno caratterizzato l’iter procedimentale della sentenza di condanna emessa a carico della COGNOME dal Tribunale di Roma in data 11/12/2024, divenuta irrevocabile in data 07/03/2025, e le vicende che hanno riguardato, specificamente, la nomina, quale difensore di fiducia, dell’AVV_NOTAIO , che, qui di seguito, si riportano nei punti ritenuti di rilievo.
Il procedimento a carico della COGNOME, assistita all’epoca dall’AVV_NOTAIO, originato da una richiesta di convalida e rito direttissimo, veniva definito con giudizio abbreviato all’udienza dell’11 /12/2024: la sentenza di condanna veniva depositata entro il termine di 40 giorni indicato al momento della sua emissione e, non essendo stata proposta impugnazione nel termine di 45 giorni (scaduto il 06/03/2025), diveniva irrevocabile il 07/03/2025. L’esecuzione d ella pena (ridotta ex art. 676, comma 3 bis, cod. proc. pen.) aveva inizio il 29/05/2025 allorché la COGNOME era tratta in arresto per tale titolo.
La nomina dell’AVV_NOTAIO (con revoca del precedente difensore e procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato) interveniva in data 04/02/2024. L’AVV_NOTAIO provvedeva al deposito della suddetta nomina in data 12/02/2025 (presso l’indirizzo ), ma tale tentativo non aveva effetto in quanto l’atto veniva rifiutato con motivazione ‘Ufficio destinatario sbagliato’. In data 14/02/2025 l’AVV_NOTAIO avanzava richiesta telematica al fine di conoscere lo stato del procedimento (la richiesta veniva evasa in data 19/03/2025 con la comunicazione che il procedimento era stato definito con sentenza dell’11/12/2024). In data 19/02/2025 l’AVV_NOTAIO, dopo aver appreso in cancelleria che il procedimento era stato deciso con sentenza dell’11/12/2024 (dati richiamati nell’oggetto della mail) provvedeva al deposito della nomina (unitamente all’istanza di ammissione al pa trocinio a spese dello Stato) a mezzo PEC all’indirizzo
. Nella mail di accompagnamento si chiedeva di sapere se fosse stata depositata la sentenza indicata in oggetto al fine di presentare impugnazione.
In data 25/03/2025 l’AVV_NOTAIO inviava al precedente difensore della COGNOME (AVV_NOTAIO) una mail, a mezzo EMAIL, con cui chiedeva di conoscere (non essendone al corrente la sua assistita) lo stato del procedimento, («che immaginava» fosse in appello).
In data 27/06/2025, dopo aver appreso da una collega che difendeva la COGNOME in altro procedimento, che la predetta era stata tratta in arresto in esecuzione della sentenza in oggetto, l’AVV_NOTAIO si era recata in Cancelleria e, constatato che la nomina depositata in data 19/02/2025 non era stata caricata sul portale, aveva chiesto ed ottenuto che vi provvedessero, così potendo prendere visione del fascicolo.
Così ricostruiti i fatti, la Corte territoriale, con ragionamento privo di illogicità e del tutto conforme ai principi sopra esposti, ha ritenuto che la mancata proposizione dell’impugnazione non fosse dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Nel provvedimento impugnato si ritiene accertato che il caricamento della nomina sul portale sia avvenuto in data 27/06/2025, come risultante per tabulas -il che rivela la infondatezza delle censure relative ad una carenza di motivazione -ma si osserva, seguendo un percorso giuridico coerente e logico , che l’AVV_NOTAIO era informata della emissione della sentenza a carico della COGNOME oltre che della data di tale pronuncia, sin dal 19/02/2024 (quando aveva depositato la nomina, poi non caricata sul portale per un disservizio della cancelleria), sicché era suo preciso onere, senza attendere una eventuale risposta della cancelleria che sarebbe potuta arrivare in ritardo, considerata la data della sentenza e la possibile imminente scadenza dei termini di impugnazione, chiedere subito di visionare gli atti e, in caso di rifiuto, attivarsi perché vi provvedessero, come di fatto avvenuto in data 27/06/2025. Si rilevava, di con tro, che dopo il 19/02/2025 l’AVV_NOTAIO si era limitata ad inviare una PEC al precedente difensore, senza ricevere risposta, nel convincimento, privo di fondamenti oggettivi, che avesse proposto impugnazione, per poi attivarsi solo dopo l’arresto della sua assistita.
Tanto escludeva il carattere assoluto del lamentato disservizio, fronteggiabile con l’ordinario impegno e diligenza, giustificando il rigetto della richiesta.
Al rigetto del ricorso, segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME