Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10847 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10847 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da NOME COGNOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 23/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 giugno 2025 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di restituzione in termini in relazione al titolo costituito dalla senten 1880/23 del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato il 29 febbraio 2024 .
Ha ritenuto l’istanza reiterazione di altra, analoga, rigettata il 18 febbraio 2025 con provvedimento rispetto al quale il giudizio di cassazione si è concluso con rigetto del 30 aprile 2025. Ha rilevato, altresì, a fronte della allegazione da parte dell’odierno ricorrente di essere stato ristretto in Slovenia dal 29 gennaio 2022 sino al 1 giugno 2024, la prova della sola scarcerazione in data 31 maggio 2024, ma non della data di inizio della detenzione; e, anche, che alla data del 5 aprile 2022 nel processo dinnanzi al Tribunale di Frosinone, che l’imputato risultava formalmente ‘assente’, ciò sulla scorta di un decreto di irreperibilità del 13 dicembre 2018. Ha ritenuto, dunque, in assenza di una formale rappresentazione a quel Tribunale dello stato di detenzione onde far valere il legittimo impedimento a comparire, validamente emessa la sentenza in questione e ritualmente decorsi i termini per l’impugnazione.
NOME ha proposto a mezzo del difensore di fiducia tempestivo ricorso ex art. 606, comma 1, lett b) -in relazione all’art. 175 comma 1 e 581, comma 1-quater cod.proc.pen.- e e) cod.proc.pen, violazione di legge e correlato vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato, con motivazione apodittica ed illogica, nonché contraddittoria, l’istanza di rimessione in termini, nella asserita presenza di prova della causa di forza maggiore che ebbe a determinare la mancata impugnazione.
La difesa ha, innanzi tutto, ribadito come l’istanza da cui la scaturigine del presente procedimento sia ripropositiva di altra, precedente, di analogo tenore; e come anche l’ordinanza in questa sede impugnata sia sostanzialmente svolta con motivazioni sovrapponibili a quelle spiegate nel provvedimento del febbraio 2025, censurabile, anche, in quando omissiva quanto alla valutazione, pretermessa, dell’elemento sopravvenuto rappresentato dal documento integrante la prova che, alla data di pronuncia della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, l’odierno ricorrente fosse certamente ristretto in Slovenia, e, dunque, la sua assenza nel processo giustificato da tanto.
Illogico sarebbe stato pretendere l’allegazione dello stato detentivo onde rappresentare l’impedimento a presenziare al processo ove, proprio tale stato di detenzione all’estero è la causa della mancanza di qualsiasi contatto col difensore, e dunque della possibilità così di far valere l’impedimento come di esperire il mezzo di impugnazione avverso la sentenza di condanna.
Di segno contrario rispetto alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5221 dell’11/03/1993, Rv 194021) neppure tali considerazioni potrebbero ritenersi superate in considerazione dell’esistenza, nel nostro ordinamento processualpenalistico, dell’art. 123 cod.proc.pen., valevole nel solo nostro ordinamento interno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che è orientamento costante e condivisibile di questa Corte, che la forza maggiore che giustifica la restituzione nel termine ex art. 175 c. p. p. deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera.
Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera, sì che tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata.
Orbene il ricorrente ha prospettato lo stato di detenzione all’estero quale circostanza di forza maggiore che gli avrebbe impedito la proposizione dell’appello nei tempi di legge nonostante la nomina di un difensore di fiducia con cui non aveva potuto tenere contatti informativi sullo sviluppo del procedimento proprio per lo stato di detenzione.
Il provvedimento impugnato osserva però che l’imputato alla data del 5 aprile 2022 risultava ‘assente’ nel procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di Frosinone del 17 ottobre 2023, e che tale dichiarazione di assenza seguiva un decreto di irreperibilità del pubblico ministero emesso il precedente 13 dicembre 2018; la dichiarazione di assenza presupponeva che l’imputato fosse stato ritualmente messo a conoscenza del processo, circostanza su cui non sono state sollevate censure.
Questa Corte ha costantemente affermato che sussiste l’obbligo per l’imputato di tenere i contatti con il suo difensore che lo rappresenta a tutti gli effetti e ch l’eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione (così Sez. 2, Sentenza n. 43436 del 2013).
La corretta notifica della citazione a giudizio deve far ritenere che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione, a nulla rilevando la sopravvenuta detenzione all’estero dell’imputato, fatto che non gli impediva di prendere contatti epistolari o telefonici con il difensore che aveva indicato come fiduciario per informarlo del luogo in cui era detenuto e per informarsi dell’esito del procedimento penale che era consapevole essere aperto nei suoi confronti (cfr. in questi termini sez. 1, Sentenza n. 35821 del 2023).
Tanto determina l’infondatezza del ricorso.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il- ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 novembre 2025
Il Presidente