Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18662 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Tunisia il 22/08/1982
avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/07/2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21/09/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di rapina. In data 12/02/2025 il difensore di fiducia dell’odierno istante avanzava istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. e di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., che la Corte di appello trasmetteva a questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Deduce il difensore che il NOMECOGNOME Ł venuto a conoscenza del giudizio di secondo grado e della sentenza della Corte di appello di Roma solo in data 05/03/2025, interloquendo con il difensore per questioni inerenti alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; che il difensore nominato di fiducia, benchØ avesse ricevuto via pec la notifica del dispositivo della sentenza di appello, ha omesso di informare ed avvertire il cliente dell’esito del processo, in tal modo contravvenendo ai suoi doveri; che, dunque, il NOMECOGNOME – elettivamente domiciliato presso il difensore fiduciario – non ha potuto depositare nei termini di legge il ricorso per cassazione; che tale situazione configura una ipotesi di caso fortuito o forma maggiore, con la possibilità di essere rimesso nei termini per impugnare.
In via subordinata, la difesa avanza istanza di rescissione del giudicato, deducendo
l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e della successiva sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza Ł inammissibile.
1.1. Va innanzitutto premesso che correttamente la Corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, atteso che Ł affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l’ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280749 – 01; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, COGNOME Rv. 252928 – 01).
1.2. Ciò posto, osserva il Collegio che grava sull’istante l’onere di provare rigorosamente mediante atto o fatto certo – il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili, che non può ritenersi assolto con l’allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso (Sez. 2, ord. n. 39211 del 24/09/2024, COGNOME, Rv. 287051 – 01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 278706 – 01).
Nel caso di specie, il NOMECOGNOME assume di aver avuto conoscenza della sentenza di appello, pronunciata in data 15/07/2024, solo il 05/03/2025 e che ciò sarebbe dovuto alla negligenza del difensore di fiducia che lo assisteva al tempo del giudizio di appello, che non gli avrebbe comunicato gli esiti del giudizio di secondo grado.
Tuttavia, a prescindere dalla possibilità di inquadrare una siffatta ipotesi nel caso fortuito o nella forza maggiore, si rileva in via preliminare che non Ł stata offerta la prova che la mancata tempestiva conoscenza della sentenza di secondo grado sia dipesa da cause non imputabili al NOMECOGNOME. Anzi, dalla documentazione prodotta – rispetto alla quale si osserva che non vi Ł nemmeno certezza della provenienza (si tratta, invero, della copia di una trascrizione di messaggi di testo che non indica nemmeno le utenze interessate e la loro riferibilità all’istante e al difensore) emergerebbe che il deficit informativo sia dipeso da una negligenza del condannato, che si sarebbe disinteressato dell’evoluzione del giudizio. Ed invero, tale COGNOME che verosimilmente dovrebbe essere il NOMECOGNOME, ad un certo punto, afferma: «… so che ho sbagliato e devo pagare e so anche che non sono stato presente nel seguire la pratica».
1.3. Manifestamente infondata Ł anche la istanza avanzata in via subordinata. In proposito, Ł sufficiente evidenziare che la difesa non contesta la correttezza della dichiarazione di assenza, che costituisce presupposto indispensabile per poter invocare il rimedio straordinario di cui all’art. 629bis cod. proc. pen.
L’inammissibilità dell’istanza non comporta la condanna del NOMECOGNOME al pagamento delle spese processuali, nØ della sanzione prevista dall’art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.
2.1. Ed invero, con riferimento alle spese di giudizio, si osserva che l’istanza di rimessione in termini, che l’art. 175 cod. proc. pen. qualifica «richiesta», non ha natura di mezzo d’impugnazione, per cui non trova applicazione l’art. 592 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5735 del 30/01/2025, NOME COGNOME non massimata sul punto; Sez. 1, n. 14865 del 07/03/2024, S., non massimata sul punto; Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, COGNOME, Rv. 284388 – 01).
2.2. In relazione alla condanna in favore della cassa delle ammende, Ł sufficiente evidenziare che la disposizione che la prevede ha natura sanzionatoria, per cui non può trovare applicazione
oltre i casi in essa espressamente previsti. Orbene, poichØ essa stabilisce la possibilità di applicare la sanzione solo nell’ipotesi in cui «il ricorso» sia dichiarato inammissibile, ne consegue che non Ł possibile applicarla qualora il procedimento davanti alla Corte di cassazione sia stato attivato come nel caso di specie – con una «richiesta» (Sez. 2, n. 5735/2025 cit., non massimata sul punto; Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME