Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41855 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COTIGA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 23 maggio 2025 la Corte d’Appello di Roma rigettava la richiesta, avanzata nell’interesse di NOME, di restituzione nel termine ex art. 75, comma 2.1, cod. proc. pen. per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 20 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2024.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il NOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
Osservava che secondo i principi stabiliti dalla Corte di legittimità gravava sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle specifiche
ragioni della mancata conoscenza del processo, a fronte del quale spettava al giudice effettuare le verifiche in relazione al fatto che il medesimo istante non ne avesse avuto effettiva conoscenza
Deduceva che nel caso di specie il COGNOME aveva allegato l’assenza di contatti effettivi con il difensore d’ufficio nel corso del processo, del quale non aveva avuto notizia fino alla notificazione nei suoi confronti dell’ordine di carcerazione; precisava che sia l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. che il decreto di citazione diretta a giudizio non erano stati notificati a mani proprie bensì solo ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la conoscenza effettiva del procedimento non poteva desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia con dichiarazione di domicilio, ma richiedeva che l’imputato avesse avuto notizia non solo dell’esistenza di un’indagine a suo carico, bensì dell’effettiva pendenza di un processo e del contenuto dell’accusa mediante un atto di vocatio in iudicium contenente l’indicazione dell’accusa formulata e delle coordinate spazio – temporali del giudizio.
Con il secondo motivo deduceva violazione dell’obbligo di verifica dell’effettiva conoscenza del processo.
Premesso, come sopra già evidenziato, che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione diretta a giudizio erano stati notificati, sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore d’ufficio per inidoneità del domicilio eletto nella fase delle indagini preliminari, richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche la notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non era di per sé idonea ad assicurare la conoscenza effettiva del processo da parte dell’interessato, principio che nel caso di specie era stato disatteso dalla Corte territoriale, che, per ritenere l’effettiva conoscenza del processo da parte del COGNOME, aveva utilizzato anche elementi meramente indizianti, quali il fatto che il difensore d’ufficio, successivamente alla notifica dell’ordine di carcerazione, era stato nominato dal ricorrente difensore di fiducia ai fini della proposizione dell’istanza di rimessione in termini, nonché il comportamento processuale del coimputato, fratello del NOME, diversamente da quest’ultimo aveva proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino il 20 maggio 2024.
Con il terzo motivo deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che la nomina da parte del ricorrente del difensore di ufficio quale difensore di fiducia avrebbe
dimostrato che fra questi e il proprio assistito non fossero mai cessati i contatti, laddove tale nomina di fiducia poteva essere spiegata proprio con la necessità di instaurare un rapporto professionale mai effettivamente instaurato durante il processo.
In data 2 ottobre 2025 la difesa dell’imputato depositava memoria con la quale insisteva nelle deduzioni rassegnate con il ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che devono essere trattati congiuntamente poiché involgono le medesime questioni, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Come già osservato dalla Corte d’Appello, le notifiche al NOME dell’avviso di conclusione indagini e successivamente del decreto di citazione a giudizio sono state entrambe effettuate presso il difensore d’ufficio non in quanto domiciliatario, bensì ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Ed invero, il COGNOME aveva eletto domicilio in INDIRIZZO (e non presso il difensore d’ufficio), ma a tale indirizzo non è mai stato reperito.
A fronte di ciò il ricorrente non ha dedotto alcuna ragione specifica di tale irreperibilità presso domicilio eletto, in tal modo omettendo di adempiere all’onere di allegazione dei motivi della mancata effettiva conoscenza dei provvedimenti notificatigli (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788 – 01, secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante non adempia all’onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l’autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica in proposito).
Deve, invero, ritenersi che la ragione della mancata conoscenza da parte del ricorrente della vocatio in iudicium elevata nei suoi confronti risieda non nella (dedotta) perdita di contatti con il difensore di ufficio nominato, bensì nel fatto che, per ragioni che non sono state chiarite dal NOME, pur essendo a conoscenza di un procedimento a suo carico – per avere lo stesso eletto domicilio nel corso delle indagini preliminari – lo stesso si è reso irreperibile all’indirizzo che aveva indicato in sede di elezione di domicilio, nel corso delle indagini preliminari.
Non è, pertanto, sufficiente, per ritenere adempiuto l’onere di allegazione delle ragioni della mancata effettiva conoscenza del processo, che il ricorrente abbia rassegnato la perdita di contatti con il difensore d’ufficio nominato, non essendo tale circostanza la ragione della mancata conoscenza della vocatio in iudicium, bensì il fatto che egli si è reso non reperibile nel domicilio di INDIRIZZO, circostanza rispetto alla quale non ha fornito alcuna spiegazione.
In sostanza il ricorrente, non essendosi mai fatto trovare al domicilio che egli stesso aveva eletto, si è posto volontariamente nelle condizioni di non ricevere notizia del processo.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/10/2024