Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 10/10/2022;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1.0thmen NOME ha presentato domanda di restituzione in termine per proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dalla Corte di appello di Perugia:
il 12.10.2021, divenuta definitiva il 24.2.2022;
il 10.10.2022, divenuta definitiva il 23.2.2023 (così testualmente la richiesta).
Assume il ricorrente che entrambi i processi sarebbero stati celebrati in sua assenza “nonostante fosse detenuto”; l’imputato, in particolare, non avrebbe mai ricevuto comunicazione degli atti, delle date di udienza e non sarebbe stato tradotto in udienza e sarebbe stato assistito da un difensore di ufficio con il quale non avrebbe avuto nessun contatto.
,
Dunque, si argomenta, NOME non avrebbe mai avuto conoscenza effettiva e legale dei processi prima del 26/04/2023, quando, cioè, gli fu notificato in carcer l’ordine di esecuzione.
In atti, si aggiunge, non vi sarebbe nessuna rinuncia alla partecipazione alle udienze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La richiesta è innanzitutto generica quanto al suo oggetto, non essendo stato affatto chiarito, cioè, se essa riguardi solo la sentenza n.1060 del 10.10.2022 e divenuta irrevocabile il 23.2.2023, ovvero anche quella emessa dalla stessa Corte di appello di Perugia il 12.10.2021, divenuta irrevocabile il 24.2.2022.
Quanto a quest’ultima sentenza nulla di specifico é stato dedotto, nulla è stato allegato in concreto.
Quanto alla sentenza n. 1060 del 10.10.2022, diversamente dagli assunti difensivi, in atti vi è la prova che: a) l’imputato fu assistito in quel processo da due difensor fiducia e non da un difensore d’ufficio; b) l’imputato aveva eletto domicilio presso u terzo difensore; c) il decreto di citazione per il giudizio di appello fu noti personalmente allo stesso imputato il 26 agosto 2022 presso la Casa Circondariale di Brindisi, in cui era ristretto per altra causa.
Dunque, una conoscenza effettiva del processo e della citazione a giudizio di appello al quale l’imputato non partecipò personalmente ma fu assistito dai suoi difensori di fiducia (cfr., intestazione sentenza).
Non è chiara quindi la ragione per cui il condannato dovrebbe essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza, atteso che l’eventuale nullità di atti del giudizio appello avrebbe dovuto e potuto essere dedotta in udienza e con il ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, non è ravvisabile né una nullità assoluta ed insanabile derivante dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, e neppure una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da prospettate nullità (Cfr., Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280931).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024.