Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di rinnessione nel termine per proporre impugnazione, formulata ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nell’interesse del condannato COGNOME NOME, avverso la sentenza in data 23/7/2020, irrevocabile il 6/12/2020, con la quale era stata confermata quella di condanna del predetto, nella qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, per il reato di lesioni colpose procurate al lavoratore COGNOME NOME (fatto accertato in Caste! Maggiore il 11/9/2013).
In particolare, la Corte territoriale ha dato atto della validità della citazione a giudizio d’appello dell’imputato, atteso che la notifica del relativo decreto era stata effettuata presso il difensore d’ufficio, a seguito della rinuncia al mandato da · Tc parte 4. altro difenosre che aveva rinunciato anche alla domiciliazione ai fini delle notificazioni, con conseguente operatività del disposto di cui all’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. Ha poi precisato che il tema non era tanto quello della validità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello, quanto piuttosto quello diverso dell’effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio di appello in capo all’imputato, sul punto, avendo quel giudice osservato che il mezzo prescelto non era corretto, dovendo essere presentata domanda di rescissione del giudicato, mezzo di impugnazione nel quale l’istanza di restituzione nel termine per impugnare non poteva essere però riqualificata ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che il principio di conservazione ivi contenuto è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, con proprio difensore, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge con riferimento all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen j nuova formulazione a seguito del d.lgs. n. 150/2022, e dell’art. 629 bis, stesso codice.
L’ordinanza impugnata, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe doppiamente illegittima, non avendo la Corte di merito,~’ -· n,Th – fip -, , tenuto conto della novella legislativa di cui al decreto citato /che ha riguardato anche l’art. 175, cod. proc. pen., assumendo come decisiva la circostanza che l’allegata ignoranza del giudizio a carico del COGNOME non aveva riguardato tutto il processo, ma solo la fase dell’appello, alla stregua dei vizi che avevano inficiato il processo notificatorio, non essendo stata effettuata la notifica al domicilio eletto presso il difensore rinunciatario, elezione che conservava efficacia, nonostante l’avvenuta
rinuncia al mandato, proponendo una lettura del diritto vivente richiamato in ricorso per la quale, in tale ipotesi, troverebbe applicazione la norma azionata e non il diverso istituto della rescissione del giudicato.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Il difensore di COGNOME ha depositato in data 6 marzo 2024 note, con le quali ha insistito nel ricorso, replicando alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
A norma dell’art. 175, come interpolato dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, l’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa (comma 2.1.).
La difesa ha invocato l’applicazione della norma di nuovo conio, omettendo tuttavia di considerare la disposizione transitoria, contenuta nell’art. 89 del medesimo d. Igs. n. 150/2022, la quale testualmente, al comma 3, dispone che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto» (vedi sul punto, sez. 2, n. 20899 del 24/2/2023, COGNOME, Rv. 284704-01, in cui si è condivisibilmente chiarito, stante il tenore letterale della norma, che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto).
Nella specie, si dà atto nella stesa ordinanza che la sentenza è stata pronunciata il 23/7/2020 (divenendo irrevocabile il 6/12/2020). Pertanto, la decisione di inammissibilità assunta dalla Corte bolognese è corretta quanto all’esito, pur essendo basata su un presupposto erroneo: la declaratoria di inammissibilità consegue, infatti, non alla impossibilità di riqualificare l’istanza come richiesta di rescissione del giudicato, come ritenuto dal giudice del merito che ha operato un rinvio, altrettanto improprio, al diritto vivente (Sez. U, n. 15498/2021, COGNOME, Rv. 280931-02). Nella specie, infatti, non è stata dedotta la celebrazione del processo in assenza, ma la mancata conoscenza del giudizio in appello. Ciononostante, il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente ritenuto applicabile l’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen, in presenza di una norma transitoria che espressamente ne regolamenta l’applicazione.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 6 marzo 2024