Restituzione denaro confiscato: quando il ricorso del terzo è inammissibile
Quando un bene, come una somma di denaro, viene confiscato a seguito di un reato, cosa succede se un’altra persona ne rivendica la proprietà? La questione della restituzione denaro confiscato a un terzo estraneo al reato è complessa e richiede il rispetto di precise regole procedurali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso presentato in modo errato o con motivazioni generiche, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento penale per traffico di stupefacenti a carico di un individuo, al termine del quale una somma di denaro viene confiscata perché ritenuta il prezzo del reato. Successivamente, un terzo soggetto, estraneo al processo, presenta un’istanza al Tribunale chiedendo la restituzione di quel denaro, affermando di esserne il legittimo proprietario.
Il Tribunale di Roma respinge la richiesta. Contro questa decisione, il terzo interessato, tramite il suo difensore, propone ricorso direttamente in Cassazione, lamentando vizi di motivazione. A suo dire, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le prove che dimostravano la sua titolarità del denaro, omettendo ogni accertamento in merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47679/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero, se il denaro appartenesse o meno al ricorrente), ma si è fermata a due rilievi preliminari, entrambi decisivi per chiudere la questione a sfavore del ricorrente.
In primo luogo, è stato rilevato un errore procedurale fondamentale. In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato del tutto generico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il perché del diniego alla restituzione denaro confiscato
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti.
Errore Procedurale: la Via dell’Opposizione, non del Ricorso per Cassazione
Il primo motivo di inammissibilità è di natura puramente procedurale. La Cassazione ha chiarito che lo strumento corretto a disposizione del terzo interessato per contestare l’ordinanza del Tribunale non era il ricorso per Cassazione, ma l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale. Aver scelto una via di impugnazione errata ha reso l’atto, di per sé, inammissibile.
Genericità del Ricorso: una Semplice Manifestazione di Dissenso
Anche superando l’ostacolo procedurale, il ricorso sarebbe stato comunque respinto per la sua genericità. La Corte ha osservato che le lamentele del ricorrente si risolvevano in una ‘pura e semplice manifestazione di dissenso’ rispetto alla decisione del Tribunale. Il ricorso, infatti, non contestava punto per punto le ragioni fornite dal primo giudice.
Il Tribunale aveva motivato il suo rigetto evidenziando l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona condannata, l’eccessiva distanza temporale tra i presunti guadagni del ricorrente e la confisca, e il fatto che queste presunte entrate di denaro non fossero state nemmeno specificate nel ricorso. Di fronte a queste argomentazioni, il ricorrente si era limitato a lamentare una mancata valutazione, senza però smontare le ragioni esplicitate nell’ordinanza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza offre due importanti lezioni pratiche per chi intende chiedere la restituzione denaro confiscato o di altri beni in sequestro.
1. La forma è sostanza: nel diritto processuale, scegliere la procedura corretta è fondamentale. Un errore nella scelta dello strumento di impugnazione può portare a una declaratoria di inammissibilità che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, vanificando anche le ragioni potenzialmente fondate.
2. La specificità è d’obbligo: un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico disaccordo con la decisione del giudice. È necessario che l’atto di impugnazione contenga critiche specifiche, puntuali e argomentate, capaci di contestare efficacemente le motivazioni del provvedimento che si intende riformare. In assenza di ciò, il ricorso viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Qual è la procedura corretta per un terzo che vuole reclamare beni confiscati in un processo penale?
Secondo la Corte, lo strumento corretto non è il ricorso per Cassazione, ma l’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, come previsto dall’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso per la restituzione del denaro è stato considerato ‘generico’?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché si limitava a esprimere dissenso verso la decisione del Tribunale, senza contestare specificamente le ragioni addotte da quest’ultimo per negare la restituzione (come l’inutilizzabilità di alcune dichiarazioni e l’eccessiva distanza temporale tra i fatti).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del proponente, quest’ultimo è obbligato a pagare le spese processuali e a versare una somma di denaro, fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47679 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 dei Tribunale di Roma;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza, da lui avanzata in qualità di terzo interessato, tesa ad ottenere la restituzione del denaro che è stato confiscato all’esito del processo contro NOME COGNOME, in quanto ritenuto prezzo del delitto di traffico di stupefacenti.
Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione, per non essersi il Tribunale misurato con le ragioni dell’istanza che avrebbero dimostrato la titolarità del denaro da parte del ricorrente, rispetto alle quali ha omesso qualsiasi accertamento.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
A prescindere dal fatto che l’interessato, rimasto estraneo al procedimento, avrebbe dovuto semmai proporre opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale, a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Cataldo, Rv. 267478), va rilevato che la doglianza proposta si presenta del tutto generica, risolvendosi nella pura e semplice manifestazione di dissenso dal provvedimento, che invece ha compiutamente evidenziato le ragioni per le quali non è possibile attribuire al COGNOME la titolarità de denaro confiscato (inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato COGNOME, eccessiva distanza temporale delle entrate di denaro verosimilmente addotte a sostegno della sua istanza avanzata al Tribunale, e comunque non indicate in ricorso).
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.