Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa de plano in data 02 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod.proc.pen., finalizzata ad ottenere la restituzione dei due telefoni cellulari, appartenenti ciascuno ai due istanti, sequestrati in data 30 gennaio 2024. Il pubblico ministero, a cui era stata chiesta la immediata restituzione, l’aveva negata dicendo che l’analisi sugli stessi non era ancora terminata, per cui non era possibile valutare se tali beni fossero confiscabili, e doveva esserne mantenuto il sequestro a fini probatori.
Il giudice ha respinto l’opposizione ribadendo che gli accertamenti non sono conclusi e il lasso di tempo trascorso dal sequestro è ancora ragionevole e compatibile con le esigenze investigative, potendo emergere, da tali accertamenti, elementi tali da determinare la confiscabilità dei beni.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso, con un unico atto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo del loro difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denunciano l’inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 265, comma 5, cod.proc.pen. e 127, commi 1 e 5, cod.proc.pen..
Il giudice ha errato nel respingere l’opposizione con un provvedimento emesso de plano, senza fissare l’udienza ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 3, cod.proc.pen. Tale violazione determina una nullità assoluta, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
In primo luogo deve essere ribadita l’ammissibilità del ricorso, in base al principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «E’ ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull’opposizione degli interessati al
decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro» (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278881; Sez. U, n. 9857 del 20/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv.242290).
Deve, poi, ribadirsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull’opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen., sicché, ove adottato de plano, risulta affetto da nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo» (Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Rv. 284933). Tale principio, infatti, è conforme alla norma del codice di rito, che all’art. 263, comma 5, cod.proc.pen. afferma esplicitamente che il giudice provvede «a norma dell’art. 127» sull’opposizione proposta contro il diniego del pubblico ministero alla restituzione di un bene sequestrato; l’art. 127 cod.proc.pen., poi, prescrive la trattazione in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, consentendo una pronuncia de plano, al comma 9, solo quando debba essere dichiarata l’inammissibilità della domanda introduttiva. GLYPH La stessa norma dell’art. 127 cod.proc.pen., al quinto comma, stabilisce che la violazione dei commi 1, 3 e 4, che assicurano il rispetto del contraddittorio, comporta la nullità del procedimento svolto. GLYPH Anche la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente dichiarato la nullità conseguente a tali violazioni (in tal senso, oltre alla sentenza n. 30968 del 24/03/2023, sopra citata, anche Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Rv. 225972; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Rv. 202503)
Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al ip del Tribunale di Torino.
Così deciso il 09 luglio 2024