Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39411 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Favara il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa il 24/05/2025 dal Giudice per le indagini preliminari di Agrigento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, previa acquisizione del parere contrario del Pubblico Ministero, ha rigettato la richiesta di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari da NOME COGNOME, sottoposto a indagine
per il reato di cui all’art. 348 cod. proc. pen. per l’asserito esercizio abusiv dell’attività di osteopata.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Il difensore, deducendo un unico motivo, ha censurato l’inosservanza dell’art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il difensore ha premesso di aver proposto istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio al Pubblico Ministero e ha rilevato che questo, dopo aver espresso parere negativo, ha trasmesso l’istanza al Giudice per le indagini preliminari, che l’ha rigettata.
Il difensore eccepisce, tuttavia, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero, sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato sarebbe, peraltro, privo di motivazione, in quanto non avrebbe considerato gli elementi probatori offerti a sostegno dell’istanza e le censure proposte in relazione al difetto di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato contestato.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza dell’art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il motivo è infondato.
L’art. 263, comma 4, cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei
beni sottoposti a sequestro è il pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; il quinto comma dell’art. 263 cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (e, quindi, al giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, pertanto, in tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente da parte dell’interessato, che potrà rivolgersi al giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione avverso l’eventuale decreto reiettivo, sicché se l’interessato, nella medesima fase, adisce direttamente il giudice per le indagini preliminari il provvedimento che questi emette, previo parere del pubblico ministero, deve ritenersi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale (Sez. 2, n. 6976 del 06/10/2022, (dep. 2023), COGNOME, Rv. 284183 – 01; Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, COGNOME, Rv. 268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, COGNOME e altro, Rv. 214530; Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, COGNOME, Rv. 214060).
Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero del Tribunale di Agrigento, competente a decidere sull’istanza di restituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025.