Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 793 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Modugno il 23/03/1990, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
persona offesa
nel procedimento a carico di
NOME nata a Foggia il 18/06/1955
con la partecipazione del terzo interessato COGNOME NOMECOGNOME nato a Brescia il 20/10/1974, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
avverso la ordinanza del 03/06/2024 del G.i.p. del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con le statuizioni consequenziali;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18 marzo 2024, emesso ex art. 263, comma 4, cod. proc. peri., il Pubblico ministero presso il Tribunale di Larino, decidendo sulla richiesta proposta da NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, persona offesa dai reati ex artt. 640 e 646 cod. pen. ascritti a NOME COGNOME disponeva il dissequestro dell’autoveicolo Renault targato TARGA_VEICOLO, con “restituzione all’avente diritto”, individuato dalla polizia giudiziaria, in sede di esecuzione, nella stessa società istante.
A seguito dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE s.p.a., che ne rivendicava anch’essa la proprietà, il G.i.p. del Tribunale di Larino, ad esito della camera di consiglio, con l’ordinanza qui impugnata annullava il suddetto provvedimento del Pubblico ministero e disponeva il dissequestro e la restituzione del mezzo “a COGNOME NOME che lo deteneva al momento del sequestro”.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale, in via principale senza rinvio, con restituzione del veicolo alla società ricorrente.
Il G.i.p., con travisamento dei fatti e della prova, ha affermato che la p.g, avrebbe erroneamente individuato l’avente diritto nella RAGIONE_SOCIALE disponendo poi la restituzione del mezzo a NOME COGNOME quale persona fisica, che tuttavia aveva agito non in tale veste ma quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
La società ricorrente e persona offesa aveva dimostrato di essere la legittima proprietaria del bene e di avere diritto alla sua restituzione, come già accertato in sede civile con la emissione di un decreto ingiuntivo non opposto.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il Procuratore generale e il difensore di NOME COGNOME hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primo luogo va rilevato che la difesa del terzo NOME COGNOME nelle proprie conclusioni, in via preliminare ha lamentato l’omessa notifica del ricorso per cassazione, che però non è prevista da alcuna norma del codice di rito penale.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va premesso, quanto al rito, che i provvedimenti di cui si tratta sono stati correttamente emessi dal Pubblico ministero e dal G.i.p. ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen. in quanto la polizia giudiziaria aveva sottoposto l’autovettura a sequestro probatorio, redigendo il relativo verbale “ai sensi dell’art. 354 del c.p.p.” in data 8 febbraio 2024, anche se per errore materiale, nel corpo dell’atto viene fatto riferimento al sequestro preventivo, previsto invece dall’art. 321, comma 3-bis, dello stesso codice.
Si può poi ritenere che il G.i.p., accogliendo l’opposizione al decreto del Pubblico ministero proposta da NOME COGNOME, nominato custode del bene sottoposto a sequestro, là dove ha disposto la restituzione del veicolo “a COGNOME NOME che lo deteneva al momento del sequestro”, abbia implicitamente richiamato la sua veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, dato che nell’atto di opposizione si era più volte sostenuto che il bene fosse dl proprietà della società.
L’ordinanza impugnata, però, ha illogicamente attribuito alla polizia giudiziaria un errore nella individuazione del soggetto “avente diritto” alla restituzione, così indicato nel decreto del Pubblico ministero, considerato che con tutta evidenza detto provvedimento aveva accolto la richiesta proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e che pertanto correttamente la p.g. restituì il mezzo alla stessa società.
Il Giudice, quindi, non ha preso in considerazione l’ampia documentazione prodotta dalla ricorrente a supporto delle deduzioni circa la propria legittima proprietà del veicolo sequestrato, in contrasto con quelle della opponente RAGIONE_SOCIALE s.p.a., cui ha disposto la restituzione del bene.
L’art. 263 cod. proc. pen., comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro e sia controversa la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nella individuazione del soggetto avente
diritto alla restituzione, «il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile de luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro».
Pertanto, in tema di restituzione della cosa sequestrata, il giudice penale procedente, ove accerti l’esistenza di una controversia sulla proprietà nonché la serietà della stessa, specie in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta controversia, mantenendo nel frattempo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Nuova ARAGIONE_SOCIALE, Rv. 283173 -01; Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, COGNOME, Rv. 277935 – 01; Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264532 – 01; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Simec s.p.a., Rv. 260318 – 01; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 259917 – 01).
Nel caso di specie, dunque, il G.i.p., travisando il decreto del Pubblico ministero, correttamente eseguito dalla polizia giudiziaria, ha omesso di valutare se dalle deduzioni e produzioni delle due parti (la società istante, odierna ricorrente, e quella opponente, alle quali l’autovettura è stata restituita’ rispettivamente, dal Pubblico ministero e dallo stesso Giudice) si possa evincere il carattere di serietà della controversia sulla proprietà del veicolo.
Si tratta di un profilo non considerato dal giudice di merito, circostanza che comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Larino.
Così deciso il 22/11/2024.