Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28477 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
sul ricorso di NOMECOGNOME nata a Roma il 01/04/1966,
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
disciplina del Testo Unico antimafia relativa alla tutela dei terzi di buona fede, richiamando la giurisprudenza a sØ favorevole; osserva che l’oro era stato venduto dall’amministratore giudiziario e sostiene il suo interesse concreto e attuale all’attribuzione del controvalore spettante. Nella memoria insiste nelle sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. COGNOMEIl ricorso Ł inammissibile.
Nella ricostruzione della vicenda processuale, il Tribunale di Lecce ha ricordato che con ordinanza in data 9 dicembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile, e in ogni caso rigettato, l’istanza di dissequestro dell’oro perchØ riproponeva temi e questioni già affrontati nell’ordinanza in data 24 novembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce e che non erano stati dedotti fatti nuovi ovvero non previamente conosciuti, evidenziando anche che non ricorreva alcuna distinzione materiale nØ tanto meno contabile tra l’oro reperito e quello negoziato in rapporto al prodotto ‘Conto Tesoro’, essendo il suddetto bene di investimento normalmente utilizzato per le attività di EGM e stipato senza alcuna distinzione o vincolo di destinazione, circostanze tutte che ne impediscono la restituzione, non potendosi ravvisare in capo agli stessi alcun rapporto di proprietà in favore di soggetti estranei al reato . La parte ricorrente non ha mai contestato gli effetti preclusivi dell’ordinanza del 2023, nØ con l’appello cautelare nØ con il presente ricorso per cassazione, con conseguente originaria inammissibilità già dell’appello cautelare che non presentava i requisiti formali elaborati dalla giurisprudenza ai fini della sua validità. L’appello cautelare ha, infatti, la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione sicchØ deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (tra le piø recenti, Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287512 – 01, Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269098 – 01, e con specifico riguardo alla cautela reale, Sez. 2, n. 46575 del 11/11/2022, RAGIONE_SOCIALE).
Ciò nondimeno, la parte ricorrente ha continuato a riproporre le stesse questioni al Tribunale del riesame e alla Corte di cassazione – ha riaffermato, infatti, la pretesa alla restituzione dell’oro o del suo controvalore in quanto depositaria, terza di buona fede rispetto al depositante RAGIONE_SOCIALE i cui beni erano stati sequestrati -, senza confrontarsi con la ratio decidendi dei provvedimenti impugnati. Premesso che il Tribunale del riesame ha accertato che l’amministratore giudiziario ha provveduto, con l’autorizzazione del G.i.p., ad alienare l’oro, ricavando la somma di euro 3.399.201,35 destinata al FUG, Ł pacifico anche per la parte ricorrente che, non a caso, ha chiesto la restituzione del controvalore -, che non Ł piø possibile la soddisfazione della pretesa in forma specifica con la restituzione dell’oro. Il punto controverso attiene invece all’individuazione del giudice e della procedura per ottenere tale restituzione. L’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen., che disciplina l’esecuzione della misura cautelare reale, espressamente rinvia alla disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e in particolare del titolo IV del libro I, per la tutela dei terzi e nei rapporti con la liquidazione giudiziaria. Pertanto, la rappresentazione dei fatti relativi alla propria legittimazione ad agire, le questioni del titolo della detenzione, della buona fede del terzo e, in ultima analisi, del diritto alla restituzione nonchØ la capienza del patrimonio della debitrice depositaria devono essere prospettate non in questa sede bensì
all’amministratore giudiziario a cui si deve chiedere la restituzione del controvalore e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura che procederà secondo gli art. 52 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011.
La parte ricorrente ha infine contestato la decisione anche nella parte in cui il Tribunale del riesame ha negato il suo interesse ad agire e ha ribadito di avere un interesse specifico, concreto e attuale alla restituzione del controvalore. Ritiene il Collegio che, anche sotto tale profilo, la parte ricorrente non abbia colto la ratio decidendi dell’ordinanza, atteso che il Tribunale del riesame non ha negato l’interesse ad agire in generale, ma l’interesse a chiedere la restituzione del controvalore dell’oro al di fuori delle regole e delle procedure stabilite dall’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME