Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Collecchio il 12/02/1948;
avverso la ordinanza del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’11/02/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione – a seguito della richiesta di determinazione del locale ufficio corpi di reato – ha disposto, ai sensi degli artt. 150 e ss. del d.P.R. 115/2002 , la devoluzione di 40 sacchetti di argento (del peso di 25 kg ciascuno, sequestrati dalla Guardia di Finanza in data 8 marzo 1988) alla Cassa delle ammende, essendo rimasto ignoto l’avente diritto alla restituzione di detto materiale.
1.1. In particolare, l’argento era stato rinvenuto presso le ditte RAGIONE_SOCIALE facenti capo a NOME COGNOME il quale con sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 9 febbraio 1999 veniva condannato per uno dei reati a lui ascritti, mentre per gli altri reati veniva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Con la stessa sentenza veniva altresì ordinata la restituzione dell’argento in sequestro all’avente diritto con la precisazione, in motivazione, che esso non apparteneva all’imputato.
1.2. Con successiva istanza del 2 giugno 1999 NOME COGNOME chiedeva la restituzione dell’argento in questione; tale richiesta veniva respinta con provvedimento del Tribunale di Firenze del 28 giugno 1999, confermata dal Tribunale del riesame della stessa città con ordinanza depositata il giorno 7 agosto 1999.
1.3. L’ufficio corpi di reato, con nota del 4 aprile 2023, domandava quindi al Tribunale di Firenze determinazioni in ordine ai citati sacchetti di argento ancora in sequestro e dei quali nessuno, nel corso degli anni, aveva più formalmente reclamato la titolarità; a seguito di tale richiesta, quindi, veniva emesso il provvedimento sopra indicato essendo rimasto ignoto l’avente diritto alla restituzione disposta in sede di cognizione.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), del codice di rito per la omessa notifica nei suoi confronti del decreto di fissazione della udienza nella quale è stata pronunciata l’ordinanza, nonostante il suo diritto ad interloquire sulla richiesta dell’ufficio corpi di reato. Tale mancato avviso nei suoi confronti ha determinato, a suo parere, la nullità assoluta del provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e) , cod. proc. pen., della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione,
nella parte in cui ha escluso la proprietà dell’argento sequestrato in capo a NOME
Mora in forza di quanto indicato nella sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
2. Infatti, l’odierno ricorrente è estraneo al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato considerato che, con la sopra indicata sentenza di
condanna, era stato espressamente escluso che egli fosse il proprietario dell’argento in sequestro e che, per tale ragione, era stata anche respinta una sua
successiva richiesta di restituzione di quanto in sequestro da parte del Tribunale del riesame di Firenze.
Ne consegue che NOME COGNOME non doveva essere ricevere alcun avviso relativo al procedimento conseguente4 2 a sopra indicata richiesta dell’ufficio corpi di reato, non vantando alcun diritto rispetto ai beni sequestrati e non potendo nemmeno essere qualificato come controinteressato essendo stato escluso, con decisione ormai irrevocabile, che fosse proprietario di quanto sopra o che vantasse un qualsiasi altro diritto al riguardo, con il conseguente assorbimento delle censure da lui mosse con il secondo motivo rispetto alla titolarità dell’argento in sequestro.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.