Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 39239 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 19/7/2024 del Giudice dell’udienza preliminare di Tivoli
Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 giugno 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli ha applicato a NOME la pena su richiesta delle parti e contestualmente ha disposto la restituzione della motrice DAF e del rimorchio frigorifero, sequestrati al momento dell’arresto dell’imputato, all’avente diritto, ossia alla società RAGIONE_SOCIALE.
Il 6 luglio 2024 il difensore dell’anzidetta società ha chiesto al Giudic dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli l’esecuzione dell’ordine di
restituzione, contenuto nella sentenza, e il decidente ha rigettato l’istanza poiché era ancora pendente il termine per l’impugnazione del provvedimento.
Il 19 luglio 2024 è stata presentata nuova istanza di esecuzione della restituzione, che è stata rigettata dall’anzidetto Giudice, che si è riportato « provvedimento già adottato in merito a identica istanza, trattandosi di domanda sub iudice».
Avverso tale ultimo rigetto ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società RAGIONE_SOCIALE, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata esecuzione del provvedimento di restituzione. In particolare, ha affermato che alla data della seconda richiesta la sentenza di patteggiamento doveva ritenersi passata in giudicato, quantomeno con riferimento al capo relativo alla restituzione dei beni in sequestro, non essendo tale capo stato impugnato con il ricorso per cassazione proposto dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, non essendo il provvedimento impugnato ricorribile in cassazione.
In pendenza del ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, la sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo non è passata in giudicato neanche nella parte in cui ha disposto la restituzione di beni alla società ricorrente.
È agevole rilevare, infatti, che, ad esempio, un eventuale annullamento con o senza rinvio da parte di questa Corte travolgerebbe la sentenza impugnata anche nelle parti inscindibilmente connesse per interdipendenza logico-giuridica, qual è la statuizione sulla restituzione dei beni.
Ne discende che l’istanza di restituzione, proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE al Giudice di Tivoli, non può dirsi proposta al giudice dell’esecuzione ma a quello del merito e avverso la decisione di quest’ultimo non è previsto alcun mezzo di impugnazione.
Ad ogni modo, ove pure si dovesse ritenere che il provvedimento impugnato fosse stato emesso dal giudice dell’esecuzione, esso non sarebbe ricorribile in cassazione, atteso che, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento che decide sull’istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate va proposta, anche nei casi in cui il provvedimento reiettivo sia stato reso non de plano, ma all’esito della procedura camerale, opposizione davanti
allo stesso giudice, non ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, COGNOME, Rv. 239733 – 01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente