Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43658 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Giu per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo, in funzione di g dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione della di denaro oggetto di sequestro preventivo nel procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione pronunciata in data 4 novembre 2021, irrevocabil 4 aprile 2022.
A ragione della decisione poneva la circostanza l’istanza de qua, pervenuta in data 14 novembre 2022, costituiva mera riproposizione di analoga istan fondata sui medesimi elementi, già stata decisa «per difetto dello ius possidendi» del quale il ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
Del pari inammissibile riteneva la richiesta di trasmissione degli giudice civile, ai sensi dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non es alcuna controversia tra due parti sulla restituzione del bene.
Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente deduce d motivi d’impugnazione, qui enunciati ai sensi dell’art. 173 delle disp. a proc. pen.
2.1. Con essi lamenta, in primo luogo l’erroneità della decisione del Gi dell’esecuzione, che ha fondato il provvedimento sulla mancata prova da pa dell’istante del diritto alla restituzione, in spregio al principio di diritt sede di legittimità, secondo cui «Per l’accoglimento della doma di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciol caso in cui manchi la prova dell’altruità delle cose e non vi siano state d di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva ius possidendi in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis (Sez. 2, n. 26462 del 06/05/2005, COGNOME Rocco, Rv. 231960).
2.2. In via di subordine, attesa l’esistenza di un contrasto tra arre Corte di legittimità in punto di sussistenza dell’onere di trasmissione degl giudice civile ai sensi dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., ha ch remissione della questione controversa alle Sezioni Unite per la una unif soluzione.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositat febbraio 2023, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato.
Per la comprensione del gravame s’impone la ricostruzione della vicend processuale, che si è svolta nei termini seguenti:
il 4 maggio 2022 il ricorrente svolgeva una prima istanza di restituz delle somme che oggetto di sequestro preventivo che aveva perso efficacia conseguenza alla pronuncia irrevocabile di assoluzione del ricorrente dal rea ricettazione;
il 4 luglio 2022 il Giudice dell’esecuzione dichiarava l’istanza inammiss ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen. perché il difensore era privo di nom idonea per la fase dell’incidente di esecuzione;
1’11 luglio 2022 il ricorrente, questa volta a mezzo di difensore all nominato, riproponeva l’istanza, avente il medesimo oggetto che veni qualificata dal Giudice dell’esecuzione come opposizione alla propria preced ordinanza del 4 luglio e la dichiarava inammissibile, poiché si era fo giudicato sulla questione della restituzione, rigettata dal giudice di merito statuizione non è stata impugnata e, comunque, in difetto di prova da part ricorrente del diritto alla restituzione in suo favore;
seguiva una terza istanza, proposta in data 14 novembre 2022 introduttiva del presente procedimento, dichiarata inammissibile per reiterativa di precedente decisione.
La vicenda dianzi compendiata è caratterizzata, all’evidenza, d susseguirsi di incidenti di esecuzione e impugnazioni riguardanti il medes oggetto.
Il secondo comma dell’art. 666 cod. proc. pen. prevede la declarat d’inammissibilità dell’incidente di esecuzione, oltre che nell’ipotesi di m infondatezza della relativa richiesta, nel caso in cui questa costituis riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigetta legge pone dunque una rigida preclusione processuale secondo la quale b possono esservi più incidenti esecutivi che devono, tuttavia, riguardare ric basate su elementi diversi.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tem di procedimento di esecuzione, l’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., sancire l’inammissibilità della «mera riproposizione di una richiesta già ri
basata sui medesimi elementi», fa operare la detta preclusione quando questioni reiterate siano del tutto identiche a quelle già disattese, non invece, si tratti di nuove eccezioni ovvero di medesime questioni fondat presupposti di fatto e motivi di diritto diversi da quelli già considerazione, non importa se antecedenti o sopravvenuti rispetto precedente decisione.
Si è altresì precisato che «L’art. 666, comma 2, c.p.p. nel prev l’inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richi affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito caratt definitività; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della rado legis, considerando che la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, anche a prevenire l’eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo pun presenza di una immutata situazione di fatto» (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2 dep. 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278283; Sez. 1, n. 25345 del 19/03/20 COGNOME, Rv. 262135).
Nel caso che ci occupa, l’istanza dichiarata inammissibile co provvedimento impugnato aveva il medesimo oggetto (restituzione della somma di 113.960,00 euro sequestrate nel procedimento conclusisi con assoluzione COGNOME) e il medesimo elemento di controversia (I prova del diritto dell’is alla restituzione in suo favore) e nessun elemento di novità è stato alleg ricorrente.
Sicché, a ragione, l’istanza de qua è stata ritenuta riproduttiva di analoga precedentemente respinta e, come tale, dichiarata inammissibile.
E’ appena il caso di evidenziare come il principio espresso in sed legittimità secondo cui il giudice penale, al quale venga chiesta la rest delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giud del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, p mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest’ultimo, non è nulla controverso e – per ciò che qui rileva – presuppone l’accertamento d controversia sulla proprietà e sul conseguente diritto alla restituzione parti, non sussistente – per quanto consta – nel caso di specie.
Ciò priva di pregio la richiesta subordinata svolta dal ricorrente.
L’impugnazione va, pertanto, complessivamente rigettata,
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
GLYPH
Così deciso il 28 giugno 2023
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GLYPH Il Preside
Il Consiglie estensore