Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 837 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal terzo interessato Banca Profilo s.p.a. nel procedimento di prevenzione nei confronti di COGNOME NOME avverso la ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio de provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma provvedeva sull’incidente di esecuzione proposto dalla Banca Profilo s.p.a. con il q richiedeva la restituzione di beni (un dossier titoli e la somma giacente su un c corrente, riferibili a NOME COGNOME), oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME ed altri.
In particolare, la Banca deduceva l’inesatta restituzione di una somma danaro giacente sul conto corrente dello COGNOME, disposta dal Tribunale c
decreto del 7 dicembre 2020, avvenuta in favore del proposto anziché della stess banca (titolare di pegno irregolare).
Il Tribunale riteneva che la questione implicasse l’accertamento del contrat di garanzia stipulato tra la banca e lo COGNOME, questione che esulava competenza del Tribunale e che poteva essere fatta valere in sede civile; che restituzione era avvenuta in favore del formale intestatario; che in ogni cas somma di danaro non era più nella disponibilità della procedura e quindi non v era spazio per dar seguito al petitum della ricorrente.
Avverso la suddetta ordinanza, la Banca Profilo ha proposto ricorso per cassazione (da qualificarsi eventualmente come opposizione), denunciando, a mezzo di difensore e procuratore speciale, i motivi di annullamento, di segui sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1851 cod. civ., 676, 263 proc. pen., quanto alla ritenuta incompetenza dei Tribunale nello stabilir natura, limiti e operatività del diritto di pegno. Spetta al giudice dell’esec (art. 676 cod. proc. pen.) di decidere in ordine alla restituzione delle sequestrate e, comunque, in caso di controversia sulla proprietà delle co sequestrate, è tenuto a rimettere la questione ai giudice civile (art. 263 cod. pen.). Pertanto, la ricorrente non può direttamente adire il giudice civile, indicato invece dal Tribunale (in tal senso, Sez. 2 civ., n, 24601 del 2022).
2.2. Violazione di legge, in quanto con motivazione apparente, il Tribunale ha ritenuto che sia stato lo COGNOME, con un “atto dispositivo”, ad impedir restituzione del bene alla banca (Io COGNOME non aveva mai chiesto la restituzio dei beni a sé stesso ma agli aventi diritto; sono stati gli amministratori giud del tutto arbitrariamente a chiedere allo COGNOME di fornire le coordinate banca sulle quali far confluire le somme sequestrate).
2.3. Violazione di legge, in quanto erroneamente il Tribunale ha avallato comportamento degli amministratori giudiziari, ritenendo che la restituzione er stata fatta al formale detentore dei beni. Nella specie in forza del pegno, risul dal verbale di sequestro, il detentore era la Banca Profilo.
Il ricorso va convertito in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, co proc. pen.
Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione decide anche sulla confisca e sulla restituzione delle cose sequestrate e in tal caso proce sensi dell’art. 667, comma 4 cod. proc. pan. (quindi senza formalità con ordinanz opponibile dalle parti; nel qual caso poi si procede a norma dell’art. 666 cod. p pen.).
Si è più volte affermato che in tali casi, avverso il provvedimento del giud dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (come nella specie) – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualific l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, ne rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del ” impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (i motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l’interessato si vedr privato della piena cognizione di “riesame” da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; in senso conforme, Sez. 1, n 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma. Così deciso il 14/11/2023.