Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7807 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7807 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME KREDITBANK RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ch concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
sentito il difensore Avv. NOME COGNOME che ha concluso insistend l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Cagliari respingeva proposto dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, in qualità di terza interessata, l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione di due autovetture, so sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine a carico di NOME COGNOME per i rea riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della soc “RAGIONE_SOCIALE, munito di rituale procura speciale, che deduceva:
2.1. violazione di legge: sarebbe stato illegittimamente violato l’art. 14 della del 1995; secondo tale norma, quando, per definire una controversia, è necess applicare una normativa straniera, la stessa può essere individuata anche con il con delle parti interessate, mentre qualora ciò non sia possibile, deve essere applicata italiana; nel caso in esame, il Tribunale avrebbe illegittimamente denegato la richi accertare in capo a chi fosse la proprietà delle autovetture chieste in rest ritenendo di non disporre dei poteri istruttori necessari; sarebbe stata violata Convenzione europea dei diritti umani (art. 1, prot. 1 Cedu) in quanto, la società rico non coinvolta negli illeciti contestati, sarebbe stata privata delle autovetture, se ammessa a dimostrare il suo diritto di proprietà, se non a conclusione del procedi penale;
2.2. violazione di legge: la motivazione del provvedimento impugnato sarebb apparente in ordine alla richiesta di valutare le produzioni documentali allegate con di appello, che attestavano (a) che il contratto della società ricorrente con RAGIONE_SOCIALE sarebbe inquadrabile nello schema della “vendita con riserva di proprietà”, sic non attribuiva all’utilizzatore nessuna facoltà di disporre del bene, (b) che er erroneamente ritenuti “certificati di proprietà” le carte di circolazione, (c) che ricorrente, in seguito all’inadempimento della COGNOME aveva risolto il contratt l’indagata, sicché aveva diritto alla restituzione dei beni;
2.3. violazione di legge: il Tribunale non avrebbe offerto alcuna risposta all’ecc relativa alla carenza di motivazione del provvedimento di rigetto della richie restituzione; il Tribunale si sarebbe, infatti, limitato a fare riferimento alla docum allegata al parere del pubblico ministero, senza individuare gli specifici atti rileva
2.4. violazione di legge: il Tribunale, con provvedimento “abnorme”, avrebbe riten che i diritti della società ricorrente avrebbero potuto essere fatti valere in fase contraddicendo il principio affermato dalle Sezioni unite penali, con la sentenza del 20 2017 n. 48126 (ricorrente COGNOME); il Tribunale avrebbe così creato una “stasi procedimento, in quanto avrebbe impedito una pronuncia tempestiva, costringendo i ricorrente ad attendere la definizione del procedimento a carico dell’indagata Sale peraltro il Tribunale, nell’indicare nell’ “incidente di esecuzione” lo strumento adeg la tutela della ricorrente, non aveva trasmesso gli atti al Tribunale per sull’ipotetica opposizione. Anche in questo caso sarebbe stato violato il convenzionale e, segnatamente, l’art. 13 Cedu, che sancisce il diritto ad un r effettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, nei limiti di cui in motivazione, deve essere accolt
1.1. Come correttamente dedotto in via preliminare con il quarto motivo di rico si è affermato in giurisprudenza che, in tema di misure cautelari reali, il terz estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, dì cui si disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima c pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME 270938 – 01; in motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamen proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appe e trasmessa al Tribunale del riesame).
Ne consegue che, nella fattispecie, il Tribunale ha illegittimamente ritenuto società ricorrente, terza interessata nel procedimento a carico di NOME COGNOME avrebbe dovuto tutelare i suoi diritti in sede esecutiva; invero, le ragioni del “Toyota Kreditbank Gmbh” avrebbero dovuto essere valutate proprio in sede di appello attraverso l’analisi della questione devoluta, ovvero l’accertamento del diritto di delle autovetture in sequestro: da qui la fondatezza dei primi tre collegati motivi di
1.2. Tale questione, peraltro, avrebbe dovuto essere affrontata anche tenendo c delle previsioni contenute nella normativa tedesca e facendo legittima applicazione prescrizioni dell’art. 14 della legge n. 214 del 1995 secondo cui «l’accertamento dell straniere è compiuto d’ufficio dal giudice» e «che a tal fine questi può avvalersi, degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisit tramite del Ministero di grazia e giustizia».
Invero, l’identificazione della normativa straniera applicabile non richiede l’atti di poteri latu sensu “istruttori”, ma solo l’eventuale acquisizione di informazioni c l’organo giudicante è tenuto ad attivare, anche nell’ambito dell’incidente cautel definire la questione devoluta, ovvero l’identificazione del soggetto titolare del proprietà, anche sulla base della normativa vigente in Germania.
Il Collegio rileva, peraltro, che, nel caso in esame, la società ricorrente diligentemente prodotto documentazione utile ad identificare la normativa strani applicabile, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Si riafferma, in materia, che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle f con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere p dalle parti elementi probatori “nuovi”, nel rispetto del contraddittorio e del prin devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai contenuti nell’atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati 286155 – 01).
2. Il Collegio rileva tuttavia che l’illegittimità denunciata – e qui riconosciu trasmoda nel vizio dell’ “abnormità”, restando confinato in quello della “illegittimi qui l’accoglibilítà solo parziale del quarto motivo di ricorso.
Sul punto, corre l’obbligo di ribadire che l'”abnormità” è, infatti, un viz codificato, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto e definito per “co provvedimenti endoprocedimentali per i quali non è previsto alcuno strumento d impugnazione e che, tuttavia, si presentano radicalmente viziati.
La giurisprudenza ha chiarito che si considera abnorme (a) sia il provvedimento ch per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale sia quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si espl di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole li
Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondiment giurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa «può riguardare t il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”, quando, pur non estrane sistema normativo, determini la «stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo» ( Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552, § 4.2. che a sua volta richi le altre pronunce e, segnatamente, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Batti Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 21.5094; Sez. U, n 33 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004 COGNOME, Rv. 227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, in motivazione; Sez. U n. 34536 del 11/07/2001, COGNOME, Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantell Rv. 208221).
Assume, dunque, rilievo non solo il caso in cui il provvedimento endoprocedimental non impugnabile “blocchi” il processo, producendo una stasi inennendabile, ma anche quell in cui il provvedimento, pur non producendo alcuna stasi, sia espressione di un po sussistente e conferito, ma esercitato al di là di ogni ragionevole limite, configuran fatto, come “arbitrario”.
Nel dettaglio, si è affermato che l’abnormità è riconoscibile sia nel caso in registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di là del per entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento», sia nel caso di atto che, per normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmente eccentrico», in qua utilizzato «al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere».
In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità ha chiarito:
(a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabil procedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provved giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto null rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U, n. 37502
28/04/2022, COGNOME, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 259 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01);
(b) che l’abnormità “strutturale” si rinviene nei casi di esercizio da parte del «di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), ovv deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel se di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione l radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di p concreto)» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, § 10).
L’ordinanza impugnata, illegittima, ma non abnorme, deve, pertanto, esse annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, competente ai s dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
In sede di rinvio il Tribunale, facendosi carico della competenza allo stesso asseg per la valutazione dei diritti vantati dai terzi interessati (Sez. U, n. 48126 del 20/ Muscari, Rv. 270938 – 01), valuterà le questioni devolute, identificando il diri proprietà contestato, anche facendo riferimento, se necessario, alla valutazione legge vigente in Germania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente