Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45571 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Castagnole Monferrato il 17/07/1958 avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del GIP Tribunale di Asti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti, con ordinanz del 19 giugno 2024 ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME al fine di ottenere la restituzione di una serie beni già oggetto di sequestro preventivo.
L’interessato è stato sottoposto a indagini e a processo per il reato riciclaggio di una serie di beni (orologi e altro) di cui era stato disp sequestro preventivo.
In data 13 ottobre 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari, qualificato fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen. ha dichiarato prescritto il reato e disp “la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto”, nonché”, “la vendita dei restanti oggetti secondo la procedura di cui all’art. 152 D.P.R. 115 del 2Q002 e la devoluzione delle somme così ricavate, dedotte le eventuali spese di cui all’art. 155, alla cassa delle ammende e l’immediata distruzione dei beni privi di apprezzabile valore economico”.
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In data 23 maggio 2022 l’interessato ha richiesto la restituzione di alcuni beni e il giudice ha accolto l’istanza e ha disposto la restituzione dei beni indicati e, per i restanti, di procedere come già indicato nella sentenza.
Tale provvedimento, salvo il deposito di una successiva istanza di integrazione della precedente e tesa a ottenere la restituzione di un orologio, che è stata accolta, non è stato impugnato.
Il 27 marzo 2024 il difensore di NOME COGNOME ha depositato una ulteriore istanza con la quale ha chiesto la restituzione di una serie di altri beni, già oggetto del provvedimento di sequestro preventivo.
Il giudice, con il decreto ora impugnato, emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione rilevando che in ordine a tutti gli altri e ulteriori beni, in assenza di impugnazione della sentenza e del provvedimento di dissequestro e restituzione già emesso, la confisca è divenuta irrevocabile.
Avverso, il provvedimento, emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore nominato, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che il tenore del decreto, nel quale si fa riferimento a un “fantomatico” provvedimento di confisca, sarebbe illogico. Secondo il ricorrente, infatti, la confisca non sarebbe stata mai disposta e, pertanto, in assenza di qualsivoglia provvedimento di contenuto decisorio il riferimento alla definitività dello stesso sarebbe del tutto inconferente.
In data 20 settembre 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al giudice dell’esecuzione.
La questione relativa alla corretta individuazione del mezzo di impugnazione proponibile avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione si pronuncia in merito alla richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro ovvero in ordine alle statuizioni relative alla confisca, infatti, è preliminare.
La fase dell’esecuzione è regolata dagli artt. 655 e seguenti cod. proc. pen.
Tali norme, con gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen., contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questo attribuite e disciplinano le forme con le quali si celebra il procedimento di esecuzione.
2.1. Il rito “ordinario” di esecuzione è regolato dall’art. 666 cod. proc. pen.
Il procedimento è instaurato dalla richiesta proposta dal pubblico ministero, dall’interessato, di norma il condannato ma anche un terzo, ovvero dal difensore.
La presentazione della richiesta impone al giudice di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità.
Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa sia la mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata il giudice, infatti, sentito pubblico ministero, ne dichiara l’inammissibilità senza fissare l’udienza.
In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivato avverso il quale, come espressamente previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto ricorso per cassazione.
Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissa l’udienza che si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentito personalmente l’interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, se detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza.
Gli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen. attribuiscono e regolano i poteri istruttori riconosciuti al giudice dell’esecuzione che, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza.
Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 666, comma 6 cod. proc. pen., è notificato alle parti che avverso lo stesso hanno il potere di proporre ricorso per cassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicano le norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
Il procedimento così disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. è quello che si applica in via “ordinaria” alle competenze attribuite al giudice dell’esecuzione dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen. e a quelle per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.
2.2. Per le specifiche competenze attribuite al giudice dell’esecuzione dagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimento differente.
In tali ipotesi – tassativamente indicate nelle questioni relative 1) al dubbio sull’identità fisica della persona detenuta; 2) all’estinzione del reato dopo I
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condanna; 3) all’estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) alle pene accessorie; 5) alla confisca; 6) alla restituzione delle cose sequestrate; 7) alla riduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.- il rito, infatti, è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Il giudice in questi casi, pertanto, provvede di regola senza formalità de plano con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e notifica all’interessato.
Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l’opposizione che deve essere presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata e che, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l’udienza camerale e procedere ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilità di emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.
Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’opposizione può essere proposto ricorso per cassazione.
2.3. In sintesi.
-Gli articoli 665 cod. proc. pen. e seguenti, come anche integrati da quanto previsto dagli artt. 181 bis disp. att. cod. proc. pen. e seguenti, disciplinano la fase dell’esecuzione.
-L’art. 666 cod. proc. pen. regola il procedimento di esecuzione che potremmo definire ordinario, previsto in via generale per le competenze indicate negli artt. 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen.
-In tale procedimento il giudice dell’esecuzione può emettere, se ritiene che la richiesta sia a prima lettura inammissibile, decreto motivato.
-Averso tale provvedimento il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo il ricorso per cassazione.
-Se il procedimento è stato definito all’esito dell’udienza il giudice provvede con ordinanza.
-Avverso l’ordinanza il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo il ricorso per cassazione.
-Per alcune competenze specifiche, tassativamente stabilite negli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., il giudice procede ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
-Lo stesso, quindi, diversamente da quanto avviene nel procedimento “ordinario, provvede sempre de plano con ordinanza, solo comunicata e notificata all’interessato.
-Avverso l’ordinanza così emessa il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo l’opposizione e così deve essere qualificato anche l’eventuale ricorso per cassazione direttamente ed erroneamente proposto, ciò anche se il giudice dovesse avere già fissato e celebrato l’udienza camerale in contraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 01).
-A seguito dell’opposizione il giudice procede con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen. e si pronuncia con ordinanza.
-Avverso tale ultimo provvedimento il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è il ricorso per cassazione.
2.4. Il caso di specie si riferisce a una richiesta con la quale l’interessato ha chiesto la restituzione delle cose sequestrate, ciò anche rilevando che sugli oggetti non ancora restituiti non sarebbe comunque stata disposta alcuna confisca.
La richiesta relativa a tali ipotesi, come evidenziato in precedenza, rientra tra quelle previste dall’art. 676 cod. proc. pen. e il rito da applicare è quindi quello di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L’impugnazione, pertanto, deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere conseguentemente trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Asti.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consiglipre estensore
Il Preside