Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETROVA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto
Con decreto in data 6 giugno 2023, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione dei beni sottoposti a confisca avanzata da NOME COGNOME, quale amministratrice unica e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di detti beni.
A fondamento della decisione di rigetto il GIP ha rilevato che si trattava di istanza «proposta già in svariate e numerose occasioni», ed altresì che si trattava di confisca definitiva.
Avverso tale provvedimento NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666, commi 1 e 2, 667, comma 4, 676, comma 1, cod. proc. pen., stabiliti a pena di nullità, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. Nel dichiarare inammissibile l’istanza, il GIP avrebbe violato l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendo omesso di valutare gli elementi anche documentali addotti a fondamento dell’istanza e dai quali emergerebbe che, al momento dell’arresto e del sequestro del veliero sulla quale erano stati rinvenuti 100 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detta imbarcazione era di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, della quale era amministratrice la COGNOME e non già dell’imputato, NOME, il quale ne aveva solo la detenzione materiale.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, non avendo il giudice specificato quali fossero state le precedenti istanze presentate.
La difesa rileva che la COGNOME aveva presentato due istanze di restituzione dell’imbarcazione ben prima che la sentenza di patteggiamento divenisse definitiva. La prima, presentata il 10.2.2021 quando i beni erano sottoposti a sequestro, era stata rigettata dal Pubblico ministero; la seconda, in data 24.6.2022, era stata rigettata dal GIP, il quale, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa, si era limitato a rilevare che, con sentenza in data 27.5.2022, era intervenuta la confisca dei beni. Ebbene, il giudice dell’esecuzione non avrebbe raffrontato l’istanza al suo esame con quelle precedenti, omettendo di verificare che essa era fondata su elementi diversi rispetto alle precedenti, di cui non costituiva, pertanto, mera riproposizione.
Con il terzo motivo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione delle norme sul contraddittorio. Pur a fronte di un’istanza non meramente reiterative di quelle già proposte, il giudice avrebbe omesso di fissare udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., incorrendo in tal modo in una omissione sanzionata da nullità dagli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. per violazione dei diritti di difesa.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere valutati congiuntamente in quanto tra loro connessi. Essi sono fondati, con assorbimento delle restanti censure.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta di incidente probatorio già presentata e rigettata, determina l’inammissibilità della medesima. Tale disposizione costituisce riconoscimento, anche in relazione all’esecuzione penale, del principio sancito dall’art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione. Tuttavia, nella fase esecutiva, l’effetto preclusivo del giudicato non è tale da impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero anche preesistenti o coevi, purché non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell’ambito della precedente decisione. In sostanza, ciò che rileva al fine di escludere l’inammissibilità della nuova istanza è che essa sia fondata su elementi di fatto o di diritto che, pur essendo proponibili, non siano stati dedotti o valutati dalla precedente decisione (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, PMT, Rv. 279786 – 01).
Di tali principi non è stata fatta corretta interpretazione ed esatta applicazione nel caso in esame.
La decisione impugnata, la quale si esaurisce in tre righe vergate a mano in calce all’istanza, non svolge argomentazioni a sostegno della ritenuta efficacia preclusiva delle precedenti decisioni, limitandosi ad affermare in modo apodittico che l’istanza era stata proposta «già in svariate e numerose occasioni», senza tuttavia specificare di quali istanze si trattasse, né, soprattutto, argomentare le ragioni per cui la nuova richiesta doveva ritenersi fondata su elementi di fatto o di diritto già dedotti e valutati dai precedenti provvedimenti.
(L
Pertanto, le conclusioni, cui perviene la decisione impugnata, non appaiono sorrette da adeguata motivazione e non sfuggono alla critica mossa dalla ricorrente che ne lamenta l’omissione.
Il provvedimento impugnato incorre anche nel vizio di violazione di legge laddove giustifica il rigetto dell’incidente di esecuzione sulla definitività dell confisca, disposta con sentenza divenuta irrevocabile.
Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, ma i terzi, i quali non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio, sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163).
Nella specie, la ricorrente, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ha fondato l’istanza di restituzione proposta in data 30.5.2023 sulla circostanza che, al momento dell’accertamento del reato e del sequestro, l’imbarcazione era di proprietà di detta società e non dell’imputato, producendo documentazione a sostegno di tale prospettazione. Non risulta, né il provvedimento impugnato lo afferma, che la RAGIONE_SOCIALE abbia rivestito la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza di applicazione della pena nei confronti di COGNOME NOME, con la conseguenza che la statuizione di confisca in essa contenuta non precludeva all’odierna ricorrente di richiederne la revoca in sede esecutiva.
Dalle considerazioni esposte discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al GIP presso il Tribunale di Cagliari.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari – Ufficio GIP.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.