Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10347 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME avverso il provvedimento del medesimo giudice jemesso il 2529 gennaio 2024, che aveva confermato il decreto con il quale il Pubblico ministero dispose la revoca del sequestro preventivo di un’automobile Alfa Romeo Giulietta e la sua restituzione a COGNOME COGNOME, persona offesa nel procedimento penale a carico di COGNOME, accusato del reato di truffa. L’ordinanza ha sottolineato che l’imputato COGNOME era riuscito ad ottenere con l’inganno, non pagandone interamente il prezzo di vendita, la disponibilità dell’autovettura della persona offesa, successivamente rivendendola alla società
· GLYPH ricorrente, la quale l’aveva consegnata in conto vendita ad un concessionario dove l’automobile era stata reperita e posta sotto sequestro preventivo.
Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l’opposizione della ricorrente, intesa ad ottenere la restituzione del mezzo in suo favore, rilevando che dalle modalità delle contrattazioni non poteva ricavarsi la sua buona fede nell’acquisto dell’autovettura, sicché la proprietà di essa doveva ritenersi in capo alla originaria persona offesa nel procedimento penale, COGNOME COGNOME, al quale l’automobile era stata restituita.
Ricorre per cassazione, quale terza interessata, la RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME Deduce:
abnormità del provvedimento impugnato per avere il Giudice per le indagini preliminari rigettato l’opposizione della ricorrente e confermato il provvedimento di restituzione dell’autovettura a COGNOME COGNOME, nonostante la proprietà dell’automobile sia stata provata essere in capo alla ricorrente, acquirente la cui buona fede nell’acquisto dell’autovettura non spettava al Giudice per le indagini preliminari sindacare e nemmeno sarebbe stato in suo potere trasmettere gli atti al Pubblico ministero in ordine all’eventuale promovimento dell’azione penale nei confronti della legale rappresentante della società per il delitto di ricettazione;
violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari avallato la restituzione alla persona offesa del procedimento penale nonostante costei avesse rimesso la querela in esito alla restituzione del mezzo ed il procedimento fosse stato archiviato e, dunque, non fosse stata accertata alcuna responsabilità; 3) vizio della motivazione quanto alle ragioni che hanno condotto il Giudice per le indagini preliminari a sostenere la mala fede della ricorrente nell’acquisto dell’autovettura da NOME COGNOME COGNOME, tenuto conto che era stato allegato lo storico estratto dal P.R.A. relativo al veicolo e dimostrativo del fatto che il prezzo pagato di euro 13.000 era congruo e che, semmai, era stata la persona offesa COGNOME
ad averne indicato uno falso rispetto alla denuncia-querela.
La ricorrente afferma che l’effettivo pagamento del prezzo da parte sua era stato documentalmente provato e la buona fede era evincibile dalla iscrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà.
Tanto non avrebbe potuto comportare la trasmissione degli atti nei confronti della ricorrente alla Procura della Repubblica;
4) violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari rilevato la congruità del prezzo pagato dalla ricorrente alla luce della indicazione contenuta nel P.R.A., dimostrativa che a mentire sul punto era stata la persona offesa dal reato, la quale, come risulta dal registro pubblico, l’aveva venduta a COGNOME al prezzo di euro 5.000;
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta malafede della ricorrente nell’acquisto, non evincibile dagli atti e non ricavabile da un procedimento penale archiviato senza accertamento di alcuna responsabilità a carico dell’indagato e di terzi;
violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata considerata la circostanza che la ricorrente aveva il possesso del mezzo, valido titolo per rivendicarne la proprietà ai sensi dell’art. 1153 cod. civ.;
7) violazione di legge in relazione agli artt. 676, comma 2 e 263, comma 3, cod. proc. pen. per non avere il Giudice per le indagini preliminari rimesso gli atti al giudice civile, essendo controversa la questione sulla proprietà dell’autovettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
In ordine ai motivi di ricorso e con carattere assorbente, si ritiene quanto segue.
2.1. Il provvedimento di restituzione è stato emesso prima della archiviazione, intervenuta successivamente alla remissione della querela da parte della persona offesa, giustificata dalla restituzione del mezzo.
Quindi, ci si trovava nella fase delle indagini preliminari e la competenza a decidere sulla restituzione del bene in sequestro era del Pubblico ministero (art. 262, comma 4, cod. proc. pen.).
Il provvedimento era stato impugnato con appello cautelare dichiarato inammissibile dal Tribunale del riesame perché, nel frattempo, il procedimento penale era stato archiviato per remissione della querela, sicché l’impugnazione cautelare è stata riqualificata quale incidente di esecuzione.
Tuttavia, la cognizione del giudice dell’esecuzione penale presuppone che il procedimento penale vi sia stato ed abbia prodotto effetti attraverso una sentenza passato in giudicato.
Una volta che non si aveva più alcun procedimento penale in seguito all’archiviazione, improduttiva, per sua natura, di far acquisire autorità di cosa giudicata agli accertamenti che la giustificano, mancava la giurisdizione del giudice penale a risolvere ogni questione sottopostagli, che potrà avere sbocco soltanto in sede civile attraverso il necessario accertamento della proprietà del bene, che la ricorrente assume essere controversa.
Risulta, pertanto, non fondata la richiesta della ricorrente rivolta al giudice penale e volta ad intervenire sull’avvenuto dissequestro del mezzo.
bt-
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12/02/2025.